CASS
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 39518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39518 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AR nato a [...] il [...] Ministero Economia E Finanze avverso l'ordinanza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA;
lette le conclusioni dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 giugno 2025 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata, a mezzo di procuratore speciale, dall'odierno ricorrente LI AR, relativa al periodo di custodia cautelare in carcere subita dal 4.4.2017 al 24.4.2017 e di quello, trascorso agli arresti domiciliari, compreso tra il 24 aprile 2017 al 25 aprile 2019, per il reato di cui all'articolo 416 bis cod. pen. contestato al capo A) dell'editto cautelare, (con l'asserito ruolo di partecipe del sodalizio mafioso denominato 'ndrangheta e, segnatamente, della cosca SC, mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca e cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso), e del reato, di cui all’art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992 e 71 l. n. 203 del 1991 di intestazione fittizia di impresa, aggravata dall’agevolazione mafiosa, finalizzata a eludere le misure di prevenzione a carico di alcuni componenti della cosca SC. Tali misure erano state applicate in Penale Sent. Sez. 4 Num. 39518 Anno 2025 Presidente: IG CI Relatore: AL DA Data Udienza: 20/11/2025 2 esecuzione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Messina del 7 aprile 2017, che non convalidato il fermo, aveva disposto la custodia cautelare in carcere dichiarandosi incompetente per territorio in favore del Gip del Tribunale di Reggio Calabria. Quest’ultimo aveva disposto gli arresti domiciliari per il solo reato sub M). Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 18 maggio 2017, aveva rigettato l’impugnazione, con conferma dinanzi alla Corte di cassazione. Quanto al merito, l’LI, dinanzi al Gup del Tribunale di Reggio Calabria veniva assolto dal reato a lui ascritto sub A) e ritenuto responsabile di quello sub M). Successivamente, con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 22 gennaio 2021, l’LI veniva assolto anche per il capo sub M), perché il fatto non sussiste, sentenza divenuta irrevocabile l’8 giugno 2021. 1.1. La Corte d'Appello, quale giudice della riparazione, ha motivato il rigetto della richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. ritenendo la sussistenza di condotte di contiguità con i sodali di SC EL, quali SC, TI e RO SC. In particolare, si è rilevato che lo SC e lo TI in sostanza utilizzavano a volte la Trans Log di cui LI era titolare per fatturare, sotto altro nome, ben sapendo di poter contare sulla disponibilità dell’LI che, probabilmente, riceveva in cambio dall’agenzia una quota dei trasporti. Anche la fatturazione a nome della ditta Trans Log delle fatture di Ligato confermava ancora una volta il fatto che lo SC utilizzava tale società per riscuotere compensi per trasporti da lui effettuati. Tali condotte sono state ritenute idonee a esplicare funzione sinergica nell'applicazione della misura cautelare. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, AR LI, deducendo un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., con il quale asssume la violazione dell’art. 314 cod.proc.pen. sostenendo che l'ordinanza impugnata sarebbe manifestamente illogica. Si afferma che la valenza dimostrativa delle condotte in questione è già stata esclusa dal giudice del merito, sicché appare un errore di diritto rivalutarne la portata fattuale-ricostruttiva utilizzando lo schema delle colpose frequentazioni ambigue pur non essendovi prova della consapevolezza della qualità delle persone in questione come appartenenti al clan dei SC. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. L'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, insistendo per il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Va premesso che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, atteso che i due giudizi afferiscono a piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondati sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione distinti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente e in ragione di una condotta negligente o imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 45418 del 25 novembre 2010) che, in sede di giudizio di riparazione ex. art. 314 cod. proc. pen. e al fine della valutazione dell’an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico, onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto". E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione). 4 Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3. Fatte queste premesse, l'ordinanza impugnata, facendo buon governo dei principi fin qui esposti, con motivazione logica e puntuale, chiaramente differenziando il piano del giudizio cui è chiamato il giudice della riparazione da quello del giudice del merito, ha individuato delle condotte integranti l'elemento ostativo alla concessione del richiesto indennizzo. In particolare, la Corte d’appello ha posto in rilievo gli episodi, accertati dal giudice di merito, seppure ritenuti insufficienti a provare i reati contestati, significativi della piena disponibilità del ricorrente a partecipare, con intestazioni irregolari delle relative fatture, a dinamiche economiche degli associati di SC EL, quali SC, TI e RO SC, attraverso le quali agli stessi era stato consentito di utilizzare la Trans Log, di cui LI era titolare, per fatturare proprie servizi di trasporto. Anche la fatturazione a nome della ditta Trans Log delle fatture di Ligato è stata considerata conferma del fatto che lo SC utilizzava tale società per riscuotere compensi per trasporti da lui effettuati. E’ appena il caso di puntualizzare che, al contrario di quanto afferma il ricorrente, la condotta macroscopicamente imprudente è integrata dalla semplice accondiscendenza accertata dall’istante ad operare irregolarmente sulla propria contabilità, fatturando a nome della propria ditta servizi resi dalle persone individuate dalla stessa sentenza di assoluzione, non essendo certo necessaria la prova della conoscenza della qualità di componenti della cosca in capo ai medesimi per integrare la colpa grave. Si tratta di condotta certamente irregolare, che non può non essere concepita come ex ante idonea ad attivare l’intervento dell’autorità giudiziaria procedente. L'ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto la sussistenza di condotte inequivocamente indicative dell'inserimento o quantomeno della stretta contiguità del ricorrente con un contesto 'ndranghetistico e che, valutate ex ante nell'ottica del giudice della cautela, hanno esplicato una funzione sinergica nell'applicazione della misura cautelare. 5 4. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. Non vanno, invece, liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza confrontarsi con i motivi di ricorso, e quindi senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, IC non mass;
