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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/12/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3524/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3524/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
18/04/1975 Con il patrocinio dell'Avv. ARMANDOLA ANNA MARGHERITA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
15/09/1971 Con il patrocinio dell'Avv. PALIERO LIVIA MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Gozzano (NO) data 03.08.2002, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Gozzano (NO) al n. 18, Serie A, Parte II, anno 2002;
Pag.
1 - ordinare al Comune di Gozzano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
e per l'effetto OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI 1. La casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig.ra resterà assegnata alla medesima. Pt_1
2. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti in forma diretta Per_ versando 300,00 euro sul conto corrente intestato a e 300,00 euro sul conto corrente intestato ad , Per_1 somme da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutate annualmente ai fini I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese extra assegno documentate - da corrispondersi come sopra indicato - come individuate e regolate dal Protocollo d'intesa in essere presso il Tribunale di Torino. Specificatamente, ai sensi dell'art. 5, sono voci di spese extra assegno: “Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolasti-che imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero c lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) corso per attività extrascolastica (sportive o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che re-stino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte”.
3. L'Assegno Unico sarà percepito al 50% da entrambi i genitori.
4. La Sig.ra come già in sede di separazione si assume l'obbligo di versare al Sig. il 50% Pt_1 CP_1 dell'importo che le sarà riconosciuto in relazione ai benefici fiscali dei quali la stessa sta beneficiando in forza delle spese effettuate per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare. La stessa si impegna ed obbliga ad effettuare il versamento in favore del Sig. a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 CP_1 agosto di ogni anno sino all'esaurimento dei predetti b
5. Al Sig. rimangono interamente assegnante le detrazioni che già risultano in capo allo stesso, correlate CP_1 alle spes ate per la casa familiare. Per_
6. Qualora i figli ed dichiarassero la propria disponibilità, la Sig.ra trasferirà agli stessi la Per_1 Pt_1 nuda proprietà o o in Gozzano, trattenendo per sé l'usufrutto, ent pimento del 35° anno di età di . Per_1
7. Il Sig. ho già prelevato quanto strettamente personale dalla casa familiare;
CP_1
8. Per quanto non previsto ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, la corresponsione di somme a titolo di mantenimento.
Pag. 2 9. I coniugi dichiarano di aver già compiutamente regolato i rispetti rapporti economici derivanti dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale ragione.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Gozzano (NO) in data 3/8/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 18, parte II, serie A, anno 2002. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (29/1/2004) e (22/11/2006) entrambi Per_1 maggiorenni non economicamente indipendenti. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 2/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gozzano (NO) in data 3/8/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 18, parte II, serie A, anno 2002;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 11 dicembre 2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3524/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
18/04/1975 Con il patrocinio dell'Avv. ARMANDOLA ANNA MARGHERITA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
15/09/1971 Con il patrocinio dell'Avv. PALIERO LIVIA MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Gozzano (NO) data 03.08.2002, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Gozzano (NO) al n. 18, Serie A, Parte II, anno 2002;
Pag.
1 - ordinare al Comune di Gozzano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
e per l'effetto OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI 1. La casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig.ra resterà assegnata alla medesima. Pt_1
2. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti in forma diretta Per_ versando 300,00 euro sul conto corrente intestato a e 300,00 euro sul conto corrente intestato ad , Per_1 somme da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutate annualmente ai fini I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese extra assegno documentate - da corrispondersi come sopra indicato - come individuate e regolate dal Protocollo d'intesa in essere presso il Tribunale di Torino. Specificatamente, ai sensi dell'art. 5, sono voci di spese extra assegno: “Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolasti-che imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero c lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) corso per attività extrascolastica (sportive o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che re-stino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte”.
3. L'Assegno Unico sarà percepito al 50% da entrambi i genitori.
4. La Sig.ra come già in sede di separazione si assume l'obbligo di versare al Sig. il 50% Pt_1 CP_1 dell'importo che le sarà riconosciuto in relazione ai benefici fiscali dei quali la stessa sta beneficiando in forza delle spese effettuate per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare. La stessa si impegna ed obbliga ad effettuare il versamento in favore del Sig. a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 CP_1 agosto di ogni anno sino all'esaurimento dei predetti b
5. Al Sig. rimangono interamente assegnante le detrazioni che già risultano in capo allo stesso, correlate CP_1 alle spes ate per la casa familiare. Per_
6. Qualora i figli ed dichiarassero la propria disponibilità, la Sig.ra trasferirà agli stessi la Per_1 Pt_1 nuda proprietà o o in Gozzano, trattenendo per sé l'usufrutto, ent pimento del 35° anno di età di . Per_1
7. Il Sig. ho già prelevato quanto strettamente personale dalla casa familiare;
CP_1
8. Per quanto non previsto ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, la corresponsione di somme a titolo di mantenimento.
Pag. 2 9. I coniugi dichiarano di aver già compiutamente regolato i rispetti rapporti economici derivanti dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale ragione.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Gozzano (NO) in data 3/8/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 18, parte II, serie A, anno 2002. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (29/1/2004) e (22/11/2006) entrambi Per_1 maggiorenni non economicamente indipendenti. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 2/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gozzano (NO) in data 3/8/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 18, parte II, serie A, anno 2002;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 11 dicembre 2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
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