CASS
Sentenza 5 ottobre 2023
Sentenza 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2023, n. 40504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40504 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2020 del GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40504 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/06/2023 6898/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sig.ra ME HE ha proposito appello avverso la sentenza del 15/12/2020 del Tribunale di Vibo Valentia che, pronunciando all'esito di giudizio abbreviato, l'ha dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 5, comma 1, lett. b), e 6, legge n. 283 del 1962, e l'ha condannata alla pena di 5.000,00 euro di ammenda. 1.1.Articolando tre motivi, ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, anche con la formula di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., o comunque l'attenuazione della pena e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.), gli atti sono stati trasmessi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, u.c., cod. proc. pen. 3.11 ricorso è fondato limitatamente alla determinazione della pena;
è inammissibile nel resto. 4.0sserva il Collegio: 4.1.si imputa alla ricorrente, titolare dell'esercizio commerciale all'insegna «Alimentari HE ME», di aver detenuto, per la somministrazione, 150,00 kg. di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione in quanto conservati in ambienti e condizioni igieniche precari, arbitrariamente congelati e ricoperti di brina (si trattava, in particolare, di alimenti conservati in un pozzetto congelatore malfunzionante, in involucri di plastica non alimentari, non sigillati, a diretto contatto con il ghiaccio ed in assenza di etichettatura); 4.2.come correttamente ricordato dal Tribunale, «ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza» (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, Butti, Rv. 220716; Sez. 3, n. 16347 dell'11/01/2021, Tagliavia, Rv. 281034 - 01; Sez. 3, n. 33313 del 28/11/2012, dep. 2013, Maretto, Rv. 257130 - 01); 4.3.di conseguenza, può integrare il reato di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata (Sez. 3, n. 15094 del 11/03/2010, Greco, Rv. 246970); 4.4.è stato, invero, a più riprese ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962, il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione (Sez. 3, n. 2690 del 06/12/2019, dep. 2020, Barletta, Rv. 278248 - 01; Sez. 3, n. 12346 del 04/03/2014, Chen, Rv. 258705 - 01; Sez. 3, n. 17009 del 26/02/2014, Iannone, Rv. 259002 - D1, secondo cui l'accertamento del cattivo stato di conservazione degli alimenti non richiede necessariamente il prelevamento di campioni e l'analisi di laboratorio degli stessi, potendo essere sufficiente anche l'ispezione dei prodotti e la conseguente prova testimoniale;
nello stesso senso, Sez. 6, n. 5076 del 23/01/2014, Zaccaria, Rv. 259054 - 01; Sez. 3, n. 14250 del 21/03/2006, Cilia, Rv. 234121 - 01); 4.5.1a ricorrente, allorquando deduce la necessità, a fini di prova, di analisi di laboratorio, da un lato propone una lettura della fattispecie incriminatrice in palese contrasto con l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, dall'altro introduce, a supporto di tale deduzione, elementi di fatto che, coerentemente con il mezzo di impugnazione prescelto, postulano la possibilità del giudice dell'impugnazione di accedere agli atti del fascicolo e di leggerne il contenuto, operazione, come noto, preclusa in questa sede;
4.6.altro errore è quello di ritenere che l'applicazione delle circostanze generiche attenuanti determini sempre e comunque la riduzione secca di un terzo della pena base, laddove la lettera della norma è chiara nell'attribuire al giudice il potere di diminuire la pena "fino a" un terzo;
4.7.non è infine scrutinabile la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena che presuppone accertamenti di natura fattuale preclusi alla Corte di cassazione siccome più acconci al mezzo di impugnazione (erroneamente) prescelto, non essendo stato chiesto il beneficio in sede di conclusioni. 2 5.11 ricorso è invece fondato limitatamente all'entità della pena concretamente irrogata. 5.1.Stabilita la pena base nella misura di 5.000,00 euro di ammenda e ridotta, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., a 4.500,00 euro di ammenda, il Giudice ha ulteriormente ridotto la pena per la scelta del rito ad euro 2.600,00. 5.2.Trattandosi di contravvenzione, in applicazione di quanto stabilisce l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., la pena doveva essere diminuita della metà e determinata, pertanto, nella misura finale di euro 2.250,00 di ammenda. 5.3.A tanto può provvedere direttamente la Corte di cessazione ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. senza necessità del rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 2.250,00. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40504 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/06/2023 6898/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sig.ra ME HE ha proposito appello avverso la sentenza del 15/12/2020 del Tribunale di Vibo Valentia che, pronunciando all'esito di giudizio abbreviato, l'ha dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 5, comma 1, lett. b), e 6, legge n. 283 del 1962, e l'ha condannata alla pena di 5.000,00 euro di ammenda. 1.1.Articolando tre motivi, ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, anche con la formula di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., o comunque l'attenuazione della pena e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.), gli atti sono stati trasmessi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, u.c., cod. proc. pen. 3.11 ricorso è fondato limitatamente alla determinazione della pena;
è inammissibile nel resto. 4.0sserva il Collegio: 4.1.si imputa alla ricorrente, titolare dell'esercizio commerciale all'insegna «Alimentari HE ME», di aver detenuto, per la somministrazione, 150,00 kg. di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione in quanto conservati in ambienti e condizioni igieniche precari, arbitrariamente congelati e ricoperti di brina (si trattava, in particolare, di alimenti conservati in un pozzetto congelatore malfunzionante, in involucri di plastica non alimentari, non sigillati, a diretto contatto con il ghiaccio ed in assenza di etichettatura); 4.2.come correttamente ricordato dal Tribunale, «ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza» (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, Butti, Rv. 220716; Sez. 3, n. 16347 dell'11/01/2021, Tagliavia, Rv. 281034 - 01; Sez. 3, n. 33313 del 28/11/2012, dep. 2013, Maretto, Rv. 257130 - 01); 4.3.di conseguenza, può integrare il reato di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata (Sez. 3, n. 15094 del 11/03/2010, Greco, Rv. 246970); 4.4.è stato, invero, a più riprese ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962, il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione (Sez. 3, n. 2690 del 06/12/2019, dep. 2020, Barletta, Rv. 278248 - 01; Sez. 3, n. 12346 del 04/03/2014, Chen, Rv. 258705 - 01; Sez. 3, n. 17009 del 26/02/2014, Iannone, Rv. 259002 - D1, secondo cui l'accertamento del cattivo stato di conservazione degli alimenti non richiede necessariamente il prelevamento di campioni e l'analisi di laboratorio degli stessi, potendo essere sufficiente anche l'ispezione dei prodotti e la conseguente prova testimoniale;
nello stesso senso, Sez. 6, n. 5076 del 23/01/2014, Zaccaria, Rv. 259054 - 01; Sez. 3, n. 14250 del 21/03/2006, Cilia, Rv. 234121 - 01); 4.5.1a ricorrente, allorquando deduce la necessità, a fini di prova, di analisi di laboratorio, da un lato propone una lettura della fattispecie incriminatrice in palese contrasto con l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, dall'altro introduce, a supporto di tale deduzione, elementi di fatto che, coerentemente con il mezzo di impugnazione prescelto, postulano la possibilità del giudice dell'impugnazione di accedere agli atti del fascicolo e di leggerne il contenuto, operazione, come noto, preclusa in questa sede;
4.6.altro errore è quello di ritenere che l'applicazione delle circostanze generiche attenuanti determini sempre e comunque la riduzione secca di un terzo della pena base, laddove la lettera della norma è chiara nell'attribuire al giudice il potere di diminuire la pena "fino a" un terzo;
4.7.non è infine scrutinabile la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena che presuppone accertamenti di natura fattuale preclusi alla Corte di cassazione siccome più acconci al mezzo di impugnazione (erroneamente) prescelto, non essendo stato chiesto il beneficio in sede di conclusioni. 2 5.11 ricorso è invece fondato limitatamente all'entità della pena concretamente irrogata. 5.1.Stabilita la pena base nella misura di 5.000,00 euro di ammenda e ridotta, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., a 4.500,00 euro di ammenda, il Giudice ha ulteriormente ridotto la pena per la scelta del rito ad euro 2.600,00. 5.2.Trattandosi di contravvenzione, in applicazione di quanto stabilisce l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., la pena doveva essere diminuita della metà e determinata, pertanto, nella misura finale di euro 2.250,00 di ammenda. 5.3.A tanto può provvedere direttamente la Corte di cessazione ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. senza necessità del rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 2.250,00. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.