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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2501/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8524/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso cam.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026792084000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 382/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 29/04/2025, il ricorrente -sig. Ricorrente_1- ha, previa sospensiva, impugnato la cartella di pagamento n. 02820250026792084000 (notificata il 25/03/2025) per € 1.874,31, relativa all'anno d'imposta 2016, per tributi IVA e IRAP, contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Roma I di Roma e l'Agenzia delle Entrate -Riscossione.
Parte attrice ha dedotto che :
- per le sanzioni e interessi non dovuti per IRAP 2016, vi è una definizione agevolata “rottamazione quater”
(domanda accolta il 21/07/2023). La rottamazione riguarda la cartella n. 02820210011403084000, relativa a IRAP 2016;
- per sanzioni e interessi non dovuti per IVA 2016, il contribuente è stato ammesso alla rottamazione quater
(cartella n. 02820220015965327000);
2.L 'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
- che ha gia effettuato Pagamenti, e segnatamente il pagamento delle rate IRAP 2016 (anche se alcune in ritardo, ma sanate); bonifici e F24 integrativi negli anni 2018-2019 per saldare imposte 2016; ulteriori rateizzazioni e pagamenti collegati alla propria situazione fiscale generale. Tutti documentati negli allegati;
- la legittimità del ruolo, La cartella impugnata deriva da un caricamento a ruolo errato perché effettuato nonostante l'esistenza della rottamazione e dei pagamenti.
2.L 'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:
- i ritardi nei pagamenti sono accertati. Il contribuente ha pagato più rate in ritardo sia per IRAP che per
IVA (es.: rate scadenti a luglio, pagate a ottobre;
rate scadenti a dicembre, pagate a luglio dell'anno successivo). Il fatto non è contestato dal contribuente;
- il ritardo non produce decadenza dalla rateazione, ma richiede il “ravvedimento operoso”. Il contribuente non ha effettuato il ravvedimento operoso, cioè non ha versato la sanzione ridotta prevista per il ritardo e non ha usato i codici tributo corretti (8904 per IVA, 8907 per IRAP);
- i documenti prodotti riguardano IMU e IRPEF, non IVA/IRAP 2016. La rottamazione quater è irrilevante nel presente giudizio, infatti le cartelle ammesse alla rottamazione riguardano residui debiti IVA e IRAP 2016, non le sanzioni sulle rate pagate in ritardo;
- la cartella oggi impugnata non è inclusa nell'elenco degli atti ammessi alla definizione agevolata. La natura giuridica di questa cartella è diversa, riguarda solo sanzioni per ritardati pagamenti non ravveduti.
3. A conclusione dell'udiwnza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è inammissibile.
L'art. 22 del d.lgs n. 546/1992, infatti, nel porre la disciplina per la costituzione in giudizio del ricorrente, prevede che “1.Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale….”.
Nella fattispecie il ricorso, notificato alla controparte il 25/03/2025, è stato depositato in data 29/04/2025, quindi oltre il termine di trenta giorni posti dal legislatore a pena di inammissibilità.
2.Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16.12.2025
Il Giudice
SE Di TO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8524/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso cam.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026792084000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 382/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 29/04/2025, il ricorrente -sig. Ricorrente_1- ha, previa sospensiva, impugnato la cartella di pagamento n. 02820250026792084000 (notificata il 25/03/2025) per € 1.874,31, relativa all'anno d'imposta 2016, per tributi IVA e IRAP, contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Roma I di Roma e l'Agenzia delle Entrate -Riscossione.
Parte attrice ha dedotto che :
- per le sanzioni e interessi non dovuti per IRAP 2016, vi è una definizione agevolata “rottamazione quater”
(domanda accolta il 21/07/2023). La rottamazione riguarda la cartella n. 02820210011403084000, relativa a IRAP 2016;
- per sanzioni e interessi non dovuti per IVA 2016, il contribuente è stato ammesso alla rottamazione quater
(cartella n. 02820220015965327000);
2.L 'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
- che ha gia effettuato Pagamenti, e segnatamente il pagamento delle rate IRAP 2016 (anche se alcune in ritardo, ma sanate); bonifici e F24 integrativi negli anni 2018-2019 per saldare imposte 2016; ulteriori rateizzazioni e pagamenti collegati alla propria situazione fiscale generale. Tutti documentati negli allegati;
- la legittimità del ruolo, La cartella impugnata deriva da un caricamento a ruolo errato perché effettuato nonostante l'esistenza della rottamazione e dei pagamenti.
2.L 'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:
- i ritardi nei pagamenti sono accertati. Il contribuente ha pagato più rate in ritardo sia per IRAP che per
IVA (es.: rate scadenti a luglio, pagate a ottobre;
rate scadenti a dicembre, pagate a luglio dell'anno successivo). Il fatto non è contestato dal contribuente;
- il ritardo non produce decadenza dalla rateazione, ma richiede il “ravvedimento operoso”. Il contribuente non ha effettuato il ravvedimento operoso, cioè non ha versato la sanzione ridotta prevista per il ritardo e non ha usato i codici tributo corretti (8904 per IVA, 8907 per IRAP);
- i documenti prodotti riguardano IMU e IRPEF, non IVA/IRAP 2016. La rottamazione quater è irrilevante nel presente giudizio, infatti le cartelle ammesse alla rottamazione riguardano residui debiti IVA e IRAP 2016, non le sanzioni sulle rate pagate in ritardo;
- la cartella oggi impugnata non è inclusa nell'elenco degli atti ammessi alla definizione agevolata. La natura giuridica di questa cartella è diversa, riguarda solo sanzioni per ritardati pagamenti non ravveduti.
3. A conclusione dell'udiwnza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è inammissibile.
L'art. 22 del d.lgs n. 546/1992, infatti, nel porre la disciplina per la costituzione in giudizio del ricorrente, prevede che “1.Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale….”.
Nella fattispecie il ricorso, notificato alla controparte il 25/03/2025, è stato depositato in data 29/04/2025, quindi oltre il termine di trenta giorni posti dal legislatore a pena di inammissibilità.
2.Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16.12.2025
Il Giudice
SE Di TO