Art. 8. 1. Gli scaglioni e gli emolumenti di cui all'art. 34 del decreto sono aumentati del 65 per cento con arrotondamento alle centomila lire, per difetto se la frazione non e' superiore alle lire cinquantamila e per eccesso se e' superiore.
Nota all'art. 8:
Il testo dell'art. 34 del D P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art.
34. (Funzioni sindacali). - Al ragioniere sindaco effettivo nelle societa' commerciali e revisore dei conti di enti di qualsiasi specie, anche a partecipazione statale, ispettore delle societa' finanziarie e di revisione, sono dovuti i seguenti emolumenti sull'ammontare complessivo del capitale sociale, delle riserve non costituite a fronte di oneri od impegni specifici, o del patrimonio inteso in senso lato, per ogni anno o frazione di anno di carica, commisurati sulla base dei massimi valori rilevati nel corso del periodo considerato:
fino a L. 165.000.000:
da L. 800.000 a L. 2.000.000;
da L. 165.000.000 fino a meno di L. 330.000.000:
da L. 2.000.000 a L. 2.800.000;
da L. 330.000.000 fino a meno di L. 825.000.000:
da L. 2.800.000 a L. 3.300.000;
da L. 825.000.000 fino a meno di L. 1.650.000.000:
da L. 3.300.000 a L. 3.800.000;
da L. 1.650.000.000 fino a meno di L. 4.950.000.000:
da L. 3.800.000 a L. 4.100.000;
da L. 4.950.000.000 e oltre:
da L. 3.800.000 a L. 4.100.000 piu' un aumento da L. 200.000 a L. 300.000 ogni 4.950.000.000 o frazione di 4.950.000.000 in piu'. Qualora si tratta di societa' la cui attivita' si limita all'amministrazione di immobili di proprieta' o al solo godimento dei redditi patrimoniali, gli emolumenti sono ridotti fino al 50 per cento. Analoga riduzione puo' essere praticata nel caso di societa' in liquidazione o che non svolga alcuna attivita'. Per le societa' cooperative l'emolumento e' determinato sull'ammontare delle attivita' sociali al lordo come segue: fino a . . . L. 8.250.000 . . . . . . . . . . L. 100.000
da . . . . . " 8.250.000 a L. 82.500.000 " 200.000
da . . . . . " 82.500.000 " 165.000.000 " 300.000
da . . . . . " 165.000.000 " 825.000.000 " 500.000
da . . . . . " 825.000.000 " 1.650.000.000 " 800.000
Proporzionali aumenti si applicano per capitali e attivita' maggiori. Gli emolumenti, indennita' ed onorari tutti del ragioniere presidente del collegio sindacale sono maggiorati del 50 per cento. Nel caso di variazioni di capitale e degli elementi equiparati delle attivita' sociali nelle cooperative, gli emolumenti sono adeguatamente modificati con effetto dall'inizio dell'anno solare cui si riferiscono. Ove la funzione sindacale venga svolta per un periodo inferiore ad un anno i relativi emolumenti vengono calcolati in dodicesimi".
Nota all'art. 8:
Il testo dell'art. 34 del D P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art.
34. (Funzioni sindacali). - Al ragioniere sindaco effettivo nelle societa' commerciali e revisore dei conti di enti di qualsiasi specie, anche a partecipazione statale, ispettore delle societa' finanziarie e di revisione, sono dovuti i seguenti emolumenti sull'ammontare complessivo del capitale sociale, delle riserve non costituite a fronte di oneri od impegni specifici, o del patrimonio inteso in senso lato, per ogni anno o frazione di anno di carica, commisurati sulla base dei massimi valori rilevati nel corso del periodo considerato:
fino a L. 165.000.000:
da L. 800.000 a L. 2.000.000;
da L. 165.000.000 fino a meno di L. 330.000.000:
da L. 2.000.000 a L. 2.800.000;
da L. 330.000.000 fino a meno di L. 825.000.000:
da L. 2.800.000 a L. 3.300.000;
da L. 825.000.000 fino a meno di L. 1.650.000.000:
da L. 3.300.000 a L. 3.800.000;
da L. 1.650.000.000 fino a meno di L. 4.950.000.000:
da L. 3.800.000 a L. 4.100.000;
da L. 4.950.000.000 e oltre:
da L. 3.800.000 a L. 4.100.000 piu' un aumento da L. 200.000 a L. 300.000 ogni 4.950.000.000 o frazione di 4.950.000.000 in piu'. Qualora si tratta di societa' la cui attivita' si limita all'amministrazione di immobili di proprieta' o al solo godimento dei redditi patrimoniali, gli emolumenti sono ridotti fino al 50 per cento. Analoga riduzione puo' essere praticata nel caso di societa' in liquidazione o che non svolga alcuna attivita'. Per le societa' cooperative l'emolumento e' determinato sull'ammontare delle attivita' sociali al lordo come segue: fino a . . . L. 8.250.000 . . . . . . . . . . L. 100.000
da . . . . . " 8.250.000 a L. 82.500.000 " 200.000
da . . . . . " 82.500.000 " 165.000.000 " 300.000
da . . . . . " 165.000.000 " 825.000.000 " 500.000
da . . . . . " 825.000.000 " 1.650.000.000 " 800.000
Proporzionali aumenti si applicano per capitali e attivita' maggiori. Gli emolumenti, indennita' ed onorari tutti del ragioniere presidente del collegio sindacale sono maggiorati del 50 per cento. Nel caso di variazioni di capitale e degli elementi equiparati delle attivita' sociali nelle cooperative, gli emolumenti sono adeguatamente modificati con effetto dall'inizio dell'anno solare cui si riferiscono. Ove la funzione sindacale venga svolta per un periodo inferiore ad un anno i relativi emolumenti vengono calcolati in dodicesimi".