TAR Roma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 4139
TAR
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Modifica sostanziale dell'offerta in sede di chiarimenti

    Il Tribunale ha ritenuto che le modifiche apportate dall'operatore economico in sede di chiarimenti costituissero una modifica sostanziale dell'offerta, non riconducibile a meri refusi o errori materiali, data la differenza qualitativa e quantitativa tra l'offerta iniziale e le giustificazioni fornite. Inoltre, l'organizzazione del personale indicata nei giustificativi non corrispondeva alle prescrizioni del capitolato speciale e aveva determinato l'attribuzione di un punteggio preferenziale non più giustificato. Pertanto, l'offerta è stata considerata anomala e l'esclusione legittima.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità per violazione art. 40 c.p.a.

    Il Tribunale ha respinto l'eccezione, ritenendo che il ricorso, pur richiamando spesso sia il provvedimento impugnato sia le considerazioni svolte nella parte in fatto, consentisse di comprendere l'effettiva portata delle censure mosse.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità per mancata notifica a controinteressato

    Il Tribunale ha respinto l'eccezione, affermando che in caso di esclusione non vi sono controinteressati in senso proprio, ma che questi emergono solo con l'aggiudicazione. Poiché il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato alla controinteressata Miorelli service s.p.a., il contraddittorio è stato correttamente instaurato.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità per mancata contestazione specifica dell'argomentazione sulla variazione dell'importo offerto

    Il Tribunale ha respinto l'eccezione, precisando che la decisione di esclusione non si basava sulla discrasia tra l'importo economico offerto e quello indicato nei giustificativi, bensì sulla modifica dell'offerta tecnica.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata degli atti sopravvenuti

    Poiché il ricorso introduttivo è stato respinto, anche i motivi aggiunti e le conseguenti domande sono stati respinti.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento per equivalente monetario

    Non potendo accogliere le domande di aggiudicazione e stipula del contratto, né le censure relative all'esclusione, anche la domanda di risarcimento del danno è stata respinta.

  • Rigettato
    Domanda di inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. e subentro

    Poiché il ricorso è stato respinto, anche questa domanda è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 4139
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4139
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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