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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 851/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 641/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terme Vigliatore - Via Del Mare, 69 98050 Terme Vigliatore ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
RU RV Srl - 01155680539
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/1/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 4/11/2024 emesso dal Comune di terme Vigliatore per l'importo di € 605,00
a titolo di integrazione IMU 2020. Eccepiva: difetto di sottoscrizione;
difetto di attestazione di conformità all'originale; mancata indicazione del numero di protocollo;
difetto di motivazione;
insussistenza dei presupposti con riferimento agli immobili individuati alle particelle: .
, in quanto oggetto di esproprio nell'anno 2019.
Non si costituiva il comune di Terme Vigliatore
Non si costituiva RU RV s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in minima parte fondato.
Prive di fondamento sono le eccezioni formali. Incomprensibile appare l'eccezione di difetto di firma. Infatti
l'avviso è emesso non dal comune di Terme Vigliatore, ma dalla società concessionaria del comune, come espressamente indicato nell'atto, ai fini della attività di accertamento e riscossione. Discende l'irrilevanza del funzionario delegato del Comune, atteso che l'atto non proviene dal comune.
Del pari infondata è l'eccezione di mancanza di attestazione di conformità, dal momento l'atto non appare una copia analogica di un atto informatico, ma di originale cartaceo.
Infondata è l'eccezione di difetto di motivazione, dal momento che l'atto individua puntualmente i cespiti costituenti il presupposto impositivo, il calcolo dell'imposta e la misura della stessa.
Marginalmente fondata appare l'eccezione di insussistenza dei presupposti.
La ricorrente assume non essere proprietaria degli immobili che indica con le particelle nn.
.. L'imposta correlata a tali cespiti è pari, complessivamente, a € 21,46. I convenuti non si sono costituiti, né hanno altrimenti provato il fondamento della pretesa.
Il ricorso, pertanto, va accolto limitatamente a tale profilo.
Le spese andrebbero poste almeno in parte a carico del ricorrente, avuto riguardo alla prevalente soccombenza di quest'ultimo. Tuttavia, in mancanza di costituzione dei convenuti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato limitatamente alla complessiva pretesa di € 21,46
a titolo di imposta (oltre le corrispondenti sanzioni) derivante dai cespiti individuati al fg. e particelle Rigetta quanto al resto il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 641/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terme Vigliatore - Via Del Mare, 69 98050 Terme Vigliatore ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
RU RV Srl - 01155680539
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/1/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 4/11/2024 emesso dal Comune di terme Vigliatore per l'importo di € 605,00
a titolo di integrazione IMU 2020. Eccepiva: difetto di sottoscrizione;
difetto di attestazione di conformità all'originale; mancata indicazione del numero di protocollo;
difetto di motivazione;
insussistenza dei presupposti con riferimento agli immobili individuati alle particelle: .
, in quanto oggetto di esproprio nell'anno 2019.
Non si costituiva il comune di Terme Vigliatore
Non si costituiva RU RV s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in minima parte fondato.
Prive di fondamento sono le eccezioni formali. Incomprensibile appare l'eccezione di difetto di firma. Infatti
l'avviso è emesso non dal comune di Terme Vigliatore, ma dalla società concessionaria del comune, come espressamente indicato nell'atto, ai fini della attività di accertamento e riscossione. Discende l'irrilevanza del funzionario delegato del Comune, atteso che l'atto non proviene dal comune.
Del pari infondata è l'eccezione di mancanza di attestazione di conformità, dal momento l'atto non appare una copia analogica di un atto informatico, ma di originale cartaceo.
Infondata è l'eccezione di difetto di motivazione, dal momento che l'atto individua puntualmente i cespiti costituenti il presupposto impositivo, il calcolo dell'imposta e la misura della stessa.
Marginalmente fondata appare l'eccezione di insussistenza dei presupposti.
La ricorrente assume non essere proprietaria degli immobili che indica con le particelle nn.
.. L'imposta correlata a tali cespiti è pari, complessivamente, a € 21,46. I convenuti non si sono costituiti, né hanno altrimenti provato il fondamento della pretesa.
Il ricorso, pertanto, va accolto limitatamente a tale profilo.
Le spese andrebbero poste almeno in parte a carico del ricorrente, avuto riguardo alla prevalente soccombenza di quest'ultimo. Tuttavia, in mancanza di costituzione dei convenuti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato limitatamente alla complessiva pretesa di € 21,46
a titolo di imposta (oltre le corrispondenti sanzioni) derivante dai cespiti individuati al fg. e particelle Rigetta quanto al resto il ricorso. Compensa le spese di lite.