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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4643/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 7 febbraio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4643/24 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Valentina Marchese e Stefano Mudanò che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Schilirò ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g. 11983/23 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “…
pagina 1 di 3 riconoscere… un grado dell'invalidità pari o superiore al 74% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9
D.L. 509/88) e riconoscere, altresì, il diritto a percepire la corresponsione dei ratei di assegno di invalidità ex art 13 L.118/1971 e per l'effetto condannare l' a corrispondere l'assegno CP_1
d'invalidità ex art 13 L.118/1971, a far data dal momento in cui la domanda è stata inoltrata all' con decorrenza dal 05/07/2023, o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, più CP_1
ratei maturandi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate, dalla maturazione al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore e difensore anticipatario”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 18 giugno 2024 ed ha chiesto “… - In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari anche della fase di accertamento preventivo”.
In esito all'udienza del 7 febbraio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 11 maggio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 17 aprile 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 15 aprile 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente in data
7 marzo 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Diabete mellito tipo 1 in portatore di microinfusore, con discreto compenso metabolico e assenza di complicanze. Bronchite asmatica cronica in trattamento farmacologico. Cifoscoliosi a sfumata incidenza funzionale”, ritenendolo invalido nella misura del 60%, come da relazione in atti alla quale si rinvia.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente ha sottoposto a visita il ricorrente in data 10 ottobre 2024 ed ha riscontrato “Diabete
pagina 2 di 3 mellito tipo 1 in portatore di microinfusore, con iniziale neuropatia diabetica, rinite e asma allergica in trattamento farmacologico, scoliosi a lieve incidenza funzionale”, ritenendo sia da considerarsi “Invalido nella misura percentuale del 78% (settantotto per cento) a far data dal mese di luglio 2024 (luglio duemilaventiquattro)”, precisando quanto alla decorrenza di averla individuata tre mesi prima dell'accertamento peritale, in ragione del fatto che i precedenti accertamenti in sede amministrativa e giudiziaria non avevano obiettivato la neuropatia periferica.
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e la ricorrente deve essere dichiarata invalida nella misura dell'78% con decorrenza da luglio 2024.
Va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dell'esito e della decorrenza dell'accertamento sanitario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 11 maggio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente invalida nella misura del 78% con decorrenza da luglio 2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 7 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 7 febbraio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4643/24 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Valentina Marchese e Stefano Mudanò che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Schilirò ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g. 11983/23 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “…
pagina 1 di 3 riconoscere… un grado dell'invalidità pari o superiore al 74% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9
D.L. 509/88) e riconoscere, altresì, il diritto a percepire la corresponsione dei ratei di assegno di invalidità ex art 13 L.118/1971 e per l'effetto condannare l' a corrispondere l'assegno CP_1
d'invalidità ex art 13 L.118/1971, a far data dal momento in cui la domanda è stata inoltrata all' con decorrenza dal 05/07/2023, o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, più CP_1
ratei maturandi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate, dalla maturazione al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore e difensore anticipatario”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 18 giugno 2024 ed ha chiesto “… - In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari anche della fase di accertamento preventivo”.
In esito all'udienza del 7 febbraio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 11 maggio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 17 aprile 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 15 aprile 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente in data
7 marzo 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Diabete mellito tipo 1 in portatore di microinfusore, con discreto compenso metabolico e assenza di complicanze. Bronchite asmatica cronica in trattamento farmacologico. Cifoscoliosi a sfumata incidenza funzionale”, ritenendolo invalido nella misura del 60%, come da relazione in atti alla quale si rinvia.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente ha sottoposto a visita il ricorrente in data 10 ottobre 2024 ed ha riscontrato “Diabete
pagina 2 di 3 mellito tipo 1 in portatore di microinfusore, con iniziale neuropatia diabetica, rinite e asma allergica in trattamento farmacologico, scoliosi a lieve incidenza funzionale”, ritenendo sia da considerarsi “Invalido nella misura percentuale del 78% (settantotto per cento) a far data dal mese di luglio 2024 (luglio duemilaventiquattro)”, precisando quanto alla decorrenza di averla individuata tre mesi prima dell'accertamento peritale, in ragione del fatto che i precedenti accertamenti in sede amministrativa e giudiziaria non avevano obiettivato la neuropatia periferica.
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e la ricorrente deve essere dichiarata invalida nella misura dell'78% con decorrenza da luglio 2024.
Va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dell'esito e della decorrenza dell'accertamento sanitario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 11 maggio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente invalida nella misura del 78% con decorrenza da luglio 2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 7 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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