CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 26983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26983 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA PE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del Tribunale di Noia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UC Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26983 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di PE CA, volta al riconoscimento (ulteriore) della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione (già parzialmente ricondotti, in sede esecutiva, ad unicità di disegno criminoso). In particolare, il Tribunale - dato atto dell'intervenuto riconoscimento della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, oggetto della sentenza 25 marzo 2009 della Corte di appello di Napoli (titolo 2), e le estorsioni di analogo stampo ai danni di imprenditori, oggetto della sentenza 29 ottobre 2010 della medesima Corte (titolo 3) - reputava che il beneficio non potesse estendersi alle ricettazioni ed estorsioni ulteriori, accertate con la sentenza 29 gennaio 2021 della medesima Corte (titolo 1), del tutto differenti nelle modalità esecutive e che non rappresentavano una promanazione della forza intimidatrice del sodalizio. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi che si illustrano nei limiti richiesti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata avrebbe confuso il momento deliberativo dei reati, essenziale per l'identificazione del medesimo disegno criminoso, e il momento esecutivo di essi, allo stesso fine ininfluente. Non rileverebbe neppure, nel caso in cui uno dei reati in valutazione sia la partecipazione associativa, il rapporto di «mezzo a fine» rispetto ai reati residui, e non sarebbe indispensabile la condivisione ideativa con gli altri compartecipi, né l'unità di scopo o l'omogeneità di bene tutelato. I reati odierni sarebbero coevi, o addirittura «interclusi», quanto ai tempi di consumazione, rispetto a quelli già riconosciuti come facenti parte del citato medesimo disegno, e dunque la differente valutazione sarebbe del tutto irragionevole. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova. Il programma criminoso del sodalizio non includeva solo le estorsioni ai danni degli imprenditori, ma un ampio ventaglio di reati patrimoniali, ai danni anche di commercianti, liberi professionisti e comuni cittadini. A tale programma andavano 2 ricondotte le violazioni oggetto della sentenza sub 1), destinate ad accrescere il potere della consorteria. E CA, prima di dare inizio alla serie criminosa, aveva una rappresentazione tutt'altro che sommaria dei reati che si accingeva a commettere, strettamente funzionali alla realizzazione del pactum sceleris, come già ritenuto dal provvedimento di continuazione già in passato adottato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nei connessi motivi in cui si articola, congiuntamente esaminabili, appare infondato. 2. Secondo quanto questa Corte ha più volte ribadito (anche nella sua più autorevole composizione: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074- 01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro stessa vicinanza spazio-temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01). 3. Allorché la continuazione sia invocata tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine di essa, è necessario, ai fini del positivo riscontro, che il giudice verifichi puntualmente che i secondi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della costituzione del sodalizio o al momento in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01; Sez. 6, n. 13085 3 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481-01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253-01). Ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, in base al quale tutti i reati commessi in ambito associativo, e genericamente rientranti nel relativo programma, dovrebbero ritenersi passibili del trattamento sanzionatorio mitigato. 4. Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie dunque includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni, incluso il rispetto della menzionata condizione logica rispetto alla continuazione in ambito associativo - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove il convincimento del giudice stesso sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740- 01). 5. Nel caso. di specie il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando - in maniera esente da travisamenti evidenti, illogicità ed incongruenze - gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso, ossia il fatto che i reati oggetto del titolo 1), commessi comunque a distanza di sette anni dall'adesione di CA al sodalizio di stampo mafioso, non possedevano, per le loro modalità esecutive, le caratteristiche per essere ragionevolmente ricondotti all'operatività di quest'ultimo (tant'è che non risultavano aggravati da metodo o finalità di agevolazione mafiosa); e, tanto meno, apparivano ideati e programmati, neppure per grandi linee, al tempo di quell'adesione. A confutazione del ragionamento giudiziale il ricorrente sviluppa argomenti di merito, estranei al sindacato che questa Corte è abilitata ad esercitare. 