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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 17 dicembre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale GI ZI, chiamato il processo iscritto al n. 14472/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Maria Luciardello per parte opponente e l'avv. Vincenzo Di Grado in sostituzione dell'avv. Pesenti per l'opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Di Grado in particolare precisa che l'opposta non accetta il contraddittorio con riferimento ad istanze, produzioni o eccezioni nuove.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
GI ZI
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 17.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale GI ZI, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
nella causa iscritta al n. 14472/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Maria Luciardello per Email_1
procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore e per essa, quale mandataria, , Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Marco Pesenti
( Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4147/2021
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4147/2021
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
dell'11/13 settembre 2021, emesso in suo danno da per il Controparte_1
pagamento della somma di € 8.279,03, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria.
Detto credito troverebbe origine nel contratto n. 2794374 del 28.05.2008 dall'opponente stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena, la quale ha ceduto pro soluto il proprio presunto credito a Banca IFIS S.p.A. nonché dal contratto n. 20003815358214 del 30.01.2007 e dalla linea di credito n.20003815358201 con Findomestic Banca S.p.A..
L'opponente ha dedotto preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito trattandosi di contratto del 2008 per il quale il Versaggio non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione interruttiva sino alla notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa.
Infatti sostiene altresì l'opponente che la raccomandata del 2015 con cui gli veniva comunicata l'intervenuta cessione non sarebbe stata mai dallo stesso ricevuta poichè inviata all'indirizzo di Belmonte Mezzagno via
AL De AS n. 140 in cui il signor all'epoca non abitava Parte_1
più.
Si costituiva l'opposta chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
Passando al merito della vicenda si ribadisce che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto,
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso in esame, l'opposta ha documentato la propria titolarità del credito nonché la documentazione a sostegno dell'ammontare del credito medesimo che non è stata peraltro oggetto di contestazione in questa sede
[cfr. docc. del fascicolo del procedimento monitorio].
Parte opponente non ha contestato l'esistenza o validità del rapporto ma ha sostenuto l'intervenuta prescrizione del credito medesimo perché non azionato nei termini.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'eccezione relativa alla omessa comunicazione della cessione del credito, è infondata. Come sappiamo, il creditore che ha erogato il prestito al debitore, può cedere il suo credito ad un soggetto terzo che lo acquisisce e viene chiamato creditore cessionario ed ha diritto ad esigere il pagamento del credito dal debitore ceduto. In base a quanto disposto dal codice civile
(articolo 1264), la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La procedura di notifica dell'avvenuta cessione del credito, tuttavia, non va intesa in modo rigido, nel senso che non è necessario eseguirla con le formalità proprie degli atti giudiziari ed è stata notevolmente semplificata dall'Autorità per il trattamento dei dati personali con un provvedimento del gennaio 2007.
Appena perfezionata la cessione, l'obbligo di informativa può essere assolto dal creditore cedente (specie se i debitori interessati sono numerosi) mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e non necessariamente mediante comunicazione ad personam); successivamente l'obbligo di comunicazione di avvenuta cessione del credito deve essere assolto anche singolarmente, con riguardo a ogni debitore, alla prima occasione utile che coincide con la prima comunicazione che il creditore cessionario invia al debitore. La Corte di cassazione, con la sentenza 22280/10, ha stabilito che la natura del contratto di cessione comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del creditore cedente a quello del creditore cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del creditore cessionario, a pretendere la prestazione, conseguono alla notifica della lettera di cessione del credito al debitore ceduto. I giudici di legittimità hanno ribadito che la notifica della cessione al contraente ceduto, non è soggetta a particolari discipline o formalità: la comunicazione non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente e deve contenere le informazioni sufficienti in modo che risulti assicurata al debitore ceduto la conoscenza dell'avvenuta cessione. È assolutamente consono l'utilizzo di una raccomandata AR inoltrata del creditore cessionario al debitore ceduto, per comunicare l'intervenuta cessione del credito.
Il punto da comprendere è che un eventuale vizio di forma, nella notifica della comunicazione di cessione del credito, non inficia la legittimità della
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
pretesa, nel senso che il debitore è obbligato, comunque, a pagare il creditore cedente fino a quando non è messo a conoscenza dell'intervenuta cessione: da quel momento in poi, il debitore dovrà rimborsare esclusivamente il creditore cessionario.
Da quanto esposto, consegue il rigetto della eccezione relativa alla omessa comunicazione della cessione del credito.
Infatti la raccomandata del 2015 è pervenuta a quello che era stato indicato come indirizzo di corrispondenza all'atto della stipula del contratto e l'opponente non ha dimostrato di avere avvisato il contraente originario di eventuali modificazioni del proprio indirizzo o della propria dimora.
L'accezione di prescrizione è del pari infondata poiché nei contratti di finanziamento l'ordinario termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (cfr. Cass., 30/08/2011 n.
17798; Trib. di Brescia 31/12/2003; Trib. Velletri ord. 22/12/2017; Trib.
Trani ord. 06/12/20172).
Nella fattispecie l'ultima rata del finanziamento con Banca Monte dei
Paschi doveva essere versata nel 2014, pertanto da quella data cominciava a decorrere il termine prescrizionale. La prescrizione decennale è stata poi CP_ interrotta da a mezzo lettera raccomandata di comunicazione della cessione del credito e contestuale sollecito di pagamento.
Per quanto riguarada invece il contratto con Findomestic Banca contratto n.
20003815358214), nel regolamento negoziale, stipulato il 30.01.2007, si prevedeva il rimborso della somma finanziata in 84 rate mensili, a far data dal 05.03.2007 e pertanto il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere che da marzo 2014.
Per quanto riguarda la linea di credito revolving (contratto n.
20003815358201), dalla semplice lettura dell'estratto conto prodotto sub
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
DOC. 15, fascicolo monitorio, si evince chiaramente come parte opponente abbia usufruito della carta di credito nel corso degli anni, effettuando sistematicamente i pagamenti per ripianare l'esposizione, almeno fino al
2013.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, vanno affermate la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria e l'inconsistenza dell'opposizione proposta dal . Parte_1
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 4147/21 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi). Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Tenuto conto dell'oggetto della controversia e della complessità degli accertamenti sul nesso di causalità su cui si fonda la presente decisione, appaiono sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis alla presente controversia – anteriore alla novella introdotta dalla L. 69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Palermo, 17 dicembre 2025 IL G.O.T. GI ZI
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Tribunale GI ZI, chiamato il processo iscritto al n. 14472/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Maria Luciardello per parte opponente e l'avv. Vincenzo Di Grado in sostituzione dell'avv. Pesenti per l'opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Di Grado in particolare precisa che l'opposta non accetta il contraddittorio con riferimento ad istanze, produzioni o eccezioni nuove.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
GI ZI
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 17.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale GI ZI, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
nella causa iscritta al n. 14472/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Maria Luciardello per Email_1
procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore e per essa, quale mandataria, , Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Marco Pesenti
( Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4147/2021
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4147/2021
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
dell'11/13 settembre 2021, emesso in suo danno da per il Controparte_1
pagamento della somma di € 8.279,03, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria.
Detto credito troverebbe origine nel contratto n. 2794374 del 28.05.2008 dall'opponente stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena, la quale ha ceduto pro soluto il proprio presunto credito a Banca IFIS S.p.A. nonché dal contratto n. 20003815358214 del 30.01.2007 e dalla linea di credito n.20003815358201 con Findomestic Banca S.p.A..
L'opponente ha dedotto preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito trattandosi di contratto del 2008 per il quale il Versaggio non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione interruttiva sino alla notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa.
Infatti sostiene altresì l'opponente che la raccomandata del 2015 con cui gli veniva comunicata l'intervenuta cessione non sarebbe stata mai dallo stesso ricevuta poichè inviata all'indirizzo di Belmonte Mezzagno via
AL De AS n. 140 in cui il signor all'epoca non abitava Parte_1
più.
Si costituiva l'opposta chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
Passando al merito della vicenda si ribadisce che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto,
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso in esame, l'opposta ha documentato la propria titolarità del credito nonché la documentazione a sostegno dell'ammontare del credito medesimo che non è stata peraltro oggetto di contestazione in questa sede
[cfr. docc. del fascicolo del procedimento monitorio].
Parte opponente non ha contestato l'esistenza o validità del rapporto ma ha sostenuto l'intervenuta prescrizione del credito medesimo perché non azionato nei termini.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'eccezione relativa alla omessa comunicazione della cessione del credito, è infondata. Come sappiamo, il creditore che ha erogato il prestito al debitore, può cedere il suo credito ad un soggetto terzo che lo acquisisce e viene chiamato creditore cessionario ed ha diritto ad esigere il pagamento del credito dal debitore ceduto. In base a quanto disposto dal codice civile
(articolo 1264), la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La procedura di notifica dell'avvenuta cessione del credito, tuttavia, non va intesa in modo rigido, nel senso che non è necessario eseguirla con le formalità proprie degli atti giudiziari ed è stata notevolmente semplificata dall'Autorità per il trattamento dei dati personali con un provvedimento del gennaio 2007.
Appena perfezionata la cessione, l'obbligo di informativa può essere assolto dal creditore cedente (specie se i debitori interessati sono numerosi) mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e non necessariamente mediante comunicazione ad personam); successivamente l'obbligo di comunicazione di avvenuta cessione del credito deve essere assolto anche singolarmente, con riguardo a ogni debitore, alla prima occasione utile che coincide con la prima comunicazione che il creditore cessionario invia al debitore. La Corte di cassazione, con la sentenza 22280/10, ha stabilito che la natura del contratto di cessione comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del creditore cedente a quello del creditore cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del creditore cessionario, a pretendere la prestazione, conseguono alla notifica della lettera di cessione del credito al debitore ceduto. I giudici di legittimità hanno ribadito che la notifica della cessione al contraente ceduto, non è soggetta a particolari discipline o formalità: la comunicazione non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente e deve contenere le informazioni sufficienti in modo che risulti assicurata al debitore ceduto la conoscenza dell'avvenuta cessione. È assolutamente consono l'utilizzo di una raccomandata AR inoltrata del creditore cessionario al debitore ceduto, per comunicare l'intervenuta cessione del credito.
Il punto da comprendere è che un eventuale vizio di forma, nella notifica della comunicazione di cessione del credito, non inficia la legittimità della
Tribunale di Palermo
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pretesa, nel senso che il debitore è obbligato, comunque, a pagare il creditore cedente fino a quando non è messo a conoscenza dell'intervenuta cessione: da quel momento in poi, il debitore dovrà rimborsare esclusivamente il creditore cessionario.
Da quanto esposto, consegue il rigetto della eccezione relativa alla omessa comunicazione della cessione del credito.
Infatti la raccomandata del 2015 è pervenuta a quello che era stato indicato come indirizzo di corrispondenza all'atto della stipula del contratto e l'opponente non ha dimostrato di avere avvisato il contraente originario di eventuali modificazioni del proprio indirizzo o della propria dimora.
L'accezione di prescrizione è del pari infondata poiché nei contratti di finanziamento l'ordinario termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (cfr. Cass., 30/08/2011 n.
17798; Trib. di Brescia 31/12/2003; Trib. Velletri ord. 22/12/2017; Trib.
Trani ord. 06/12/20172).
Nella fattispecie l'ultima rata del finanziamento con Banca Monte dei
Paschi doveva essere versata nel 2014, pertanto da quella data cominciava a decorrere il termine prescrizionale. La prescrizione decennale è stata poi CP_ interrotta da a mezzo lettera raccomandata di comunicazione della cessione del credito e contestuale sollecito di pagamento.
Per quanto riguarada invece il contratto con Findomestic Banca contratto n.
20003815358214), nel regolamento negoziale, stipulato il 30.01.2007, si prevedeva il rimborso della somma finanziata in 84 rate mensili, a far data dal 05.03.2007 e pertanto il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere che da marzo 2014.
Per quanto riguarda la linea di credito revolving (contratto n.
20003815358201), dalla semplice lettura dell'estratto conto prodotto sub
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
DOC. 15, fascicolo monitorio, si evince chiaramente come parte opponente abbia usufruito della carta di credito nel corso degli anni, effettuando sistematicamente i pagamenti per ripianare l'esposizione, almeno fino al
2013.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, vanno affermate la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria e l'inconsistenza dell'opposizione proposta dal . Parte_1
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 4147/21 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi). Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Tenuto conto dell'oggetto della controversia e della complessità degli accertamenti sul nesso di causalità su cui si fonda la presente decisione, appaiono sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis alla presente controversia – anteriore alla novella introdotta dalla L. 69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Palermo, 17 dicembre 2025 IL G.O.T. GI ZI
Tribunale di Palermo
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