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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3344/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3344/2021 promossa da:
(p.i. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caravaggio (BG), P.IVA_1 via Leonardo da Vinci n. 38/40
E
(C.F. ) personalmente e in qualità di socio di Parte_1 C.F._1
, residente a Parte_1
Caravaggio (BG), alla via Vecchia n. 1
E
(C.F. personalmente e in qualità di socio di Controparte_1 C.F._2
, residente a Parte_1
Caravaggio (BG), alla via Vecchia n. 1
E
(C.F. ) personalmente e in qualità di socio di Controparte_2 C.F._3
, residente a Parte_1
Caravaggio (BG), Frazione Masano, alla via Caravaggio n. 22
E
(C.F. ) personalmente e in qualità di socio di Controparte_3 C.F._4
, residente a Parte_1
Caravaggio (BG), Frazione Masano, alla via Caravaggio n. 20
E
(C.F ) personalmente e in qualità di socio di CP_4 C.F._5
, residente a Parte_1
Fornovo San Giovanni (BG), alla via Brusocchi n. 41; tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avvocato Guido Rota in Treviglio
(BG) alla via F.lli Galliari n. 7 ATTORI in opposizione a d.i.
CONTRO
pagina 1 di 8 p.i. in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Calenzano (FI), alla via di Pratignone 65/67 ed elettivamente domiciliata in Firenze (FI) alla Piazza M. D'Azeglio n. 45 presso lo studio dell'Avvocato
Pierpaolo Lazzeri CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in cancelleria telematica il 20.07.2024; per parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta e I^ memoria ex art. 183
C.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Prato, su ricorso promosso da ha emesso in Controparte_5 data 11.11.2021 il decreto ingiuntivo n. 1227/2021, R.G. 2800/2021, con cui ha ordinato alla società (di seguito indicata come Parte_1
, ed in via solidale ai soci personalmente i signori , Parte_1 Parte_1 [...]
, e il pagamento della CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 somma di € 6.679,50 oltre interessi e spese della procedura – quale prezzo dell'acquisto del macchinario “water cooled triode matricola n. 913534” da lei venduto all'ingiunta.
L'acquirente aveva corrisposto la metà del prezzo, indicato complessivamente in € 13.359,00 e non aveva provveduto al saldo lamentando un malfunzionamento del macchinario che poi, per questo motivo, era stato restituito alla venditrice.
Quest'ultima, all'esito dell'analisi del macchinario, aveva addotto che il malfunzionamento era stato causato da una caduta avvenuta dopo la consegna del bene all'acquirente e, pertanto, non potendo applicare la garanzia, aveva richiesto il saldo del prezzo all'acquirente, senza esito.
Parte attrice ha contestato l'intera ricostruzione dei fatti presentata dalla convenuta opposta in sede monitoria osservando che era stato integralmente omesso lo scambio di corrispondenza avvenuto tra i legali delle parti, nell'ambito della quale si erano sviluppate le reciproche contestazioni.
1.1. In seguito alla notifica del decreto ingiuntivo Tempera Induzione e tutti i soci personalmente hanno proposto opposizione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via preliminare accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto e, conseguentemente, dichiarare la nullità anche del decreto ingiuntivo de quo, per i motivi tutti esposti in narrativa;
sempre in via preliminare hanno espresso opposizione alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta e di facile soluzione. In via principale hanno chiesto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la dichiarazione di assenza di ogni effetto giuridico dello stesso per tutti i motivi esposti nell'atto pagina 2 di 8 introduttivo;
sempre in via principale, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale in cui era incorsa la venditrice - convenuta opposta - Controparte_5 che aveva fornito un macchinario privo dei requisiti richiesti e risultante difettoso ed inutilizzabile, hanno domandato la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di euro 6.679,50= oltre interessi moratori dal momento della dazione al saldo effettivo, che era stata corrisposta a titolo di acconto sul prezzo pattuito nel contratto di compra vendita a suo tempo perfezionato tra le parti;
ulteriormente in via principale hanno domandato che fosse accertato che la aveva agito – sia in fase stragiudiziale che Controparte_5 giudiziale – con mala fede e colpa grave e, quindi che fosse dichiarata la responsabilità della stessa ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. con condanna alla somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria hanno richiamato le deduzioni, capitolazioni formulate oltre alle, produzioni indicate nelle memorie ex art. 183 VI n. 1, n, 2 e n. 3 c.p.c.
Infine hanno domandato che la convenuta fosse condannata alla refusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio con pagamento in favore degli avvocati antistatari.
2. Parte attrice ha esposto di essersi resa acquirente del macchinario sopra indicato, di averlo ricevuto e di aver corrisposto la metà del prezzo convenuto. All'esito dell'installazione dell'apparecchiatura, EI aveva riscontrato un malfunzionamento ed aveva svolto delle indagini. L'esame tecnico eseguito aveva rilevato la rottura di un filamento che andava imputata al trasporto di cui si era onerata parte venditrice, come da contratto di vendita.
Dopo avere constatato il difetto l'acquirente aveva proceduto alla restituzione del macchinario alla venditrice.
