Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 25.03.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2102.22
TRA
rapp.to e difeso dall' avv. Aniello Matrone, come in atti Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna di CP_1
Stefano, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.22, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accogliere il presente CP_1 ricorso e, per l'effetto, dichiarare infondata la pretesa restitutoria vantata dall' della somma di € 3.728,53; 2. per l'effetto, dichiarare non dovuto CP_1
l'importo residuo di € 3.035,49 richiesto dall' e condannare lo stesso al CP_2 pagamento, in favore del ricorrente dell'importo di € 693,04, indebitamente trattenuto in compensazione del maggiore dedotto debito;
3. condannare, in ogni caso, la parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Nello specifico, ha esposto: che in data 16.07.2021 riceveva dall di CP_1
Castellammare di Stabia comunicazione avente ad oggetto la richiesta di pagamento in relazione ad un presunto indebito pagamento;
segnatamente l' CP_1
07379543, cat. INVCIV e per l'effetto, sarebbe derivato, a carico del ricorrente, un debito per € 3.728,53; l' comunicava di aver operato compensazione con CP_2 diverso credito vantato dal ricorrente per un importo di € 693,04 e la sussistenza, per tale via, di un debito residuo per un importo di € 3.035,49; la comunicazione in parola non recava alcuna motivazione a sostegno delle ragioni del ricalcolo;
il ricorrente, avverso il detto provvedimento, presentava ricorso al Comitato
Provinciale competente con istanza telematica n. 5101.10/09/2021.0310720 del
10.09.2021; la predetta comunicazione non sortiva esito alcuno.
Si è costituito tardivamente l' che, rappresentando l'infondatezza della CP_1 domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ha rilevato, in particolare, che l'indebito derivava dal superamento del limite reddituale per poter percepire la pensione di invalido civile nel 2020.
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente.
Ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v. Cass. n.
29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo
38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
La regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non puo' dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito.
Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033
c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del
20/05/2021 ).
Invero, la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere).
Nello specifico, la Corte di legittimità ha affermato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il vigente CP_1 sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali.
In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che l'istante è percettore di pensioni (di CP_1 invalidità civile ed ordinaria) erogate dall' e dunque dall'Istituto CP_1 perfettamente conosciute ed aveva altresì regolarmente denunciato i redditi percepiti.
Difatti, come dedotto dall' , l'indebito ha avuto origine dal superamento del CP_2 requisito reddituale per l'anno 2020, in quanto il ricorrente (titolare di inv.civ totale) aveva percepito, tra arretrati e rate correnti, euro 16.720 a titolo di assegno ordinario di invalidità che sommati ai 4790 euro come redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2019 comportavano il superamento del limite reddituale per poter percepire la pensione di invalido civile nel 2020.
Per questo motivo la ricostituzione, effettuata nel luglio 2021 aveva tenuto conto della somma di euro 693,04 dovuta per Conguaglio maggiorazione aumento sociale anno 2021, ma ancora non versata e l'aveva compensata con l'indebito assistenziale della stessa natura, riducendolo all'importo ancora dovuto pari al residuo di euro 3.035,49.
Per le ragioni esposte, non potendo imputarsi alcun dolo alla ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non dovuto l'importo di € 3.035,49 richiesto dall con il provvedimento impugnato, con condanna dell'Istituto CP_2 alla restituzione, in favore del ricorrente dell'importo di € 693,04, trattenuto in compensazione del maggiore dedotto debito.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara non dovuto l'importo di € 3.035,49 richiesto dall' con il CP_2 provvedimento impugnato e condanna l alla restituzione, in favore del CP_2 ricorrente dell'importo di € 693,04, trattenuto in compensazione del maggiore dedotto debito;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 1312,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 25.03.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè