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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2453/2025 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] ss. avv. DANIELE BARTOLOMEO Parte_4 Parte_5
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ti TOSI PAOLO e CONTI MARIA GIOVANNA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti di con la CP_1 mansione capotreno, hanno evocato in giudizio la società convenuta chiedendo all'adito tribunale:” A. accertare e dichiarare che, per le ragioni svo lte nel ricorso, la retribuzione corrisposta ai ricorrenti durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
B. per l 'effetto dichiarare la nullità e/o l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS
2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 2016 e 2022 , nella parte in cui limitano indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; d e ll'art.73, punto 2, del CCNL 2003
Attività Ferroviarie, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie, 2012 2016 e 2022 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 2016 e 2022 , laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ne gli stessi indicati;
1 C. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con un a retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili:
- assenza dalla residenza ”, previsto dall'art.7 2 , punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 2016 e 2022
- indennità di utilizzazione professionale ” e riserva ” previsti dall'art.34.8.3
Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012
2016 e 2022
- indennità per vetture eccedenti ” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012
2016 e 2022 e art.35 Contratto Integrativo 2003);
- provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno ” controlleria (art.36.5
Contratto Integrativo FS 2012 2016 e 2022 ; art.75.2 Ccnl tutte calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
D. per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore , a corrispondere in favore di ciascun ricorrente un importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo per ciascun ricorrente indicato in ricorso, nei seguenti importi lordi, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero percepito per giorno di ferie e così
- per il ricorrente , 4.794,60 ; Parte_1
- per il ricorrente , € 5.441,69 Parte_2
- per i l ricorrente , € 4.760,41 Parte_3
- per il ricorrente , € 2.614,55 Parte_6
- per la ricorrente , € 2.996,55 Parte_5
o i diversi importi anche maggior i dovuti , ivi comprese le incidenze di dette differenze retributive sugli istituti differiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.”;
2. si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo: “nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
2 in subordine, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso”;
3.
i ricorrenti nel presente giudizio chiedono che venga accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire, per ciascuna giornata di ferie annuali retribuite, un importo corrispondente alla media dei compensi percepiti nei dodici mesi antecedenti la fruizione, comprensivo non solo della retribuzione fissa, ma anche delle componenti variabili intrinsecamente connesse alle mansioni tipiche e alla qualifica rivestita;
in particolare, domandano l'inclusione, nella base di calcolo, delle seguenti voci:
– l'indennità per assenza dalla residenza (art. 77, punto 2, CCNL Mobilità 2012 e
2016);
– l'indennità di utilizzazione professionale nella parte variabile (art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, Contratti Aziendali FS 2012 e 2016);
– l'indennità di scorta per vetture eccedenti (art. 32 Contratti Aziendali FS 2012 e
2016);
– le provvigioni per la vendita di titoli di viaggio a bordo treno (art. 36.5 Contratti
Aziendali FS 2012 e 2016);
4. la questione di diritto in esame è stata ormai chiarita dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale. Va premesso, come noto, che l'art. 36, comma 3, Cost.,
l'art. 2109 c.c. e l'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 riconoscono al prestatore di lavoro il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite. Tale diritto, di matrice costituzionale, trova diretta corrispondenza nell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e nell'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cui l'art. 6, n. 1, TUE
3 riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati), assumendo la natura di prerogativa fondamentale del lavoratore, volta a garantirgli un effettivo periodo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, insuscettibile di compromissione attraverso riduzioni economiche;
l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE garantisce a ogni lavoratore il diritto a “quattro settimane di ferie annuali retribuite”. La Corte di Giustizia ha più volte precisato che per “ferie annuali retribuite” deve intendersi il mantenimento della retribuzione ordinaria che il lavoratore percepisce nei periodi di effettiva prestazione, e cioè comprensiva di tutti gli emolumenti che presentino un collegamento intrinseco con le mansioni affidate o con lo status professionale, restando escluse soltanto le voci aventi natura meramente eventuale o rimborsuale (cfr. CGUE 20 gennaio 2009,
Schultz-Hoff, C-350/06 e C-520/06; 15 settembre 2011, Williams, C-155/10; 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17; 13 gennaio 2022, Koch, C-514/20);
5. una diminuzione retributiva in occasione delle ferie, infatti, può cagionare un effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto, in contrasto con le finalità di tutela della salute e sicurezza perseguite dalla direttiva e, pertanto, il lavoratore deve trovarsi, durante il riposo annuale, in una situazione economica paragonabile a quella del periodo lavorato;
6. la Corte di Cassazione ha statuito: che la nozione di retribuzione feriale comprende ogni elemento economico regolarmente corrisposto e intrinsecamente collegato alle mansioni affidate, e che le clausole contrattuali che escludano tali emolumenti devono ritenersi inefficaci per contrasto con norme imperative di derivazione unionale (Cass. 13425/2019; 22401/2020; 20216/2022); che l'indennità di assenza dalla residenza, corrisposta in forma continuativa al personale viaggiante, deve essere inclusa nella retribuzione feriale (Cass. 18160/2023; 14089/2024), così come deve esserlo la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, ordinariamente percepita in costanza di rapporto (Cass. 13932/2024);
7.
l'indennità di assenza dalla residenza, destinata a compensare il disagio intrinseco al profilo professionale del macchinista, consistente nella mancanza di una sede fissa di lavoro e nella costante mobilità, si collega in modo immediato e funzionale
4 alle mansioni tipiche svolte e deve, pertanto, essere ricompresa nella retribuzione da corrispondere durante le ferie;
8. la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, parametrata alle concrete modalità di svolgimento del servizio (attività di scorta, turnazioni, tipologia di equipaggio), integra anch'essa un elemento della retribuzione ordinaria, la cui esclusione dal computo in periodo feriale produce una decurtazione incompatibile con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in quanto potenzialmente dissuasiva rispetto alla fruizione del riposo annuale;
9. analogo discorso va fatto con riguardo alle ulteriori voci rivendicate, vale a dire l'indennità di scorta per vetture eccedenti e le provvigioni per la vendita dei titoli di viaggio a bordo treno, le quali, al pari delle prime due indennità esaminate, presentano un collegamento funzionale immediato con le mansioni tipiche del capotreno: la prima, in quanto remunerativa dell'aggravio di responsabilità derivante dalla composizione del convoglio oltre lo standard;
la seconda, poiché correlata alla concreta attività di controlleria e bigliettazione che accompagna lo svolgimento ordinario del servizio viaggiante;
l'indennità di scorta per vetture eccedenti e le provvigioni per la vendita dei titoli di viaggio a bordo treno devono essere incluse nella media di riferimento, posto che anche la loro esclusione dal computo feriale determinerebbe un abbattimento retributivo idoneo a dissuadere il lavoratore dal fruire del periodo di riposo (in tal senso, cfr. Cass. 13932/2024; Cass. 15361/2025);
10. quanto alla tesi difensiva di parte convenuta che valorizza il margine di autonomia spettante alla contrattazione collettiva, non possono essere condivise, si ritiene che, nonostante le parti sociali possano concordare le modalità di corresponsione della retribuzione durante le ferie, nondimeno, come chiarito dalla Corte di Giustizia, tale potere regolatorio non può incidere sul nucleo essenziale del diritto alle ferie retribuite, né prevedere criteri di calcolo che, escludendo emolumenti ordinariamente connessi alle mansioni, determinino una riduzione della retribuzione in periodo feriale, con conseguente compromissione dell'effettività del diritto (cfr. CGUE 16
5 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04; CGUE 13 dicembre 2018, C-
385/17);
11. pertanto, devono ritenersi nulle per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e per violazione di norme imperative di rango sovranazionale e costituzionale le disposizioni del CCNL Mobilità 2012 e 2016 relative alla indennità assenza dalla residenza, alla IUP variabile, all'indennità di scorta vetture eccedenti e alle provvigioni per vendita titoli a bordo nella parte in cui escludono il riconoscimento delle indennità sopra indicate durante i periodi di ferie;
tale nullità, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, non travolge la validità dell'intera disciplina collettiva (cfr. Cass. e nn. 20216/2022, 14089/2024,
13932/2024); neppure l'invocata clausola di inscindibilità, inserita nella premessa del CCNL mobilità – area AF 2012, porta a porta diverse conclusioni: come chiarito dalla
Suprema Corte, infatti, l'art. 1419, comma 1, c.c. esprime un principio generale di conservazione del contratto, in forza del quale la nullità parziale travolge l'intero accordo solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza la clausola colpita da invalidità (Cass. n. 18794/2023; Cass. n. 11188/2024); parte convenuta, nel caso di specie, tuttavia, non ha assolto all'onere di dimostrare l'esistenza di elementi concreti idonei a far ritenere che, senza la limitazione del computo delle indennità in ferie, le parti sociali non avrebbero sottoscritto i contratti collettivi in esame;
12.
è infondata l'eccezione di prescrizione, considerato che la domanda è limitata al periodo successivo al luglio 2007 e che iI rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, “mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così la sentenza della
Cassazione n. 26246/2022, confermata da tutte le pronunce successive);
13.
6 ciò chiarito, in ordine al quantum debeatur, si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quanto argomentato sul punto nella sentenza n. 1965/2025 che ha definito analogo giudizio iscritto al n. RGL 1283/2022: “occorre definire l'esatto perimetro temporale entro cui assicurare la piena copertura retributiva, tenuto conto che la direttiva
2003/88/CE garantisce un minimo inderogabile di quattro settimane e che la disciplina di matrice unionale non si estende oltre tale soglia, sicché quanto eccede le quattro settimane resta privo di copertura comunitaria ed è rimesso alla contrattazione collettiva e alla normativa interna;
dall'altro, è necessario stabilire il criterio di calcolo della media sulla base della quale determinare l'importo spettante per ciascun giorno di ferie, individuando la finestra temporale di riferimento e il denominatore su cui rapportare il computo.
20.– Quanto al primo profilo del quantum, parte ricorrente ha richiamato la disposizione normativa contrattuale contenuta nell'art. 31 del CCNL mobilità – area
AF 2012, che assegna 25 giornate di ferie annue ai lavoratori – come i ricorrenti – che operano con orario settimanale su 5 giorni ed hanno più di 8 anni di servizio, ed ha chiesto il ricalcolo della retribuzione per l'intero monte ferie annuo, in quanto inferiore ai 28 giorni corrispondenti a quattro settimane. La convenuta, per contro, ha osservato che la direttiva 2003/88/CE riconosce un minimo inderogabile di quattro settimane di ferie – traducibile in 20 giornate lavorative, nell'organizzazione settimanale su cinque giorni – mentre i giorni eccedenti (come quelli contrattualmente previsti dal 21° al 25°) rappresentano un'integrazione di fonte pattizia interna, che non trova copertura nell'ambito normativo europeo.
21.– Come già si è detto, l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE riconosce a ciascun lavoratore il diritto ad almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite. Il legislatore europeo ha volutamente utilizzato l'unità temporale della “settimana” e non quella del
“giorno”. Si tratta di una scelta lessicale non neutra, poiché diretta a valorizzare la dimensione qualitativa del riposo, inteso come periodo settimanale completo di distacco dall'attività, anziché come mero computo numerico di giornate. Il riferimento alle “settimane” esprime, dunque, l'esigenza di garantire blocchi temporali coerenti con l'articolazione della settimana lavorativa ordinaria, in cui si alternano giorni lavorati e giorni di riposo, e non già un valore aritmetico di ventotto giorni lavorativi.
22.– In tale prospettiva, la nozione di “quattro settimane” deve essere tradotta, in concreto, in venti giornate lavorative qualora l'orario ordinario sia articolato su cinque
7 giorni, ovvero in ventiquattro giornate in caso di settimana lunga su sei giorni: in tal modo si determina una piena corrispondenza retributiva tra un periodo di quattro settimane di lavoro effettivo ed un periodo di quattro settimane di ferie.
23.– Diversamente opinando, e cioè equiparando le quattro settimane a ventotto giorni lavorativi, si verrebbero a ricomprendere nel monte ferie anche le giornate di riposo settimanale, che per definizione non costituiscono tempo di lavoro e non danno luogo a percezione delle indennità collegate alla prestazione neppure nei periodi di ordinario servizio. L'interpretazione proposta dal ricorrente produrrebbe effetti distorsivi: il lavoratore, durante il periodo feriale, percepirebbe un trattamento economico più elevato di quello ordinariamente maturato nei periodi di attività, giacché l'indennità per ferie verrebbe calcolata anche su giorni in cui, se avesse lavorato, non avrebbe percepito alcuna voce aggiuntiva. Si realizzerebbe così un paradosso: la retribuzione feriale diverrebbe superiore a quella di lavoro effettivo, in palese contrasto con il principio, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, secondo cui il lavoratore in ferie deve trovarsi in una condizione economica sostanzialmente equivalente, e non certo migliorativa, rispetto a quella propria dei periodi di lavoro
(cfr. CGUE 15 settembre 2011, Williams, punto 21; CGUE 13 dicembre 2018, Hein, punto 44).