Le verifiche compiute dalla avevano evidenziato invece che il malfunzionamento CP_5 era stato causato da un urto successivo al trasporto.
L'attrice ha rilevato che il macchinario esaminato riportava un numero di matricola (n.
904039) diverso da quello compravenduto;
pertanto il vizio non poteva essere connesso al bene consegnato in forza del contratto che invece aveva la matricola n. 913534.
Non avendo sortito alcun effetto i rilievi opposti in fase stragiudiziale, era stata promossa la procedura monitoria per conseguire il pagamento della parte restante del prezzo.
2.1 In diritto parte attrice ha sollevato eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla in favore dell' Avv. Pierpaolo Lazzeri, apposta in allegato al Controparte_5 ricorso per ingiunzione di pagamento, perché il soggetto che l'aveva sottoscritta non risultava identificabile o identificato ed ha obiettato che non erano stati inseriti i dati identificativi della società, della quale era stata omessa la sede legale, e neppure la specificazione della qualifica della persona che aveva sottoscritto il documento.
La nullità della procura per carenza degli elementi sopra indicati produceva come conseguenza la nullità del d.i. opposto.
2.2 Nel merito parte attrice ha contestato il grave inadempimento contrattuale della convenuta opposta che le aveva venduto un prodotto difettoso, che non aveva garantito la sostituzione dello stesso ed ha deplorato che EI aveva indebitamente trattenuto la quota prezzo corrisposta, e che aveva richiesto la corresponsione del saldo. pagina 3 di 8 Conseguentemente, per il grave inadempimento contrattuale lamentato, l'opponente ha domandato la restituzione dell'importo già corrisposto e la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Si è costituita in giudizio tramite comparsa di costituzione e Controparte_5 risposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Ha ravvisato l'infondatezza dell'eccezione di nullità della procura alle liti allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento, affermando che la procura suddetta e la visura depositata con memoria integrativa nella procedura monitoria, erano sufficienti ad individuare la sede ed il nome del l.r.p.t. necessari per la validità del mandato rilasciato.
Ha osservato sul punto che sarebbe spettato semmai alla parte ingiunta, laddove avesse voluto verificare i poteri del procuratore, controllare i documenti allegati nella procedura monitoria.
3.1. L'opposta ha ritenuto pretestuose le questioni sollevate ex adverso sul contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, osservando che, trattandosi di procedura monitoria, caratterizzata da sinteticità, l'atto non necessitava dell'esposizione della complessiva vicenda.
Neppure erano meritevoli di accoglimento le obiezioni riferite al fatto che l'analisi era stata svolta su un apparecchio avente numero di matricola differente dal macchinario oggetto di analisi, in quanto si era verificato un errore dei “cartellini di numerazione” mentre il numero di serie indicato era corretto. ha esposto che il trasporto del macchinario era avvenuto con adeguati Controparte_5 sistemi di imballo di sicurezza e che al momento del ricevimento del bene l'opponente non aveva sollevato alcuna contestazione;
infine ha osservato che non vi sarebbe stato alcun interesse a disconoscere la garanzia sui pezzi eventualmente difettosi, copertura che però non aveva potuto riconoscere in quanto, a suo dire, la causa del danno era imputabile all'attrice.
Ravvisando la legittimità della debenza dell'importo ingiunto e, ritenendo l'opposizione dilatoria, ha chiesto il rigetto della stessa e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
4. Il Giudice scrivente, all'udienza del 11.05.2022, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ed ha rimesso alla fase di merito la decisione sull'eccezione sollevata da parte attrice opponente sulla validità della procura alle liti apposta in calce al decreto ingiuntivo;
quindi ha assegnato i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI co c.p.c.
La causa è stata istruita con CTU ed utilizzando le produzioni documentali;
quindi è stata trattenuta in decisione in data 22.10.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta.
5. Nell'ordine delle questioni sollevate si pone preliminare la verifica sulla eventuale nullità della procura alle liti.
L'eccezione si profila infondata.
Richiamando i principi affermati da Cassazione SU 7.3.2005 va osservato che l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il pagina 4 di 8 quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o della certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.
Solo in assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante l'integrazione con la prima replica della lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara notizia del nome dell'autore della firma illeggibile;
laddove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
Nel caso di specie il ricorso per decreto ingiuntivo è stato presentato in nome e per conto di
(P. IVA ), con sede a Calenzano (FI), e in Controparte_5 P.IVA_2 persona del proprio legale rappresentante, Sig. , che nella visura camerale Controparte_6 depositata figura quale presidente del Consiglio di Amministrazione;
pertanto la procura risulta validamente rilasciata da persona che rappresenta la società della quale non sono stati contestati la titolarità dei poteri.
6. Giungendo a valutare il merito della controversia va intanto rilevato che risultano fatti non contestati la conclusione della vendita del macchinario water cooled triode matricola n.
913534, tra le cui condizioni era previstoil trasporto a carico della parte venditrice, (doc. n. 2), il pagamento da parte dell'acquirente del 50 % del prezzo dovuto (doc. 3) e l'avvenuta consegna del bene tramite corriere in data 9 giugno 2021.
