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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
CO AR, RE
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 688/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1456/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 09/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 972084126236/2019 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, la Regione Puglia proponeva impugnazione nei confronti della società
Resistente_1 s.p.a. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari del 15 luglio/9 settembre 2022 che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 , relativa al veicolo targato Targa_1
La Commissione, infatti, nella contumacia dell'ente regionale, riconosceva alla ricorrente la natura di impresa esercitante il commercio dei veicoli, e applicava a suo favore l'esenzione prevista dall'art. 5 del d.l. 953/1982, già dal momento di presa in consegna del veicolo, avvenuta in capo alla società con l'atto di acquisto in data
22 maggio 2019, e fino alla rivendita ad altro acquirente.
Di tanto si doleva la Regione Puglia che ritenendo violato il contraddittorio, chiedeva che fosse dichiarata la nullità della sentenza con remissione della causa in primo grado. Nel merito, assumeva che l'esenzione non spettava alla Resistente_1, in quanto doveva ricorrere il presupposto del pagamento del bollo in corso di validità, a nulla rilevando che il precedente proprietario avesse pagato la tassa il 30 maggio 2019, perché eseguito a favore di una Regione diversa da essa appellante, che invece era la titolare legittima del credito alla data del 31 maggio, quale scadenza del termine utile per l'assolvimento del tributo.
Si costituiva la società appellata che contraddiceva gli avversi assunti. Quanto all'asserita pretermissione del contraddittorio, rilevava come la notifica del ricorso fosse stata regolarmente eseguita agli indirizzi pec dell'ente, e all'atto dell'iscrizione a ruolo, essendo prevista l'indicazione di un solo indirizzo del resistente, essa società aveva correttamente riportato quello relativo alla avvocatura regionale.
Quanto al merito, evidenziava come il diritto all'esenzione era subordinato al pagamento della tassa automobilistica per il periodo fisso appena scaduto all'atto di consegna del veicolo, come pacificamente risultava avvenuto a cura del precedente proprietario, rilevando comunque che quest'ultimo aveva pure provveduto al pagamento del bollo per il periodo fisso successivo interessato dalla vendita ad essa appellata.
All'udienza odierna, presente solo il difensore dell'appellata, la causa veniva assunta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Quanto alla nullità della sentenza, la Regione la riferisce al mancato esercizio del diritto di difesa in primo grado, per non aver avuto notizia della iscrizione a ruolo della causa in quanto la ricorrente avrebbe indicato, nell'apposito modello, un indirizzo pec non presidiato e non associato all'organo competente alla gestione del contenzioso.
Orbene, deve ritenersi vigente il principio generale che impone alla parte processuale di assumere una condotta diligente nella conoscenza delle attività processuali, e se è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità l'invalidità della notifica allorquando la comunicazione non è pervenuta per essere la casella postale piena, non altrettanto può dirsi nei casi in cui, come nella specie, il difetto di conoscenza va fatta risalire a una carente organizzazione interna, in ragione della mancata associazione della pec a quella determinata ripartizione amministrativa dell'ente che si occupa del contenzioso. Tanto più se, come avvenuto,
l'atto di accertamento mancava di segnalare il recapito preferenziale e la società ha riportato nel modello di iscrizione a ruolo la pec più pertinente con l'attività dell'avvocatura dell'ente (avvocaturaregionale@pec. rupar.puglia.it), la cui operatività e capienza non è in discussione. Quanto al merito, la precisa espressione del d.l. 953 del 1982, che all'art. 5 riconosce l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica alle imprese che esercitano il commercio di autoveicoli, dal momento in cui ricevono in consegna il mezzo, consente di confermare l'interpretazione ritenuta dal primo giudice.
In particolare, la deduzione dell'appellata, secondo cui il presupposto esentativo richiederebbe la doppia condizione della consegna del veicolo alla concessionaria e del pagamento della tassa per il periodo fisso in corso di validità al momento della cessione, introduce, sotto questo secondo aspetto, un elemento che non è previsto dalla norma, la quale invece richiama l'obbligo del pagamento della tassa per il periodo fisso precedente.
C'è di più, che nel caso di specie il bollo è stato pagato anche per il periodo fisso in corso di validità, rendendo vano ogni diverso argomento dell'appellante.
Più precisamente, l'autovettura è stata acquistata dalla società Resistente_1 il 22 maggio 2019 e nell'interesse del precedente proprietario, il successivo 30 maggio, è stato eseguito il pagamento della tassa per il periodo in corso. La Regione Puglia assume che tale pagamento non sia valido, ritenendo doversi far riferimento all'art. 5, comma 30 del D.L. 953/1982 che pone l'obbligazione in capo a coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino essere titolari del veicolo. Quindi la Regione ha negato l'esenzione alla società Resistente_1 ritenendo che fosse a suo carico il pagamento del bollo alla scadenza del termine coincidente con la data del 31 maggio 2019 e a beneficio di essa Regione Puglia, e non dell'altra diversa
Regione dove risiedeva il precedente proprietario..
Tale ragionamento che ha condotto l'ente appellante a negare l'esenzione, risulta contraddittorio. Ci si avvede, infatti, che da un lato, l'appellante non riconosce il diritto all'esenzione negando validità al pagamento eseguito per il quadrimestre terminato il 30 aprile 2019, sull'idea che doveva esserci un pagamento in corso di validità, e dall'altro nega validità al pagamento eseguito il 30 maggio, individuando l'insorgenza de presupposto impositivo alla scadenza corrente il giorno successivo. Al contrario, se è vera l'affermazione che il periodo di cui si deve tenere conto è quello coincidente con il 31 maggio, la consegna alla società Resistente_1 era già avvenuta e quindi era già in vigore l'esenzione, se si deve tenere conto del termine del quadrimestre precedente al 30 aprile, guardando alla decorrenza del quadrimestre alla data del 1 maggio, allora è valido il pagamento eseguito nel mese di maggio di quell'anno nell'interesse del precedente proprietario, per cui è stato correttamente indirizzato alla Regione in cui quello era residente.
Comunque si consideri la disposizione impositiva, l'interpretazione è contraria alle argomentazioni dell'ente regionale.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio liquidandole come in dispositivo, in ragione del valore della causa e della relativa semplicità dell'affare.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la Regione Puglia appellata alla refusione delle spese di questo grado del giudizio in favore della appellata società, liquidandole in euro 250,00, oltre gli oneri accessori se dovuti.
Bari 29 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Claudio Luigi Leuci
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
CO AR, RE
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 688/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1456/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 09/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 972084126236/2019 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, la Regione Puglia proponeva impugnazione nei confronti della società
Resistente_1 s.p.a. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari del 15 luglio/9 settembre 2022 che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 , relativa al veicolo targato Targa_1
La Commissione, infatti, nella contumacia dell'ente regionale, riconosceva alla ricorrente la natura di impresa esercitante il commercio dei veicoli, e applicava a suo favore l'esenzione prevista dall'art. 5 del d.l. 953/1982, già dal momento di presa in consegna del veicolo, avvenuta in capo alla società con l'atto di acquisto in data
22 maggio 2019, e fino alla rivendita ad altro acquirente.
Di tanto si doleva la Regione Puglia che ritenendo violato il contraddittorio, chiedeva che fosse dichiarata la nullità della sentenza con remissione della causa in primo grado. Nel merito, assumeva che l'esenzione non spettava alla Resistente_1, in quanto doveva ricorrere il presupposto del pagamento del bollo in corso di validità, a nulla rilevando che il precedente proprietario avesse pagato la tassa il 30 maggio 2019, perché eseguito a favore di una Regione diversa da essa appellante, che invece era la titolare legittima del credito alla data del 31 maggio, quale scadenza del termine utile per l'assolvimento del tributo.
Si costituiva la società appellata che contraddiceva gli avversi assunti. Quanto all'asserita pretermissione del contraddittorio, rilevava come la notifica del ricorso fosse stata regolarmente eseguita agli indirizzi pec dell'ente, e all'atto dell'iscrizione a ruolo, essendo prevista l'indicazione di un solo indirizzo del resistente, essa società aveva correttamente riportato quello relativo alla avvocatura regionale.
Quanto al merito, evidenziava come il diritto all'esenzione era subordinato al pagamento della tassa automobilistica per il periodo fisso appena scaduto all'atto di consegna del veicolo, come pacificamente risultava avvenuto a cura del precedente proprietario, rilevando comunque che quest'ultimo aveva pure provveduto al pagamento del bollo per il periodo fisso successivo interessato dalla vendita ad essa appellata.
All'udienza odierna, presente solo il difensore dell'appellata, la causa veniva assunta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Quanto alla nullità della sentenza, la Regione la riferisce al mancato esercizio del diritto di difesa in primo grado, per non aver avuto notizia della iscrizione a ruolo della causa in quanto la ricorrente avrebbe indicato, nell'apposito modello, un indirizzo pec non presidiato e non associato all'organo competente alla gestione del contenzioso.
Orbene, deve ritenersi vigente il principio generale che impone alla parte processuale di assumere una condotta diligente nella conoscenza delle attività processuali, e se è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità l'invalidità della notifica allorquando la comunicazione non è pervenuta per essere la casella postale piena, non altrettanto può dirsi nei casi in cui, come nella specie, il difetto di conoscenza va fatta risalire a una carente organizzazione interna, in ragione della mancata associazione della pec a quella determinata ripartizione amministrativa dell'ente che si occupa del contenzioso. Tanto più se, come avvenuto,
l'atto di accertamento mancava di segnalare il recapito preferenziale e la società ha riportato nel modello di iscrizione a ruolo la pec più pertinente con l'attività dell'avvocatura dell'ente (avvocaturaregionale@pec. rupar.puglia.it), la cui operatività e capienza non è in discussione. Quanto al merito, la precisa espressione del d.l. 953 del 1982, che all'art. 5 riconosce l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica alle imprese che esercitano il commercio di autoveicoli, dal momento in cui ricevono in consegna il mezzo, consente di confermare l'interpretazione ritenuta dal primo giudice.
In particolare, la deduzione dell'appellata, secondo cui il presupposto esentativo richiederebbe la doppia condizione della consegna del veicolo alla concessionaria e del pagamento della tassa per il periodo fisso in corso di validità al momento della cessione, introduce, sotto questo secondo aspetto, un elemento che non è previsto dalla norma, la quale invece richiama l'obbligo del pagamento della tassa per il periodo fisso precedente.
C'è di più, che nel caso di specie il bollo è stato pagato anche per il periodo fisso in corso di validità, rendendo vano ogni diverso argomento dell'appellante.
Più precisamente, l'autovettura è stata acquistata dalla società Resistente_1 il 22 maggio 2019 e nell'interesse del precedente proprietario, il successivo 30 maggio, è stato eseguito il pagamento della tassa per il periodo in corso. La Regione Puglia assume che tale pagamento non sia valido, ritenendo doversi far riferimento all'art. 5, comma 30 del D.L. 953/1982 che pone l'obbligazione in capo a coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino essere titolari del veicolo. Quindi la Regione ha negato l'esenzione alla società Resistente_1 ritenendo che fosse a suo carico il pagamento del bollo alla scadenza del termine coincidente con la data del 31 maggio 2019 e a beneficio di essa Regione Puglia, e non dell'altra diversa
Regione dove risiedeva il precedente proprietario..
Tale ragionamento che ha condotto l'ente appellante a negare l'esenzione, risulta contraddittorio. Ci si avvede, infatti, che da un lato, l'appellante non riconosce il diritto all'esenzione negando validità al pagamento eseguito per il quadrimestre terminato il 30 aprile 2019, sull'idea che doveva esserci un pagamento in corso di validità, e dall'altro nega validità al pagamento eseguito il 30 maggio, individuando l'insorgenza de presupposto impositivo alla scadenza corrente il giorno successivo. Al contrario, se è vera l'affermazione che il periodo di cui si deve tenere conto è quello coincidente con il 31 maggio, la consegna alla società Resistente_1 era già avvenuta e quindi era già in vigore l'esenzione, se si deve tenere conto del termine del quadrimestre precedente al 30 aprile, guardando alla decorrenza del quadrimestre alla data del 1 maggio, allora è valido il pagamento eseguito nel mese di maggio di quell'anno nell'interesse del precedente proprietario, per cui è stato correttamente indirizzato alla Regione in cui quello era residente.
Comunque si consideri la disposizione impositiva, l'interpretazione è contraria alle argomentazioni dell'ente regionale.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio liquidandole come in dispositivo, in ragione del valore della causa e della relativa semplicità dell'affare.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la Regione Puglia appellata alla refusione delle spese di questo grado del giudizio in favore della appellata società, liquidandole in euro 250,00, oltre gli oneri accessori se dovuti.
Bari 29 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Claudio Luigi Leuci