in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, .ma con principi estensibili, Sez., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del ministero resistente. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AL CI IG
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA;
lette le conclusioni dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 giugno 2025 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata, a mezzo di procuratore speciale, dall'odierno ricorrente LI AR, relativa al periodo di custodia cautelare in carcere subita dal 4.4.2017 al 24.4.2017 e di quello, trascorso agli arresti domiciliari, compreso tra il 24 aprile 2017 al 25 aprile 2019, per il reato di cui all'articolo 416 bis cod. pen. contestato al capo A) dell'editto cautelare, (con l'asserito ruolo di partecipe del sodalizio mafioso denominato 'ndrangheta e, segnatamente, della cosca SC, mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca e cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso), e del reato, di cui all’art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992 e 71 l. n. 203 del 1991 di intestazione fittizia di impresa, aggravata dall’agevolazione mafiosa, finalizzata a eludere le misure di prevenzione a carico di alcuni componenti della cosca SC. Tali misure erano state applicate in Penale Sent. Sez. 4 Num. 39518 Anno 2025 Presidente: IG CI Relatore: AL DA Data Udienza: 20/11/2025 2 esecuzione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Messina del 7 aprile 2017, che non convalidato il fermo, aveva disposto la custodia cautelare in carcere dichiarandosi incompetente per territorio in favore del Gip del Tribunale di Reggio Calabria. Quest’ultimo aveva disposto gli arresti domiciliari per il solo reato sub M). Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 18 maggio 2017, aveva rigettato l’impugnazione, con conferma dinanzi alla Corte di cassazione. Quanto al merito, l’LI, dinanzi al Gup del Tribunale di Reggio Calabria veniva assolto dal reato a lui ascritto sub A) e ritenuto responsabile di quello sub M). Successivamente, con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 22 gennaio 2021, l’LI veniva assolto anche per il capo sub M), perché il fatto non sussiste, sentenza divenuta irrevocabile l’8 giugno 2021. 1.1. La Corte d'Appello, quale giudice della riparazione, ha motivato il rigetto della richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. ritenendo la sussistenza di condotte di contiguità con i sodali di SC EL, quali SC, TI e RO SC. In particolare, si è rilevato che lo SC e lo TI in sostanza utilizzavano a volte la Trans Log di cui LI era titolare per fatturare, sotto altro nome, ben sapendo di poter contare sulla disponibilità dell’LI che, probabilmente, riceveva in cambio dall’agenzia una quota dei trasporti. Anche la fatturazione a nome della ditta Trans Log delle fatture di Ligato confermava ancora una volta il fatto che lo SC utilizzava tale società per riscuotere compensi per trasporti da lui effettuati. Tali condotte sono state ritenute idonee a esplicare funzione sinergica nell'applicazione della misura cautelare. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, AR LI, deducendo un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., con il quale asssume la violazione dell’art. 314 cod.proc.pen. sostenendo che l'ordinanza impugnata sarebbe manifestamente illogica. Si afferma che la valenza dimostrativa delle condotte in questione è già stata esclusa dal giudice del merito, sicché appare un errore di diritto rivalutarne la portata fattuale-ricostruttiva utilizzando lo schema delle colpose frequentazioni ambigue pur non essendovi prova della consapevolezza della qualità delle persone in questione come appartenenti al clan dei SC. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. L'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, insistendo per il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Va premesso che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, atteso che i due giudizi afferiscono a piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondati sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione distinti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente e in ragione di una condotta negligente o imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 45418 del 25 novembre 2010) che, in sede di giudizio di riparazione ex. art. 314 cod. proc. pen. e al fine della valutazione dell’an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico, onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto". E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione). 4 Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3. Fatte queste premesse, l'ordinanza impugnata, facendo buon governo dei principi fin qui esposti, con motivazione logica e puntuale, chiaramente differenziando il piano del giudizio cui è chiamato il giudice della riparazione da quello del giudice del merito, ha individuato delle condotte integranti l'elemento ostativo alla concessione del richiesto indennizzo. In particolare, la Corte d’appello ha posto in rilievo gli episodi, accertati dal giudice di merito, seppure ritenuti insufficienti a provare i reati contestati, significativi della piena disponibilità del ricorrente a partecipare, con intestazioni irregolari delle relative fatture, a dinamiche economiche degli associati di SC EL, quali SC, TI e RO SC, attraverso le quali agli stessi era stato consentito di utilizzare la Trans Log, di cui LI era titolare, per fatturare proprie servizi di trasporto. Anche la fatturazione a nome della ditta Trans Log delle fatture di Ligato è stata considerata conferma del fatto che lo SC utilizzava tale società per riscuotere compensi per trasporti da lui effettuati. E’ appena il caso di puntualizzare che, al contrario di quanto afferma il ricorrente, la condotta macroscopicamente imprudente è integrata dalla semplice accondiscendenza accertata dall’istante ad operare irregolarmente sulla propria contabilità, fatturando a nome della propria ditta servizi resi dalle persone individuate dalla stessa sentenza di assoluzione, non essendo certo necessaria la prova della conoscenza della qualità di componenti della cosca in capo ai medesimi per integrare la colpa grave. Si tratta di condotta certamente irregolare, che non può non essere concepita come ex ante idonea ad attivare l’intervento dell’autorità giudiziaria procedente. L'ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto la sussistenza di condotte inequivocamente indicative dell'inserimento o quantomeno della stretta contiguità del ricorrente con un contesto 'ndranghetistico e che, valutate ex ante nell'ottica del giudice della cautela, hanno esplicato una funzione sinergica nell'applicazione della misura cautelare. 5 4. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. Non vanno, invece, liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza confrontarsi con i motivi di ricorso, e quindi senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, IC non mass;
in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, .ma con principi estensibili, Sez., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del ministero resistente. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AL CI IG