Il 12 giugno 2021, durante l'installazione, la parte acquirente constatò il mancato funzionamento del macchinario ed in pari data incaricò Genesi srl con sede in Arcore (MB) di effettuare un sopralluogo per verifica del triodo oscillante matricola n. 913534.
Laverifica ebbe luogo in pari data ed evidenziò quanto segue: “il triodo è stato testato ed abbiamo rilevato l'apertura del filamento. Abbiamo verificato altresì che a nostro giudizio, parte del filamento rotto ha cortocircuitato il filamento stesso con griglia e anodo. E' nostra opinione che la rottura del filamento sia da imputare al trasporto.”
L'accertamento si trova descritto nella relazione del servizio tecnico prodotta dall'attrice quale doc. n. 4.
Sulla base della verifica svolta Tempera Induzione inviò alla convenuta opposta il report di non funzionalità del triodo, (cfr doc 5 di parte attrice).
Il macchinario fu quindi riconsegnato alla venditrice la quale eseguì le sue verifiche.
All'esito degli accertamenti da questa delegati ad una società fu redatto un rapporto che indicò che la rottura era invece dipesa da urto (cfr Failure Analysis Report, datato 1.7.2021, redatto da AL).
pagina 5 di 8 Il risultato dell'analisi svolta su commissione di è stato oggetto di Controparte_5 critiche in quanto, secondo quanto sostenuto da parte attrice, mancavano i dati per comprendere dove, quando era stato compiuto il controllo, chi lo aveva operato e se il macchinario fosse stato spostato dalla sede della venditrice presso i locali di AL.
Altra questione sollevata riguardava il numero di matricola: gli attori hanno rilevato che le fotografie allegate al suddetto rapporto indicavano la matricola n. 904039, diversa da quello del triode venduto che era 913534.
7. Oggetto della presente controversia è quindi la verifica sulla sussistenza dei danni lamentati da parte attrice che avrebbero reso il macchinario acquistato non funzionante, oppure sulla presenza di difetti e/o assenza dei requisiti richiesti ed in particolare sulle cause degli stessi, posto che EI ha lamentato l'inadempimento della venditrice alle obbligazioni contrattuali.
7.1 L'accertamento condotto in sede di CTU ha disatteso le asserzioni dell'attrice sulle cause del malfunzionamento e/o dei danni riscontrati.
L'ingegnere nominato nel corso delle operazioni svolte ha confermato che il dispositivo era seriamente danneggiato, in quanto gran parte dei filamenti che costituiscono il catodo e la griglia erano rotti ed i frammenti non erano più in posizione. Egli ha indicato che i frammenti di filamento, che ha constatato essersi spostati, potevano avere provocato il corto circuito fra anodo, catodo e griglia rilevati su richiesta dell'attrice da GA (per Genesis – doc 4 di parte attrice) e, successivamente, su commissione della convenuta dai tecnici di AL .
Nella prosecuzione dell'accertamento il CTU ha rilevato che il piatto circolare superiore del dispositivo era deformato e che in prossimità della flangia il cilindro in acciaio era parimenti deformato, aggiungendo che esso sembrava rastremato .
Al termine dell'esame del dispositivo ha ritenuto che i danni osservati non erano compatibili con eventuali sollecitazioni avvenute durante il trasporto dato che l'imballaggio che lo conteneva assicurava idonea protezione. A conferma di tale conclusione ha esposto che laddove i danni accertati fossero stati provocati durante il trasporto anche il sistema di imballaggio che lo assicurava avrebbe subito deformazioni che invece non aveva riscontrato.
Pertanto ha ritenuto che almeno parte dei danni osservati erano stati causati mentre il dispositivo non era protetto dall'imballaggio. Nello specifico ha posto l'attenzione sulla deformazione del piatto circolare raffigurata nelle foto B2 e B3 allegate all'elaborato e sulla deformazione del cilindro di acciaio (foto B4) la cui presenza poteva far ritenere che si era prodotto un urto concentrato su quella parte del dispositivo.
A supporto di tale giudizio ha segnalato una scalfittura sulla stessa linea della deformazione del piatto circolare superiore (indicata nella foto B2 con freccia rossa) .
Egli ha poi ipotizzato che se vi fosse stata la sola rottura del catodo e della griglia, questa avrebbe potuto essere compatibile, anche se in via improbabile, con particolari e specifiche sollecitazioni durante il trasporto;
tuttavia nel caso in esame maggiori erano state le lesioni, date le deformazioni rilevate che hanno fatto pensare ad un urto.
pagina 6 di 8 Il colpo ricevuto dal dispositivo non poteva essere occorso nella fase del trasporto perché non vi erano segni di alcuna lesione o ammaccatura sull'imballaggio; il che faceva ipotizzare che l'evento fosse accaduto in altro momento.
Il CTU alla fine ha formulato le seguenti ipotesi sulle cause dei danneggiamenti riconducibili in astratto a più fattori: 1) un primo evento, occorso durante il trasporto con consegna alla
, che avrebbe determinato il solo deterioramento del catodo e della Controparte_7 griglia e 2) un evento successivo, originatosi mentre il dispositivo non era protetto dall'imballaggio, che avrebbe arrecato i danni rimanenti.