24.– Inoltre, se si adottasse la tesi dei ventotto giorni di ferie, si finirebbe per vanificare il senso qualitativo della direttiva. Il diritto alle ferie, come ha più volte sottolineato la citata giurisprudenza unionale, è volto ad assicurare al lavoratore un periodo effettivo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche: tale finalità trova piena realizzazione solo nella fruizione di settimane complete di riposo dal lavoro, e non nella semplice sommatoria di giorni lavorativi. Ciò non significa, peraltro, che il lavoratore sia obbligato a fruire delle ferie esclusivamente per blocchi settimanali: la titolarità soggettiva del diritto gli consente di concordarne con il datore di lavoro anche una fruizione frazionata in giornate singole. Resta però fermo che, sul piano sovranazionale, la “settimana” costituisce il parametro minimo e inderogabile di garanzia, al quale va rapportata la misura complessiva del diritto.
25.– Infine è necessario osservare che la tesi del ricorrente, secondo cui la tutela comunitaria coprirebbe 28 giorni lavorativi, si scontra irrimediabilmente con la previsione dell'art. 31 CCNL, che – se interpretato come vorrebbe il ricorrente – assegnerebbe ai lavoratori un numero di giorni di ferie (25) inferiore al minimo
8 comunitario, con una grave violazione, ancora più marcata per il personale con minore anzianità cui spettano 20 giorni lavorativi, che deve essere recisamente esclusa (e nemmeno è sostenuta nel presente giudizio);
14. quanto al criterio di calcolo della media, la Corte di Giustizia ha chiarito che la retribuzione feriale deve includere gli elementi variabili in misura rappresentativa del trattamento ordinario (CGUE, Williams, C-155/10; Hein, C-385/17) e, in applicazione di tale principio, la giurisprudenza nazionale ha individuato nella media dei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie la formula più idonea a riflettere il trattamento effettivo del lavoratore (cfr. Cass. 20216/2022; 14089/2024), consentendo di accertare la reale consistenza delle indennità collegate alla prestazione;
15. per tutto quanto sin qui esposto, devono computate, nella retribuzione spettante per i periodi di ferie annuali, l'indennità di utilizzazione professionale (per la parte variabile), il compenso per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta per vetture eccedenti e le provvigioni per la vendita dei titoli di viaggio a bordo treno trattandosi di emolumenti intrinsecamente connessi alle mansioni tipiche del personale viaggiante e corrisposti con regolarità nel corso del rapporto;
16. la retribuzione media da riconoscere per ciascuna giornata di ferie dovrà essere determinata prendendo a riferimento la sommatoria dei compensi effettivamente percepiti a tali titoli nei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie, rapportata al numero delle giornate di lavoro svolte nello stesso periodo, con detrazione dell'importo fisso giornaliero di € 4,50 già corrisposto e il divisore da utilizzare è costituito dal numero delle presenze effettive in servizio, non ritenendosi corretto il criterio prospettato dalla convenuta, che pretende di applicare il divisore convenzionale di 26 previsto dall'art. 68 CCNL: come chiarito da numerose decisioni di merito (App. Milano, 28 gennaio 2025, n. 946; App. Milano, 24 giugno 2025, n.
535; App. Venezia, 28 febbraio 2025, n. 47; App. Torino, 9 dicembre 2024, n. 463), infatti, tale divisore riguarda la sola retribuzione fissa (minimo contrattuale, aumenti di anzianità, assegni ad personam, salario professionale) e non può estendersi agli elementi variabili, i quali maturano esclusivamente in caso di effettiva prestazione;
17.
9 i conteggi depositati dai ricorrenti su odine del Tribunale, non contestati dalla convenuta, risultano conformi ai principi e ai criteri sopra illustrati e pertanto possono essere posti a base della presente decisione;
18. le spese di lite debbono essere poste a carico della società convenuta in considerazione della sua prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 con gli aumenti ex art. 4 commi 1 bis e 2, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta il diritto dei ricorrenti al computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, del compenso per assenza dalla residenza, dell'intera indennità di utilizzazione/condotta, dell'indennità di scorta per vetture eccedenti e delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno nei termini sopra precisati;
condanna parte convenuta a pagare ad euro 4356, 14 lordi oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
a euro 3733, 60 lordi oltre Parte_2 rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
a euro 4512, 61 lordi oltre Parte_3 rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
a euro 2614,55 lordi oltre Parte_4 rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
a euro 2732, 81 lordi oltre rivalutazione Parte_5 monetaria e gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna la società convenuta rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 6565 oltre al 15% rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e c.u. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Torino, 26 settembre 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
10 11
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] ss. avv. DANIELE BARTOLOMEO Parte_4 Parte_5
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ti TOSI PAOLO e CONTI MARIA GIOVANNA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti di con la CP_1 mansione capotreno, hanno evocato in giudizio la società convenuta chiedendo all'adito tribunale:” A. accertare e dichiarare che, per le ragioni svo lte nel ricorso, la retribuzione corrisposta ai ricorrenti durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