6. Il ricorso è dunque respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/03/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UC Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26983 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di PE CA, volta al riconoscimento (ulteriore) della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione (già parzialmente ricondotti, in sede esecutiva, ad unicità di disegno criminoso). In particolare, il Tribunale - dato atto dell'intervenuto riconoscimento della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, oggetto della sentenza 25 marzo 2009 della Corte di appello di Napoli (titolo 2), e le estorsioni di analogo stampo ai danni di imprenditori, oggetto della sentenza 29 ottobre 2010 della medesima Corte (titolo 3) - reputava che il beneficio non potesse estendersi alle ricettazioni ed estorsioni ulteriori, accertate con la sentenza 29 gennaio 2021 della medesima Corte (titolo 1), del tutto differenti nelle modalità esecutive e che non rappresentavano una promanazione della forza intimidatrice del sodalizio. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi che si illustrano nei limiti richiesti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata avrebbe confuso il momento deliberativo dei reati, essenziale per l'identificazione del medesimo disegno criminoso, e il momento esecutivo di essi, allo stesso fine ininfluente. Non rileverebbe neppure, nel caso in cui uno dei reati in valutazione sia la partecipazione associativa, il rapporto di «mezzo a fine» rispetto ai reati residui, e non sarebbe indispensabile la condivisione ideativa con gli altri compartecipi, né l'unità di scopo o l'omogeneità di bene tutelato. I reati odierni sarebbero coevi, o addirittura «interclusi», quanto ai tempi di consumazione, rispetto a quelli già riconosciuti come facenti parte del citato medesimo disegno, e dunque la differente valutazione sarebbe del tutto irragionevole. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova. Il programma criminoso del sodalizio non includeva solo le estorsioni ai danni degli imprenditori, ma un ampio ventaglio di reati patrimoniali, ai danni anche di commercianti, liberi professionisti e comuni cittadini. A tale programma andavano 2 ricondotte le violazioni oggetto della sentenza sub 1), destinate ad accrescere il potere della consorteria. E CA, prima di dare inizio alla serie criminosa, aveva una rappresentazione tutt'altro che sommaria dei reati che si accingeva a commettere, strettamente funzionali alla realizzazione del pactum sceleris, come già ritenuto dal provvedimento di continuazione già in passato adottato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nei connessi motivi in cui si articola, congiuntamente esaminabili, appare infondato. 2. Secondo quanto questa Corte ha più volte ribadito (anche nella sua più autorevole composizione: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074- 01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro stessa vicinanza spazio-temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01). 3. Allorché la continuazione sia invocata tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine di essa, è necessario, ai fini del positivo riscontro, che il giudice verifichi puntualmente che i secondi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della costituzione del sodalizio o al momento in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01; Sez. 6, n. 13085 3 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481-01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253-01). Ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, in base al quale tutti i reati commessi in ambito associativo, e genericamente rientranti nel relativo programma, dovrebbero ritenersi passibili del trattamento sanzionatorio mitigato. 4. Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie dunque includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni, incluso il rispetto della menzionata condizione logica rispetto alla continuazione in ambito associativo - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove il convincimento del giudice stesso sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740- 01). 5. Nel caso. di specie il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando - in maniera esente da travisamenti evidenti, illogicità ed incongruenze - gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso, ossia il fatto che i reati oggetto del titolo 1), commessi comunque a distanza di sette anni dall'adesione di CA al sodalizio di stampo mafioso, non possedevano, per le loro modalità esecutive, le caratteristiche per essere ragionevolmente ricondotti all'operatività di quest'ultimo (tant'è che non risultavano aggravati da metodo o finalità di agevolazione mafiosa); e, tanto meno, apparivano ideati e programmati, neppure per grandi linee, al tempo di quell'adesione. A confutazione del ragionamento giudiziale il ricorrente sviluppa argomenti di merito, estranei al sindacato che questa Corte è abilitata ad esercitare. 6. Il ricorso è dunque respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/03/2023