In entrambe le ipotesi prospettate difettavano però gli elementi per valutare quando poteva essere avvenuto l'evento causatore dell'assunto danneggiamento del dispositivo senza la protezione dell'imballaggio, in quanto le versioni delle parti avevano escluso che ciò fosse accaduto.
7.2 Ed allora, viste le conclusioni raggiunte dal CTU, ben argomentate dal punto di vista logico e tecnico e supportate da esame visivo dell'apparecchio, non è possibile ricondurre i danni lamentati da parte attrice ad una procedura, scorretta avvenuta durante il trasporto o ad altre manovre imputabili alla venditrice che abbiano comportato una caduta del dispositivo o un urto rilevante con una superficie dura.
Si è compreso sulla scorta della verifica compiuta che i danni osservati non possono essere compatibili (almeno non tutti) con eventuali sollecitazioni avvenute durante il trasporto, allorquando il dispositivo era protetto dall'imballaggio, poiché in tal caso si sarebbero prodotti anche una deformazione o una distruzione dell'imballaggio stesso.
Si conclude quindi, come ha spiegato il CTU, che i danni rilevati siano ascrivibili ad un urto localizzato, verificatosi quando il dispositivo non era protetto in tutto o in parte dal sistema di imballaggio, ad esempio ad un'eventuale caduta, seppure il fatto non sia stato dimostrato.
Avuto riguardo alle fasi in cui il dispositivo non era protetto dall'imballaggio l'urto, secondo la rappresentazione fornita, avrebbe potuto essere avvenuto in diverse occasioni ossia presso la prima della spedizione iniziale, oppure presso la Controparte_5 dopo la consegna ed infine presso la Parte_1 CP_8 che aveva verificato il danno.
Ma le ipotesi adombrate dal CTU rimangono tali atteso che nessuno dei casi evidenziati è stato comprovato.
Quello che invece è stato accertato con sicurezza nel corso delle operazioni è che il triodo non ha subito urti durante il trasporto, operazione che era a carico della venditrice;
il che è sufficiente ad escludere malfunzionamenti imputabili alla stessa.
Nessun altra causa è stata dimostrata nell'ambito del presente giudizio, non avendo parte attrice assolto all'onere della prova di dimostrare che i difetti rilevati fossero riconducibili ad un'azione eseguita malamente durante il trasporto, peraltro esclusa – come già detto – nel corso dell'accertamento peritale, o ad altra fase posta sotto il controllo della venditrice.
7.3 Considerando che l'opposizione presentata da parte attrice poggia sull'assunto grave inadempimento contrattuale in cui sarebbe incorsa per aver Controparte_5
pagina 7 di 8 venduto un prodotto difettoso e dato atto che nell'ambito delle difese formulate EI ha richiamato la disciplina sulla garanzia per i vizi, si ritiene che nel quadro delimitato dalle contestazioni sollevate l'inadempimento contrattuale non sia ravvisabile in quanto nessun vizio del macchinario è stato rilevato o comunque è stato comprovato.
In tale materia va richiamato il principio affermato da SU 11748/2019 relativo alla ripartizione dell'onere della prova in materia di azioni di garanzia. Nella sentenza la Suprema Corte ha ritenuto che il venditore non possa essere onerato della prova dell'inesistenza del vizio della res compravenduta ed ha affermato che tale dimostrazione spetti al compratore. Ciò in quanto, secondo il principio della vicinanza della prova, il contraente che si trova nella miglior posizione per dimostrare l'esistenza del vizio è il compratore che fa valere la garanzia, che dispone materialmente del bene, fonte di prova del vizio. L'asserzione poggia anche sul canone generale previsto dall'art. 2697 c.c. in applicazione del quale compete al compratore la prova del vizio del bene, poiché tale vizio è fatto costitutivo della domanda ex art. 2697 c.c. .
Non essendo state ammesse le prove testimoniali richieste dall'attrice per tardività del deposito della seconda memoria è mancata l'introduzione nel presente giudizio delle circostanze in cui si presentava il triodo al momento della consegna e sulle operazioni svolte.
Anche la questione sul differente numero di matricola raffigurato in alcune foto del dispositivo non importa alcuna incertezza nell'individuazione del congegno dato che lo stesso è stato controllato in sede di operazioni peritali.
L'opposizione deve essere pertanto respinta. Le spese seguono la regola della soccombenza che è risultata integrale e vanno poste a carico dell'attrice opponente nella misura liquidata in dispositivo, unitamente a quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione proposta da Parte_2
e dai soci personalmente , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e che condanna in solido alla refusione dei compensi e delle spese
[...] CP_4 di lite sopportate da che si liquidano in € 5077,00 per compensi oltre Controparte_5
15%, IVA e CAP .
Pone definitivamente in capo agli attori le i compensi liquidati, con separato decreto, per la
CTU svolta in corso di causa.
Prato, 22 marzo 2025
Il GOP
dott. ssa Maria Carmen Napolitano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3344/2021 promossa da:
(p.i. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caravaggio (BG), P.IVA_1 via Leonardo da Vinci n. 38/40
E
(C.F. ) personalmente e in qualità di socio di Parte_1 C.F._1
, residente a Parte_1
Caravaggio (BG), alla via Vecchia n. 1
E
(C.F. personalmente e in qualità di socio di Controparte_1 C.F._2
, residente a Parte_1
Caravaggio (BG), alla via Vecchia n. 1
E
(C.F. ) personalmente e in qualità di socio di Controparte_2 C.F._3
, residente a Parte_1
Caravaggio (BG), Frazione Masano, alla via Caravaggio n. 22
E
(C.F. ) personalmente e in qualità di socio di Controparte_3 C.F._4
, residente a Parte_1
Caravaggio (BG), Frazione Masano, alla via Caravaggio n. 20
E
(C.F ) personalmente e in qualità di socio di CP_4 C.F._5
, residente a Parte_1
Fornovo San Giovanni (BG), alla via Brusocchi n. 41; tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avvocato Guido Rota in Treviglio
(BG) alla via F.lli Galliari n. 7 ATTORI in opposizione a d.i.
CONTRO
pagina 1 di 8 p.i. in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Calenzano (FI), alla via di Pratignone 65/67 ed elettivamente domiciliata in Firenze (FI) alla Piazza M. D'Azeglio n. 45 presso lo studio dell'Avvocato
Pierpaolo Lazzeri CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in cancelleria telematica il 20.07.2024; per parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta e I^ memoria ex art. 183
C.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Prato, su ricorso promosso da ha emesso in Controparte_5 data 11.11.2021 il decreto ingiuntivo n. 1227/2021, R.G. 2800/2021, con cui ha ordinato alla società (di seguito indicata come Parte_1
, ed in via solidale ai soci personalmente i signori , Parte_1 Parte_1 [...]
, e il pagamento della CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 somma di € 6.679,50 oltre interessi e spese della procedura – quale prezzo dell'acquisto del macchinario “water cooled triode matricola n. 913534” da lei venduto all'ingiunta.
L'acquirente aveva corrisposto la metà del prezzo, indicato complessivamente in € 13.359,00 e non aveva provveduto al saldo lamentando un malfunzionamento del macchinario che poi, per questo motivo, era stato restituito alla venditrice.
Quest'ultima, all'esito dell'analisi del macchinario, aveva addotto che il malfunzionamento era stato causato da una caduta avvenuta dopo la consegna del bene all'acquirente e, pertanto, non potendo applicare la garanzia, aveva richiesto il saldo del prezzo all'acquirente, senza esito.
Parte attrice ha contestato l'intera ricostruzione dei fatti presentata dalla convenuta opposta in sede monitoria osservando che era stato integralmente omesso lo scambio di corrispondenza avvenuto tra i legali delle parti, nell'ambito della quale si erano sviluppate le reciproche contestazioni.
1.1. In seguito alla notifica del decreto ingiuntivo Tempera Induzione e tutti i soci personalmente hanno proposto opposizione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via preliminare accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto e, conseguentemente, dichiarare la nullità anche del decreto ingiuntivo de quo, per i motivi tutti esposti in narrativa;
sempre in via preliminare hanno espresso opposizione alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta e di facile soluzione. In via principale hanno chiesto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la dichiarazione di assenza di ogni effetto giuridico dello stesso per tutti i motivi esposti nell'atto pagina 2 di 8 introduttivo;
sempre in via principale, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale in cui era incorsa la venditrice - convenuta opposta - Controparte_5 che aveva fornito un macchinario privo dei requisiti richiesti e risultante difettoso ed inutilizzabile, hanno domandato la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di euro 6.679,50= oltre interessi moratori dal momento della dazione al saldo effettivo, che era stata corrisposta a titolo di acconto sul prezzo pattuito nel contratto di compra vendita a suo tempo perfezionato tra le parti;
ulteriormente in via principale hanno domandato che fosse accertato che la aveva agito – sia in fase stragiudiziale che Controparte_5 giudiziale – con mala fede e colpa grave e, quindi che fosse dichiarata la responsabilità della stessa ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. con condanna alla somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria hanno richiamato le deduzioni, capitolazioni formulate oltre alle, produzioni indicate nelle memorie ex art. 183 VI n. 1, n, 2 e n. 3 c.p.c.
Infine hanno domandato che la convenuta fosse condannata alla refusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio con pagamento in favore degli avvocati antistatari.
2. Parte attrice ha esposto di essersi resa acquirente del macchinario sopra indicato, di averlo ricevuto e di aver corrisposto la metà del prezzo convenuto. All'esito dell'installazione dell'apparecchiatura, EI aveva riscontrato un malfunzionamento ed aveva svolto delle indagini. L'esame tecnico eseguito aveva rilevato la rottura di un filamento che andava imputata al trasporto di cui si era onerata parte venditrice, come da contratto di vendita.
Dopo avere constatato il difetto l'acquirente aveva proceduto alla restituzione del macchinario alla venditrice.
Le verifiche compiute dalla avevano evidenziato invece che il malfunzionamento CP_5 era stato causato da un urto successivo al trasporto.
L'attrice ha rilevato che il macchinario esaminato riportava un numero di matricola (n.
904039) diverso da quello compravenduto;
pertanto il vizio non poteva essere connesso al bene consegnato in forza del contratto che invece aveva la matricola n. 913534.
Non avendo sortito alcun effetto i rilievi opposti in fase stragiudiziale, era stata promossa la procedura monitoria per conseguire il pagamento della parte restante del prezzo.
2.1 In diritto parte attrice ha sollevato eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla in favore dell' Avv. Pierpaolo Lazzeri, apposta in allegato al Controparte_5 ricorso per ingiunzione di pagamento, perché il soggetto che l'aveva sottoscritta non risultava identificabile o identificato ed ha obiettato che non erano stati inseriti i dati identificativi della società, della quale era stata omessa la sede legale, e neppure la specificazione della qualifica della persona che aveva sottoscritto il documento.
La nullità della procura per carenza degli elementi sopra indicati produceva come conseguenza la nullità del d.i. opposto.
2.2 Nel merito parte attrice ha contestato il grave inadempimento contrattuale della convenuta opposta che le aveva venduto un prodotto difettoso, che non aveva garantito la sostituzione dello stesso ed ha deplorato che EI aveva indebitamente trattenuto la quota prezzo corrisposta, e che aveva richiesto la corresponsione del saldo. pagina 3 di 8 Conseguentemente, per il grave inadempimento contrattuale lamentato, l'opponente ha domandato la restituzione dell'importo già corrisposto e la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Si è costituita in giudizio tramite comparsa di costituzione e Controparte_5 risposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Ha ravvisato l'infondatezza dell'eccezione di nullità della procura alle liti allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento, affermando che la procura suddetta e la visura depositata con memoria integrativa nella procedura monitoria, erano sufficienti ad individuare la sede ed il nome del l.r.p.t. necessari per la validità del mandato rilasciato.
Ha osservato sul punto che sarebbe spettato semmai alla parte ingiunta, laddove avesse voluto verificare i poteri del procuratore, controllare i documenti allegati nella procedura monitoria.
3.1. L'opposta ha ritenuto pretestuose le questioni sollevate ex adverso sul contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, osservando che, trattandosi di procedura monitoria, caratterizzata da sinteticità, l'atto non necessitava dell'esposizione della complessiva vicenda.
Neppure erano meritevoli di accoglimento le obiezioni riferite al fatto che l'analisi era stata svolta su un apparecchio avente numero di matricola differente dal macchinario oggetto di analisi, in quanto si era verificato un errore dei “cartellini di numerazione” mentre il numero di serie indicato era corretto. ha esposto che il trasporto del macchinario era avvenuto con adeguati Controparte_5 sistemi di imballo di sicurezza e che al momento del ricevimento del bene l'opponente non aveva sollevato alcuna contestazione;
infine ha osservato che non vi sarebbe stato alcun interesse a disconoscere la garanzia sui pezzi eventualmente difettosi, copertura che però non aveva potuto riconoscere in quanto, a suo dire, la causa del danno era imputabile all'attrice.
Ravvisando la legittimità della debenza dell'importo ingiunto e, ritenendo l'opposizione dilatoria, ha chiesto il rigetto della stessa e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
4. Il Giudice scrivente, all'udienza del 11.05.2022, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ed ha rimesso alla fase di merito la decisione sull'eccezione sollevata da parte attrice opponente sulla validità della procura alle liti apposta in calce al decreto ingiuntivo;
quindi ha assegnato i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI co c.p.c.
La causa è stata istruita con CTU ed utilizzando le produzioni documentali;
quindi è stata trattenuta in decisione in data 22.10.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta.
5. Nell'ordine delle questioni sollevate si pone preliminare la verifica sulla eventuale nullità della procura alle liti.
L'eccezione si profila infondata.
Richiamando i principi affermati da Cassazione SU 7.3.2005 va osservato che l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il pagina 4 di 8 quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o della certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.
Solo in assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante l'integrazione con la prima replica della lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara notizia del nome dell'autore della firma illeggibile;
laddove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
Nel caso di specie il ricorso per decreto ingiuntivo è stato presentato in nome e per conto di
(P. IVA ), con sede a Calenzano (FI), e in Controparte_5 P.IVA_2 persona del proprio legale rappresentante, Sig. , che nella visura camerale Controparte_6 depositata figura quale presidente del Consiglio di Amministrazione;
pertanto la procura risulta validamente rilasciata da persona che rappresenta la società della quale non sono stati contestati la titolarità dei poteri.
6. Giungendo a valutare il merito della controversia va intanto rilevato che risultano fatti non contestati la conclusione della vendita del macchinario water cooled triode matricola n.
913534, tra le cui condizioni era previstoil trasporto a carico della parte venditrice, (doc. n. 2), il pagamento da parte dell'acquirente del 50 % del prezzo dovuto (doc. 3) e l'avvenuta consegna del bene tramite corriere in data 9 giugno 2021.
Il 12 giugno 2021, durante l'installazione, la parte acquirente constatò il mancato funzionamento del macchinario ed in pari data incaricò Genesi srl con sede in Arcore (MB) di effettuare un sopralluogo per verifica del triodo oscillante matricola n. 913534.
Laverifica ebbe luogo in pari data ed evidenziò quanto segue: “il triodo è stato testato ed abbiamo rilevato l'apertura del filamento. Abbiamo verificato altresì che a nostro giudizio, parte del filamento rotto ha cortocircuitato il filamento stesso con griglia e anodo. E' nostra opinione che la rottura del filamento sia da imputare al trasporto.”
L'accertamento si trova descritto nella relazione del servizio tecnico prodotta dall'attrice quale doc. n. 4.
Sulla base della verifica svolta Tempera Induzione inviò alla convenuta opposta il report di non funzionalità del triodo, (cfr doc 5 di parte attrice).
Il macchinario fu quindi riconsegnato alla venditrice la quale eseguì le sue verifiche.
All'esito degli accertamenti da questa delegati ad una società fu redatto un rapporto che indicò che la rottura era invece dipesa da urto (cfr Failure Analysis Report, datato 1.7.2021, redatto da AL).
pagina 5 di 8 Il risultato dell'analisi svolta su commissione di è stato oggetto di Controparte_5 critiche in quanto, secondo quanto sostenuto da parte attrice, mancavano i dati per comprendere dove, quando era stato compiuto il controllo, chi lo aveva operato e se il macchinario fosse stato spostato dalla sede della venditrice presso i locali di AL.
Altra questione sollevata riguardava il numero di matricola: gli attori hanno rilevato che le fotografie allegate al suddetto rapporto indicavano la matricola n. 904039, diversa da quello del triode venduto che era 913534.
7. Oggetto della presente controversia è quindi la verifica sulla sussistenza dei danni lamentati da parte attrice che avrebbero reso il macchinario acquistato non funzionante, oppure sulla presenza di difetti e/o assenza dei requisiti richiesti ed in particolare sulle cause degli stessi, posto che EI ha lamentato l'inadempimento della venditrice alle obbligazioni contrattuali.
7.1 L'accertamento condotto in sede di CTU ha disatteso le asserzioni dell'attrice sulle cause del malfunzionamento e/o dei danni riscontrati.
L'ingegnere nominato nel corso delle operazioni svolte ha confermato che il dispositivo era seriamente danneggiato, in quanto gran parte dei filamenti che costituiscono il catodo e la griglia erano rotti ed i frammenti non erano più in posizione. Egli ha indicato che i frammenti di filamento, che ha constatato essersi spostati, potevano avere provocato il corto circuito fra anodo, catodo e griglia rilevati su richiesta dell'attrice da GA (per Genesis – doc 4 di parte attrice) e, successivamente, su commissione della convenuta dai tecnici di AL .
Nella prosecuzione dell'accertamento il CTU ha rilevato che il piatto circolare superiore del dispositivo era deformato e che in prossimità della flangia il cilindro in acciaio era parimenti deformato, aggiungendo che esso sembrava rastremato .
Al termine dell'esame del dispositivo ha ritenuto che i danni osservati non erano compatibili con eventuali sollecitazioni avvenute durante il trasporto dato che l'imballaggio che lo conteneva assicurava idonea protezione. A conferma di tale conclusione ha esposto che laddove i danni accertati fossero stati provocati durante il trasporto anche il sistema di imballaggio che lo assicurava avrebbe subito deformazioni che invece non aveva riscontrato.
Pertanto ha ritenuto che almeno parte dei danni osservati erano stati causati mentre il dispositivo non era protetto dall'imballaggio. Nello specifico ha posto l'attenzione sulla deformazione del piatto circolare raffigurata nelle foto B2 e B3 allegate all'elaborato e sulla deformazione del cilindro di acciaio (foto B4) la cui presenza poteva far ritenere che si era prodotto un urto concentrato su quella parte del dispositivo.
A supporto di tale giudizio ha segnalato una scalfittura sulla stessa linea della deformazione del piatto circolare superiore (indicata nella foto B2 con freccia rossa) .
Egli ha poi ipotizzato che se vi fosse stata la sola rottura del catodo e della griglia, questa avrebbe potuto essere compatibile, anche se in via improbabile, con particolari e specifiche sollecitazioni durante il trasporto;
tuttavia nel caso in esame maggiori erano state le lesioni, date le deformazioni rilevate che hanno fatto pensare ad un urto.
pagina 6 di 8 Il colpo ricevuto dal dispositivo non poteva essere occorso nella fase del trasporto perché non vi erano segni di alcuna lesione o ammaccatura sull'imballaggio; il che faceva ipotizzare che l'evento fosse accaduto in altro momento.
Il CTU alla fine ha formulato le seguenti ipotesi sulle cause dei danneggiamenti riconducibili in astratto a più fattori: 1) un primo evento, occorso durante il trasporto con consegna alla
, che avrebbe determinato il solo deterioramento del catodo e della Controparte_7 griglia e 2) un evento successivo, originatosi mentre il dispositivo non era protetto dall'imballaggio, che avrebbe arrecato i danni rimanenti.
