TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 11469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11469 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
12/11/2025, nella causa R.G. n. 13711/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
(11/12/1992), rappresentata e difesa dall'avv. Arcangeli Jacopo, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. CP_1
Pancari Sabrina;
RESISTENTE
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2025 e ritualmente notificato l'istante in epigrafe ha chiesto all'intestato Tribunale, in qualità di Giudice del lavoro, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di CP_ recupero dell'indebito assistenziale comunicato dall' in data 20.11.2024 sul presupposto della genericità della pretesa creditoria;
dell'infondatezza dell'indebito nonché dell'irripetibilità delle somme contestate.
Alle esposte conclusioni parte ricorrente ha premesso che, con comunicazione del 20.11.2024, è stato informato del ricalcolo della pensione cat. INVCIV n. 044 – 709407685542, a decorrere dal 01.01.2022, sul presupposto del superamento dei limiti reddituali per l'anno 2022 e che, pertanto, sarebbe stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per l'importo complessivo di € 7.777,75.
Avverso detto provvedimento è stato tempestivamente proposto ricorso amministrativo, che, tuttavia, è rimasto privo di riscontro. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio l che ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e udita la discussione, ritenutane l'opportunità, ha trattenuto la causa in decisione. L'Ente di previdenza nella sua memoria di costituzione e difesa ha rilevato che, a seguito di una prima dichiarazione reddituale datata 10.07.2023, la ricorrente ha presentato, in data 01.12.2023, un ulteriore
Modello Unico in rettifica del precedente (cfr. doc. n. 1 e 2 allegati alla memoria) col quale è stato dichiarato, per l'anno 2022, un reddito di € 2.816,00 e come tale, inferiore al limite reddituale previsto per il mantenimento dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. n. 118/1971. CP_ L' a tal proposito, ha dedotto di aver provveduto al ricalcolo della prestazione assistenziale non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito a detta variazione ma che, dopo averne appreso l'esistenza, ha provveduto ad annullare l'indebito e a ripristinare la prestazione con conguaglio del
21.01.2025 ed effettiva liquidazione unitamente alla rata di giugno 2025. CP_ Il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, ha aderito alla richiesta formulata dall insistendo tuttavia per la condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite.
Tutto quanto precede in fatto ed in diritto considerato deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuta estinzione, in autotutela, dell'indebito per cui è causa. CP_ Le spese processuali, tuttavia, devono essere poste in capo all' in applicazione del principio della c.d.
“soccombenza virtuale”.
Il Giudicante, infatti, aderisce all'orientamento, per vero maggioritario anche all'interno di questo
Ufficio, a mente del quale in materia di indebito assistenziale basato sull'asserita carenza del requisito CP_ economico, i dati reddituali dei beneficiari delle prestazioni sono sempre conoscibili d'ufficio dall' CP_ A tal proposito, con la circolare n. 195/2015 si è specificato che è onere del titolare della prestazione assistenziale comunicare e dichiarare all eventuali mutamenti della situazione reddituale che CP_2 possano incidere sul diritto a percepire la prestazione assistenziale o sulla misura della stessa, obbligo che può essere adempiuto attraverso la semplice presentazione della dichiarazione dei redditi o con altra dichiarazione diretta all' col modello RED. Nel caso di specie la ricorrente ha adempiuto a tutti CP_2 gli oneri sulla stessa incombenti, sicché l'Ente avrebbe potuto e dovuto essere a conoscenza della rettifica relativa ai dati reddituali. CP_ Pertanto, le spese processuali devono esser poste a carico dell e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell ogni diversa istanza disattesa, così Controparte_3 provvede:
1) accerta e dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter-partes; CP_
2) condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.600,00 oltre accessori come per legge e con la maggiorazione di cui ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014 co.
1-bis da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 12/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa Claudia Candi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
12/11/2025, nella causa R.G. n. 13711/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
(11/12/1992), rappresentata e difesa dall'avv. Arcangeli Jacopo, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. CP_1
Pancari Sabrina;
RESISTENTE
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2025 e ritualmente notificato l'istante in epigrafe ha chiesto all'intestato Tribunale, in qualità di Giudice del lavoro, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di CP_ recupero dell'indebito assistenziale comunicato dall' in data 20.11.2024 sul presupposto della genericità della pretesa creditoria;
dell'infondatezza dell'indebito nonché dell'irripetibilità delle somme contestate.
Alle esposte conclusioni parte ricorrente ha premesso che, con comunicazione del 20.11.2024, è stato informato del ricalcolo della pensione cat. INVCIV n. 044 – 709407685542, a decorrere dal 01.01.2022, sul presupposto del superamento dei limiti reddituali per l'anno 2022 e che, pertanto, sarebbe stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per l'importo complessivo di € 7.777,75.
Avverso detto provvedimento è stato tempestivamente proposto ricorso amministrativo, che, tuttavia, è rimasto privo di riscontro. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio l che ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e udita la discussione, ritenutane l'opportunità, ha trattenuto la causa in decisione. L'Ente di previdenza nella sua memoria di costituzione e difesa ha rilevato che, a seguito di una prima dichiarazione reddituale datata 10.07.2023, la ricorrente ha presentato, in data 01.12.2023, un ulteriore
Modello Unico in rettifica del precedente (cfr. doc. n. 1 e 2 allegati alla memoria) col quale è stato dichiarato, per l'anno 2022, un reddito di € 2.816,00 e come tale, inferiore al limite reddituale previsto per il mantenimento dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. n. 118/1971. CP_ L' a tal proposito, ha dedotto di aver provveduto al ricalcolo della prestazione assistenziale non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito a detta variazione ma che, dopo averne appreso l'esistenza, ha provveduto ad annullare l'indebito e a ripristinare la prestazione con conguaglio del
21.01.2025 ed effettiva liquidazione unitamente alla rata di giugno 2025. CP_ Il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, ha aderito alla richiesta formulata dall insistendo tuttavia per la condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite.
Tutto quanto precede in fatto ed in diritto considerato deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuta estinzione, in autotutela, dell'indebito per cui è causa. CP_ Le spese processuali, tuttavia, devono essere poste in capo all' in applicazione del principio della c.d.
“soccombenza virtuale”.
Il Giudicante, infatti, aderisce all'orientamento, per vero maggioritario anche all'interno di questo
Ufficio, a mente del quale in materia di indebito assistenziale basato sull'asserita carenza del requisito CP_ economico, i dati reddituali dei beneficiari delle prestazioni sono sempre conoscibili d'ufficio dall' CP_ A tal proposito, con la circolare n. 195/2015 si è specificato che è onere del titolare della prestazione assistenziale comunicare e dichiarare all eventuali mutamenti della situazione reddituale che CP_2 possano incidere sul diritto a percepire la prestazione assistenziale o sulla misura della stessa, obbligo che può essere adempiuto attraverso la semplice presentazione della dichiarazione dei redditi o con altra dichiarazione diretta all' col modello RED. Nel caso di specie la ricorrente ha adempiuto a tutti CP_2 gli oneri sulla stessa incombenti, sicché l'Ente avrebbe potuto e dovuto essere a conoscenza della rettifica relativa ai dati reddituali. CP_ Pertanto, le spese processuali devono esser poste a carico dell e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell ogni diversa istanza disattesa, così Controparte_3 provvede:
1) accerta e dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter-partes; CP_
2) condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.600,00 oltre accessori come per legge e con la maggiorazione di cui ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014 co.
1-bis da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 12/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa Claudia Candi