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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/10/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa P. Fugallo in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c, promossa:
DA
nato a [...] l'[...] C.F. Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Salvatore Trombatore
Attore
Contro
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
, nato a [...] il [...] Controparte_2
Convenuta – contumace
Contro
in persona del proprio legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore sig. Convenuta - contumace Controparte_4
contro nata a [...] il [...]; C.F. Controparte_5
, C.F._2
con l'Avv. Silvio Aliffi Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE
“Piaccia” Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa ritenere e dichiarare che l'atto di vendita del 24.02.2015, a rogito notaio Per_1
rep. n.382 e racc. n.293 e quello del 22.6.2011 sempre a rogito
[...] Notaio rep. n.45591 e racc.17579, intercorsi tra i Persona_1 convenuti, reca pregiudizio al diritto di credito dell'attore per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causale. Ritenere e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c. e conseguentemente revocare e dichiarare inefficaci nei confronti dell'attore gli atti di vendita de quo. In via subordinata
Ritenere e dichiarare simulati gli atti di vendita in premessa indicati stipulati dalla debitrice con la in persona del Controparte_6 suo legale rappresentante pro-tempore, e con la Sig.ra CP_5
per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra
[...] ragione e/o causale, adottando ogni inerente e conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi di difesa
PARTE CONVENUTA CP_5
Si chiede il rigetto di tutte le domande giudiziarie interposte dall'attore nei confronti di per le ragioni meglio Controparte_5 spiegate in narrativa. Si chiede , infine, la condanna dell'attore alle spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che qui dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso onorari
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'esponente è creditore della in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore dei seguenti importi: a) CP_2
€.2.761,41 in forza dell'atto di precetto del 13.06 2015, notificato in data 09.07.2015, in forza dell'ordinanza del 06.05.2015 resa dal
Tribunale Civile di Siracusa nel procedimento cautelare n.5380/2014 R.G. promosso contro l'esponente (All.1); b) €.21.183,72 in forza dell'atto di precetto dell'1.02.2016, notificato per posta al legale rappresentante della in data 14.02.2016, in forza del decreto Controparte_1 ingiuntivo n.1248/2015, reso in data 13.10.2015 dal Tribunale Civile di
Siracusa nei confronti della predetta società e del suo legale rappresentante pro-tempore in proprio. Decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo dal Tribunale civile di Siracusa con provvedimento del 26.01.2016 (All.2); c) €.156.942,55 in forza della sentenza n.120/2013, (All.3) notificata all'esponente in uno al pedissequo atto di precetto in data 14.05.2013, resa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Siracusa - Sezione Distaccata di Avola - in data 25.02.2013 nel procedimento civile n 214/09 R.G. AC., promosso dai coniugi
[...] e nei confronti dell'esponente, Parte_2 Parte_3 stante il diritto di quest'ultimo a rivalersi, siccome disposto nell'indicata sentenza, nei confronti della in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché di Controparte_2 terzi chiamati dall'esponente in garanzia e rimasti contumaci.
Che in forza dell'atto di precetto del 13.06.2015 l'esponente ha intrapreso avanti il Tribunale Civile di Siracusa nei confronti della l'esecuzione immobiliare n.348/2015 R.G. Es., Controparte_1 nell'ambito della quale ha altresì spiegato intervento per l'importo di
€.21.183,72, portato dal decreto ingiuntivo n.1248/2015, reso in data
13.10.2015 dal Tribunale Civile di Siracusa nel proc. civ. n.4130/2015 R.G. AC., dichiarato esecutivo in data 26.01.2016. Che l'esecuzione immobiliare di cui sopra ha per oggetto la casa posta in contrada Reitani
Bove Marino, tenere di Noto, estesa mq 138,22 in catasto al foglio 420 part.lla 140 sub.2, di irrisorio valore perché edificata abusivamente e comunque non sanabile, siccome anche formalmente accertato dalla sentenza n.1287/2014 resa in data 09.01.2014 dal GOT del Tribunale Civile di
Siracusa - Sezione Distaccata di Avola - nel procedimento civile n.71/2008 R.G. AC. Che nonostante la notifica degli atti giudiziari sopra indicati la società debitrice nulla ha corrisposto, per cui l'esponente ha eseguito una visura ipotecaria nei confronti della ed Controparte_7 è venuta a conoscenza che la stessa si è spogliata degli immobili di sua proprietà stipulando i seguenti atti: 1) atto di compravendita del 24.02.2015 a rogito notaio Dott. rep. n.382 e racc. Persona_1 n.293, che in copia si produce (All.6), con il quale la , Controparte_7 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_2 ha venduto al sig. in qualità di amministratore unico e Controparte_4 legale rappresentante della società a responsabilità limitata denominata
, uno stacco di terreno non edificabile, soggetto a Controparte_3 vincolo di inedificabilità assoluta, sito nella contrada “Bove marino”, della superficie di are 65.53, in catasto al foglio n.420, particella
2661,
2) atto di compravendita del 22.6.2011 a rogito Dott. rep Persona_1 n.45591 racc.ta n.17579 (All.7) con il quale la in Controparte_7 persona del suo legale rappresentante pro-tempore ha Controparte_2 trasferito alla sig.ra nata a [...] il [...] Controparte_5 il fabbricato per civile abitazione sito nella C.da Bove Marino, tenere di Noto, in catasto al foglio 420 mappale 1215 sub.14.
Assume l'attore che gli indicati atti di disposizione posti in essere dalla sono palesemente illegittimi in quanto Controparte_7 finalizzati esclusivamente e fraudolentemente a sottrarre e/o diminuire la garanzia del credito dell'odierno esponente. Pertanto, entrambi i citati atti di trasferimento effettuati dalla debitrice alla Sig.ra e alla sono revocabili ai Controparte_5 Controparte_3 sensi e per gli effetti dell'art.2901 c.c.
La convenuta costituendosi, ha contestato la Controparte_5 fondatezza della domanda richiedendone il rigetto.
Il giudizio non ha avuto istruttoria atteso che la prova orale richiesta ed ammessa, non è stata assunta per omessa intimazione dei testi;
né hanno avuto esito positivo i reiterati tentativi di bonario componimento esperiti nel tempo e dopo la riassunzione del procedimento sospeso per avvenuto decesso dell'originario difensore.
Pertanto, all'esito, alla udienza dell'1.04.2025 il procedimento è stato trattenuto in decisione con la concessione dei termini di legge ed evaso allo scadere degli stessi Sulle rassegate conclusioni delle parti. Tanto premesso
In rito
Infondata l'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta, per essere stata ritualmente effettuata la notifica ai convenuti comunque rimasti contumaci.
Nel merito
Relativamente alla esistenza del credito l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.
Nello specifico, tutto il ricco compendio documentale quale: Atto di citazione del 07.06.2016 con la documentazione in essa indicata: All. 1) Copia dell'atto di precetto del 13.06.2015, notificato in data 09.07.2015 e copia dell'ordinanza del 06.05.2015, resa dal Tribunale Civile di Siracusa nel procedimento cautelare n.5380/2014 R.G.; All. 2) Copia del decreto ingiuntivo n.1248/2015, reso in data 13.10.2015 dal Tribunale Civile di Siracusa nei confronti della predetta società e del suo legale rappresentante pro-tempore in proprio;
All. 3) Copia sentenza n.120/2013 resa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Siracusa
- Sezione Distaccata di Avola - in data 25.02.2013 nel procedimento civile n 214/09 R.G. AC., promosso dai coniugi
[...] e nei confronti del sig. Parte_2 Parte_3
All. 4) Copia decreto ingiuntivo n.1248/2015, Parte_1 reso in data 13.10.2015 dal Tribunale Civile di Siracusa nel proc. civ. n.4130/2015 R.G. A.C., dichiarato esecutivo in data 26.01.2016; All. 5) Copia sentenza n.1287/2014 resa in data 09.01.2014 dal GOT del Tribunale Civile di Siracusa - Sezione Co Distaccata di Avola - nel procedimento civile n.71/2008 R.G. che ha dichiarato nullo il preliminare del 08.03.2004;. 6) Copia atto di compravendita del 24.02.2015 a rogito notaio Dott. Per_1
, rep. n.382 e racc. n.293; All. 7) Copia atto di
[...] compravendita del 22.6.2011 a rogito Dott. rep Persona_1 n.45591 racc.ta n.17579 intercorso tra la e la Controparte_1 sig.ra All. 8) Stato di famiglia del sig. Controparte_5
All. 9) Visura Camerale della Controparte_2 CP_1 ; All. 10) Contratto preliminare di compravendita del
[...] 08.03.2004 intercorso tra la in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore dell'epoca sig. Per_2
, il sig. e il sig.
[...] Controparte_2 Parte_1 avente ad oggetto l'immobile abusivo, dichiarato nullo dal GOT del Tribunale di Avola con la sentenza n.1287/2014” ; dà ampia e sufficiente prova della esistenza del credito vantato che, sintetizzando, si può fare risalire all'8.03.2004 allorché col preliminare di pari data, la si impegnava a CP_1 vendere a l'immobile meglio identificato in Parte_1 atti, impegnandosi alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile - oggetto del preliminare e del presente contenzioso- da . Controparte_9
Le parti prevedevano in ipotesi di inadempimento una penale di euro ventimila, inadempimento poi che verificatosi, dava vita a tutte le successive azioni giudiziarie intraprese dallo odierno attore finalizzate al recupero di tale somma e approdate al presente giudizio.
Relativamente poi all'effettività del danno, non è necessario che sussista un danno concreto essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza per esempio di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria(Cass. 27.02.2023 N°5815)
L'eventum damni, infatti, deve essere stimato tenuto conto dell'intero patrimonio del debitore e nel momento in cui viene attuato l'atto di disposizione. L'atto infatti deve essere lesivo della garanzia anche quando l'azione viene proposta: non si potrebbe - sull'incapienza manifestata successivamente- sottoporre a critica un atto che al tempo in cui fu attuato non si manifestava come pericoloso.
All'epoca dell'atto di trasferimento alla 22.06.2011- CP_5 il bene non era comunque gravato da nessuna formalità.
Relativamente poi all'elemento della scientia damni la sua valutazione muta a seconda che l'atto di disposizione sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Nello specifico è agevole rilevare dal compendio documentale che il credito, è sorto prima dell'atto di compravendita, di cui si chiede la revocazione avvenuto in data 22.06.2011, essendo scaturito col preliminare dell'8.3.2004.
Ad ogni buon conto, anche se fosse reale che la sia CP_5 stata immessa nel possesso in data ancora più risalente rispetto al 2004, addirittura già dal 2002, questa è circostanza rimasta puramente labiale perché non supportata da una prova documentale quale ad esempio un contratto di energia elettrica/acqua o quant'altro.
Quanto all'elemento soggettivo in capo al debitore, esso coincide con la sola consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore non essendo necessario l'accertamento della “dolosa preordinazione” prevista dall'ultima parte dell'art. 2901 comma 1 n. 1) c.c., in quanto si tratta, nella fattispecie, di atto di disposizione posteriore al sorgere del credito (pratica amministrativa N° 663/1995).(cfr.Cass. sent. N° 31420/00 su sent. trib pen di Sr del 1.03.2003).
Deve precisarsi poi che l'anteriorità del credito va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. Civ. sent. n. 8013/1996; Cass. Civ. sent. n. 12678/2001; Cass. Civ. sent. n. 3981/2003; Cass. Civ. sent. n. 2748/2005; Cass. Civ. sent. n. 17356/2011).
Quanto poi al consilium fraudis, occorre verificare se trattasi di atto a titolo gratuito o meno.
Infatti qualora trattasi di atto a titolo gratuito non è necessario accertare se l'atto pregiudizievole sia stato preordinato a recare nocumento alla pretesa creditoria dell'attore in quanto, come precisato dalla giurisprudenza “in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 14727/1999).
Al riguardo è stato ulteriormente puntualizzato in giurisprudenza che “l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 12045/2010).
La conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie può desumersi in base a presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nello specifico, l'atto di cessione intercorso tra la società debitrice e la GE. può ritenersi nella sostanza Controparte_10 una donazione per lo stretto rapporto di parentela tra
[...]
e - padre e figlio- e CP_2 Controparte_4 rispettivamente legali rappresentanti della debitrice e della GE. Controparte_10 Senza contare il prezzo incongruo di euro ottomila per l'avvenuta cessione e prezzo che l'acquirente, avrebbe dovuto pagare successivamente il 30.06.2016, pur acquisendo immediatamente il possesso dell'immobile.
D'altronde se così fosse stato si sarebbe Controparte_3 costituita per dimostrare l'effettivo avvenuto pagamento e l'eventuale infondatezza della domanda attorea;
in ogni caso poi occorre rilevare che nel rogito le parti non hanno regolamentato i relativi diritti per consentire alla rimasta Controparte_1 proprietaria del fabbricato intercluso, di un diritto per accedervi.
In ordine poi all'atto di trasferimento intercorso tra la debitrice e la sig.ra deve ritenersi Controparte_5 anch'esso gratuito, non sussistendo agli atti alcuna prova dell'avvenuto pagamento del prezzo indicato nell'atto di trasferimento. Non può infatti ritenersi sufficiente la dichiarazione che l'avvenuto pagamento del prezzo di €.25.882,00 sarebbe stato corrisposto in epoca antecedente, non sussistendo alcuna tracciabilità e perciò rimanendo circostanza puramente labiale.
Occorre rilevare altresì l'incongruenza della posizione della che dichiara di aver corrisposto l'intero prezzo di CP_5
€.25.882,00 (privo, come detto, di una qualche quietanza ) anteriormente al 2002, ottenendo però l'immissione in possesso ad ogni effetto utile ed oneroso, soltanto contestualmente alla stipula del rogito cioè in data -22.06.2011 - incongruenza che rimane tale anche se entrambe le parti sottoscrittrici del rogito ebbero a dichiarare che «…l'accordo contrattuale inerente il presente atto è stato concluso da diversi anni e che la parte acquirente si trova immessa nel possesso dell'immobile da diversi anni”: e allora quale delle due o nessuna !
Dunque, appare verosimile la gratuità dell'atto di trasferimento di cui oggi si chiede la revoca perché appare inverosimile che si paghi il consistente prezzo per intero nel 2002, per ottenere il possesso solo nel 2011.
Pertanto, rilevata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ex art. 2901 c.c. e per questo avendo il creditore adempiuto al proprio onere probatorio, la domanda va ritenuta fondata e conseguentemente da accogliere, anche perché non provata la eventuale residuale capienza patrimoniale della convenuta.
In ordine alle spese di lite ritiene il Tribunale in composizione monocratica liquidarle in applicazione del D.M.55/14 in euro 5.712,5 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché il l'importo del C.U.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa Patrizia Fugallo
Definitivamente decidendo, reictis adversis Dichiara la contumacia di
[...]
Controparte_11 in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore
Accoglie la domanda
Conseguentemente revoca in favore di Parte_1
atto di vendita del 24.02.2015, a rogito notaio Persona_1 rep. n.382 e racc. n.293
atto del 22.6.2011 sempre a rogito Notaio rep. Persona_1 n.45591 e racc.17579,
Tutti intercorsi tra i convenuti
Ordina al Conservatore dei registri immobiliari competenti, la trascrizione della presente sentenza che dichiara l'inefficacia nei confronti dell'esponente, relativamente a tutti i cespiti riferiti ed oggetto degli atti impugnati ex art. 2901 c.c.
Condanna solidalmente Controparte_5 CP_1 in persona dei rispettivi legali rapp.ti Controparte_3 pro.tempore a pagare le spese di lite che per come in parte motiva si liquidano in euro 5.712,5; oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti.
Oltre il C.U.
Così deciso
Siracusa 23.10.2024
Il Giudice
Dr.ssa P.Fugallo