In entrambe le ipotesi prospettate difettavano però gli elementi per valutare quando poteva essere avvenuto l'evento causatore dell'assunto danneggiamento del dispositivo senza la protezione dell'imballaggio, in quanto le versioni delle parti avevano escluso che ciò fosse accaduto.
7.2 Ed allora, viste le conclusioni raggiunte dal CTU, ben argomentate dal punto di vista logico e tecnico e supportate da esame visivo dell'apparecchio, non è possibile ricondurre i danni lamentati da parte attrice ad una procedura, scorretta avvenuta durante il trasporto o ad altre manovre imputabili alla venditrice che abbiano comportato una caduta del dispositivo o un urto rilevante con una superficie dura.
Si è compreso sulla scorta della verifica compiuta che i danni osservati non possono essere compatibili (almeno non tutti) con eventuali sollecitazioni avvenute durante il trasporto, allorquando il dispositivo era protetto dall'imballaggio, poiché in tal caso si sarebbero prodotti anche una deformazione o una distruzione dell'imballaggio stesso.
Si conclude quindi, come ha spiegato il CTU, che i danni rilevati siano ascrivibili ad un urto localizzato, verificatosi quando il dispositivo non era protetto in tutto o in parte dal sistema di imballaggio, ad esempio ad un'eventuale caduta, seppure il fatto non sia stato dimostrato.
Avuto riguardo alle fasi in cui il dispositivo non era protetto dall'imballaggio l'urto, secondo la rappresentazione fornita, avrebbe potuto essere avvenuto in diverse occasioni ossia presso la prima della spedizione iniziale, oppure presso la Controparte_5 dopo la consegna ed infine presso la Parte_1 CP_8 che aveva verificato il danno.
Ma le ipotesi adombrate dal CTU rimangono tali atteso che nessuno dei casi evidenziati è stato comprovato.
Quello che invece è stato accertato con sicurezza nel corso delle operazioni è che il triodo non ha subito urti durante il trasporto, operazione che era a carico della venditrice;
il che è sufficiente ad escludere malfunzionamenti imputabili alla stessa.
Nessun altra causa è stata dimostrata nell'ambito del presente giudizio, non avendo parte attrice assolto all'onere della prova di dimostrare che i difetti rilevati fossero riconducibili ad un'azione eseguita malamente durante il trasporto, peraltro esclusa – come già detto – nel corso dell'accertamento peritale, o ad altra fase posta sotto il controllo della venditrice.
7.3 Considerando che l'opposizione presentata da parte attrice poggia sull'assunto grave inadempimento contrattuale in cui sarebbe incorsa per aver Controparte_5
pagina 7 di 8 venduto un prodotto difettoso e dato atto che nell'ambito delle difese formulate EI ha richiamato la disciplina sulla garanzia per i vizi, si ritiene che nel quadro delimitato dalle contestazioni sollevate l'inadempimento contrattuale non sia ravvisabile in quanto nessun vizio del macchinario è stato rilevato o comunque è stato comprovato.
In tale materia va richiamato il principio affermato da SU 11748/2019 relativo alla ripartizione dell'onere della prova in materia di azioni di garanzia. Nella sentenza la Suprema Corte ha ritenuto che il venditore non possa essere onerato della prova dell'inesistenza del vizio della res compravenduta ed ha affermato che tale dimostrazione spetti al compratore. Ciò in quanto, secondo il principio della vicinanza della prova, il contraente che si trova nella miglior posizione per dimostrare l'esistenza del vizio è il compratore che fa valere la garanzia, che dispone materialmente del bene, fonte di prova del vizio. L'asserzione poggia anche sul canone generale previsto dall'art. 2697 c.c. in applicazione del quale compete al compratore la prova del vizio del bene, poiché tale vizio è fatto costitutivo della domanda ex art. 2697 c.c. .
Non essendo state ammesse le prove testimoniali richieste dall'attrice per tardività del deposito della seconda memoria è mancata l'introduzione nel presente giudizio delle circostanze in cui si presentava il triodo al momento della consegna e sulle operazioni svolte.
Anche la questione sul differente numero di matricola raffigurato in alcune foto del dispositivo non importa alcuna incertezza nell'individuazione del congegno dato che lo stesso è stato controllato in sede di operazioni peritali.
L'opposizione deve essere pertanto respinta. Le spese seguono la regola della soccombenza che è risultata integrale e vanno poste a carico dell'attrice opponente nella misura liquidata in dispositivo, unitamente a quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione proposta da Parte_2
e dai soci personalmente , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e che condanna in solido alla refusione dei compensi e delle spese
[...] CP_4 di lite sopportate da che si liquidano in € 5077,00 per compensi oltre Controparte_5
15%, IVA e CAP .
Pone definitivamente in capo agli attori le i compensi liquidati, con separato decreto, per la
CTU svolta in corso di causa.
Prato, 22 marzo 2025
Il GOP
dott. ssa Maria Carmen Napolitano
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