Sentenza 8 giugno 2016
Massime • 2
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma.
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la mancata applicazione dell'art. 420 quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria di cui all'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, determina una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore.
Commentario • 1
- 1. Mancata sospensione del processo, quale nullità? (Cass. 37185/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2019
A livello internazionale ed europeo viene riconosciuto all'imputato il diritto ad essere presente nel processo. La facoltà di rimanere assente si configura come rinunzia a un diritto che, per avere rilevanza, deve provenire da un soggetto consapevole. Il diritto ad essere presente nel processo può costituire oggetto di rinuncia da parte dell'imputato, ma a tal fine è necessario che l'imputato abbia notizia personalmente dell'esistenza del processo a suo carico e del suo diritto a parteciparvi. Solo laddove tale condizione venga rispettata, la rinuncia dell'accusato a presenziare al processo potrà dirsi consapevole e volontaria e quindi efficace. Solo allora la mancata comparizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2016, n. 54921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54921 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2016 |
Testo completo
5 49 2 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 08/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1752/2016 -Presidente PAOLO ANTONIO BRUNO REGISTRO GENERALE N.47063/2015 CARLO ZAZA GRAZIA MICCOLI Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA JO (IRREPERIBILE) nato il [...] avverso la sentenza del 21/05/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Oscar CEDRANGOLO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per l'imputato, l'avv. Giovanni GENTILINI ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 maggio 2015 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Padova, ha ridotto la pena inflitta a NJ FA, che era stato condannato per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. ed aveva impugnato la decisione solo ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
2. Il difensore dell'imputato propone ricorso in cassazione, con il quale deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 420 quater cod. proc. pen. e 15 bis legge n. 67/2014. Sostiene il ricorrente che avrebbe errato Corte territoriale nel non sospendere il processo ai sensi del citato art. 420 quater, sebbene avesse emesso decreto di irreperibilità “formale" dell'imputato con provvedimento del 26 febbraio 2015 e sebbene la notifica del decreto di citazione a giudizio d'appello fosse stata effettuata presso il difensore. La normativa transitoria introdotta con legge n. 67/2014, a corredo della riforma della disciplina dell'assenza, ha limitato l'applicazione della novella al procedimento che non si sia ancora concluso con la sentenza di primo grado;
tuttavia, sostiene il ricorrente, l'art. 15 bis della stessa legge "ha chiaramente prescritto che la sospensione obbligatoria del processo opera in tutte le ipotesi in cui è stato spiccato decreto di irreperibilità, in via metafisica". La disposizione non consente di distinguere tra soggetti irreperibili, sottoposti a procedimento di primo grado e quelli sottoposti a giudizio di appello. Deduce quindi il difensore che l'aver proceduto in violazione dell'art. 420 quater cod. proc. pen. ha prodotto la nullità per omessa citazione dell'imputato appellante, ai sensi degli artt. 179 e 178 lett. c cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato.
1. Va premesso che questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014 n.67 non si applicano ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, - introdotto dalla legge 11 agosto 2014 n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n.67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità (Sez. F, n. 37576 del 20/08/2015, G., Rv. 264770; Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, P.G. in proc. Tolentino Werastegui, Rv. 264052; Sez. 3, n. 23271 del 29/04/2015, Talarico, Rv. 263652). Questa Sezione, però, ha già avuto modo di chiarire che la deroga di cui al secondo comma dell'art. 15-bis della legge n. 67 del 2014, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della stessa legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato 2 contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma (Sez. 5, n. 44177 del 01/10/2015, El Harbaoui, Rv. 265133). Si è detto, infatti, che l'art. 15-bis della legge n. 67 del 2014 prevede che le disposizioni di cui al capo III, le quali disciplinano la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 67 (ossia alla data del 17 maggio 2014) a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado (comma primo). E, tuttavia, il secondo comma della stessa norma, in deroga a quanto previsto dal primo comma, sancisce che le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67, quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. E' opportuno riportare il testo della norma in esame: ""Art. 15-bis. - (Norme transitorie).
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. 11 // E' quindi evidente che la finalità di estendere le garanzie introdotte dalla nuova disciplina giustifichi la conclusione per cui la "deroga" alla quale si riferisce il secondo comma attenga al presupposto della lettura del dispositivo in primo grado. In altri termini, anche se tale dispositivo sia stato letto, il giudice di appello deve applicare la vecchia disciplina solo quando l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità; in caso contrario è tenuto a verificare la posizione dell'imputato alla stregua della nuova disciplina. Una diversa interpretazione della norma (anch'essa, per vero, sorretta dal dato letterale) potrebbe condurre a ritenere che le nuove disposizioni si applichino quando non sia intervenuta la lettura del dispositivo di primo grado (comma primo) e sempre che l'imputato sia stato dichiarato contumace e sia stato emesso il decreto di irreperibilità (comma secondo), giacché, qualora quest'ultimo non sia stato emesso, si applicherebbero, appunto in deroga al primo comma (e quindi anche se non sia stata data lettura del dispositivo di primo grado), le regole previgenti. Tale soluzione, però, finisce per restringere l'esigenza di garantire la più ampia applicazione delle nuove norme, introdotte dalla legge n. 67 del 2014, proprio al fine di adeguare il nostro ordinamento al principio, ripetutamente ribadito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'effettiva e piena conoscenza da parte dell'imputato del processo a suo carico. 3 2. E' pacifico che nel caso in esame, essendo stata dichiarata in primo grado la contumacia dell'imputato ed emesso un nuovo decreto di irreperibilità in appello, non si sarebbe dovuta applicare la "deroga" di cui al secondo comma del citato art. 15 bis. Infatti, l'imputato è rimasto irreperibile sia in primo grado (nel quale -come si è detto- è stata dichiarata la contumacia) che in appello. In tale ultimo grado è stato emesso un nuovo decreto di irreperibilità in data 26 febbraio 2015, mentre la sentenza di primo grado era stata pronunziata in data 22 novembre 2013 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014. Risulta, tuttavia, che il difensore ha richiesto la sospensione del processo con istanza scritta (del 20 maggio 2015), solo rappresentando di essere impegnato in altra udienza e chiedendo di essere sostituito in dibattimento con un difensore di ufficio. Quest'ultimo, all'udienza del 21 maggio 2015, dopo la costituzione delle parti (constatata la notifica della citazione dell'imputato "non comparso" al difensore ex art. 159 cod. proc. pen.), non ha reiterato la richiesta di sospensione e ha rassegnato le conclusioni, riportandosi ai motivi di appello. E' del tutto evidente, allora, che deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. la nullità derivante dall'omessa sospensione del procedimento, in applicazione della nuova normativa in materia ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 bis legge n. 67/2014 e 420 quater cod. proc. pen.. Invero, in tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, l'erronea applicazione della normativa di cui all'art. 15 bis legge 28 aprile 2014 n. 67, che non si risolva in un'omessa citazione, può determinare solo una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore (si veda in materia Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F, Rv. 265770). Né può trascurarsi nel caso in esame che la mancata applicazione della disciplina in materia di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato non ha pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa. L'imputato, infatti, è stato assistito e rappresentato dal difensore e l'esito del giudizio di appello è stato per lui favorevole, essendo stato accolto l'unico motivo di impugnazione proposto avverso la sentenza di primo grado.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016 Il Presidente Il consigliere estensore RATA IN CANCELLERIA Paolo BRUNO Grazia Miccoli фагр форов 27 DIC/2018 addi 4 Roy un IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmels Lanzuise