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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/07/2025 al n. 1939/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti IORIO ALESSIA e IORIO GIUSEPPE, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2
presso lo studio dell'Avv. AURIEMMA ANGELA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casalnuovo di Napoli (NA) il 08.06.2017 dalla cui unione nasceva un figlio, nato in [...] Persona_1
(NA) il 25.08.2017, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 1368/2020 reso nel procedimento R.G. n. 8689/2019.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi del figlio minore, GI, come sopra generalizzato, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del
10.11.2025 e del 11.11.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) disporre l'affidamento congiunto del minore GI, con residenza privilegiata presso la madre;
b) che il padre potrà esercitare il diritto di visita almeno due volte a settimana e a fine settimana alternati con pernottamento. Le vacanze natalizie e pasquali verranno egualmente suddivise in anni alterni;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio GI 15 giorni nel mese di agosto, salvo improrogabili impegni di lavoro, dandone previa comunicazione alla madre;
c) disporre a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente, alla sig.ra , Parte_2 Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio GI la somma di euro 350,00;
d) disporre, altresì, a carico del sig. l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, Parte_2 alle spese straordinarie sostenute nell'interesse e a favore del minore GI, come da protocollo
d'intesa del Tribunale di Nola, sul previo consenso.” In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], il giorno 08.06.2017 in
[...]
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 33, Serie A, Parte II, Ufficio 1, Anno 2017);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/07/2025 al n. 1939/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti IORIO ALESSIA e IORIO GIUSEPPE, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2
presso lo studio dell'Avv. AURIEMMA ANGELA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casalnuovo di Napoli (NA) il 08.06.2017 dalla cui unione nasceva un figlio, nato in [...] Persona_1
(NA) il 25.08.2017, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 1368/2020 reso nel procedimento R.G. n. 8689/2019.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi del figlio minore, GI, come sopra generalizzato, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del
10.11.2025 e del 11.11.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) disporre l'affidamento congiunto del minore GI, con residenza privilegiata presso la madre;
b) che il padre potrà esercitare il diritto di visita almeno due volte a settimana e a fine settimana alternati con pernottamento. Le vacanze natalizie e pasquali verranno egualmente suddivise in anni alterni;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio GI 15 giorni nel mese di agosto, salvo improrogabili impegni di lavoro, dandone previa comunicazione alla madre;
c) disporre a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente, alla sig.ra , Parte_2 Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio GI la somma di euro 350,00;
d) disporre, altresì, a carico del sig. l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, Parte_2 alle spese straordinarie sostenute nell'interesse e a favore del minore GI, come da protocollo
d'intesa del Tribunale di Nola, sul previo consenso.” In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], il giorno 08.06.2017 in
[...]
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 33, Serie A, Parte II, Ufficio 1, Anno 2017);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca