Sentenza 18 gennaio 2006
Massime • 1
Il Tribunale di sorveglianza competente a decidere su richieste di benefici penitenziari avanzate da "collaboratori di giustizia" i quali abbiano fruito della sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., va individuato sulla base non del criterio stabilito dal comma sesto di tale articolo ma di quello stabilito dalla speciale disposizione normativa costituita dall'art. 16 nonies comma ottavo D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in L. 15 marzo 1991 n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui deve aversi riguardo al luogo in cui il condannato ha eletto domicilio a norma dell'art. 12, comma terzo bis, del medesimo D.L.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2006, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/01/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 149
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 029598/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. SORV. ROMA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIB. SORV. MILANO - CONFLITTO;
con ORDINANZA del 15/07/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Sorveglianza di Roma. Udito il difensore avv. Gargiulo A. in sostituzione dell'avv. Foresta che si associa alle richieste del P.G..
OSSERVA
Con ordinanza in data 2/11/2004 il Tribunale di Sorveglianza di Milano, investito dalla richiesta di misure alternative alla detenzione presentata da RR EZ ON - soggetto sottoposto a programma speciale di protezione ai sensi della L. 15 marzo 1991, n. 82 - a seguito di notifica di ordine di carcerazione emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con contestuale sospensione dello stesso, a norma dell'art. 656 c.p.p., comma 5, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma competente per i soggetti sottoposti a programma di protezione. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza 15 luglio 2005, ha ritenuto a sua volta la propria incompetenza, osservando che anche nei confronti di collaboratori di giustizia protetti, qualora in libertà a seguito di sospensione dell'ordine di esecuzione, doveva trovare applicazione prevalente la disciplina di cui all'art. 656 c.p.p., commi 5 e 6 con conseguente competenza del Tribunale di
Sorveglianza di Milano presso cui aveva sede l'ufficio del Pubblico Ministero che aveva emesso l'ordine di esecuzione ed ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza rimettendo gli atti a questa Corte per la sua risoluzione
La difesa del RR ha depositato una memoria difensiva con cui ha chiesto la declaratoria di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma rilevando che la normativa speciale prevista dalla L. n. 45 del 2001, art. 16 nonies per i collaboratori di giustizia non operava alcuna distinzione fra collaboratori liberi e detenuti e doveva ritenersi prevalenti su altre disposizioni in considerazione delle esigenze di riservatezza che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, avendo apprestato particolari modalità, era in grado di garantire. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il conflitto va risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
La disposizione di cui alla L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 nonies, comma 8, e successive modificazioni costituisce infatti norma di carattere eccezionale che riguarda i soggetti sottoposti a programma di protezione e prevale su qualsiasi altra norma, anche di carattere speciale, che riguardi soggetti diversi, come quella di cui al sesto comma dell'art. 656 c.p.p.; la suddetta disposizione, che attribuisce la competenza per territorio in ordine alla concessione delle misure alternative per i soggetti sottoposti al programma di protezione al Tribunale di sorveglianza di Roma, non pone inoltre alcuna eccezione e non distingue fra condannati in detenzione e condannati liberi, sicché appare in contrasto con il sistema delineato sostenere che la disposizione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 6, che prevede su quella generale di cui all'art. 677 c.p.p. nei confronti di soggetto che sia destinatario del regime di sospensione della pena in attesa della eventuale concessione di una misura alternativa, debba prevalere anche su quella di cui all'art. 16 nonies della legge sui collaboratori di giustizia che regola in modo specifico ed esclusivo la posizione dei soggetti sottoposti a programma speciale di protezione, prescindere dal loro stato di soggetti liberi e detenuti. Appare in ogni caso opportuno privilegiare lo scopo della normativa in favore dei collaboratori di giustizia che è quello di garantire un efficace coordinamento fra la magistratura di sorveglianza che decide sulla concessione delle misure alternative e quello degli organi amministrativi, aventi sede in Roma, che dispongono ed attuano le misure di protezione nei riguardi dei collaboratori di giustizia. In conformità alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte deve essere pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, cui deve essere disposta la trasmissione degli atti.
Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2006