B. per l 'effetto dichiarare la nullità e/o l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS
2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 2016 e 2022 , nella parte in cui limitano indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; d e ll'art.73, punto 2, del CCNL 2003
Attività Ferroviarie, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie, 2012 2016 e 2022 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 2016 e 2022 , laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ne gli stessi indicati;
1 C. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con un a retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili:
- assenza dalla residenza ”, previsto dall'art.7 2 , punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 2016 e 2022
- indennità di utilizzazione professionale ” e riserva ” previsti dall'art.34.8.3
Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012
2016 e 2022
- indennità per vetture eccedenti ” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012
2016 e 2022 e art.35 Contratto Integrativo 2003);
- provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno ” controlleria (art.36.5
Contratto Integrativo FS 2012 2016 e 2022 ; art.75.2 Ccnl tutte calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
D. per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore , a corrispondere in favore di ciascun ricorrente un importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo per ciascun ricorrente indicato in ricorso, nei seguenti importi lordi, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero percepito per giorno di ferie e così
- per il ricorrente , 4.794,60 ; Parte_1
- per il ricorrente , € 5.441,69 Parte_2
- per i l ricorrente , € 4.760,41 Parte_3
- per il ricorrente , € 2.614,55 Parte_6
- per la ricorrente , € 2.996,55 Parte_5
o i diversi importi anche maggior i dovuti , ivi comprese le incidenze di dette differenze retributive sugli istituti differiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.”;
2. si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo: “nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
2 in subordine, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso”;
3.
i ricorrenti nel presente giudizio chiedono che venga accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire, per ciascuna giornata di ferie annuali retribuite, un importo corrispondente alla media dei compensi percepiti nei dodici mesi antecedenti la fruizione, comprensivo non solo della retribuzione fissa, ma anche delle componenti variabili intrinsecamente connesse alle mansioni tipiche e alla qualifica rivestita;
in particolare, domandano l'inclusione, nella base di calcolo, delle seguenti voci:
– l'indennità per assenza dalla residenza (art. 77, punto 2, CCNL Mobilità 2012 e
2016);
– l'indennità di utilizzazione professionale nella parte variabile (art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, Contratti Aziendali FS 2012 e 2016);
– l'indennità di scorta per vetture eccedenti (art. 32 Contratti Aziendali FS 2012 e
2016);
– le provvigioni per la vendita di titoli di viaggio a bordo treno (art. 36.5 Contratti
Aziendali FS 2012 e 2016);
4. la questione di diritto in esame è stata ormai chiarita dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale. Va premesso, come noto, che l'art. 36, comma 3, Cost.,
l'art. 2109 c.c. e l'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 riconoscono al prestatore di lavoro il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite. Tale diritto, di matrice costituzionale, trova diretta corrispondenza nell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e nell'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cui l'art. 6, n. 1, TUE
3 riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati), assumendo la natura di prerogativa fondamentale del lavoratore, volta a garantirgli un effettivo periodo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, insuscettibile di compromissione attraverso riduzioni economiche;
l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE garantisce a ogni lavoratore il diritto a “quattro settimane di ferie annuali retribuite”. La Corte di Giustizia ha più volte precisato che per “ferie annuali retribuite” deve intendersi il mantenimento della retribuzione ordinaria che il lavoratore percepisce nei periodi di effettiva prestazione, e cioè comprensiva di tutti gli emolumenti che presentino un collegamento intrinseco con le mansioni affidate o con lo status professionale, restando escluse soltanto le voci aventi natura meramente eventuale o rimborsuale (cfr. CGUE 20 gennaio 2009,
Schultz-Hoff, C-350/06 e C-520/06; 15 settembre 2011, Williams, C-155/10; 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17; 13 gennaio 2022, Koch, C-514/20);
5. una diminuzione retributiva in occasione delle ferie, infatti, può cagionare un effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto, in contrasto con le finalità di tutela della salute e sicurezza perseguite dalla direttiva e, pertanto, il lavoratore deve trovarsi, durante il riposo annuale, in una situazione economica paragonabile a quella del periodo lavorato;
6. la Corte di Cassazione ha statuito: che la nozione di retribuzione feriale comprende ogni elemento economico regolarmente corrisposto e intrinsecamente collegato alle mansioni affidate, e che le clausole contrattuali che escludano tali emolumenti devono ritenersi inefficaci per contrasto con norme imperative di derivazione unionale (Cass. 13425/2019; 22401/2020; 20216/2022); che l'indennità di assenza dalla residenza, corrisposta in forma continuativa al personale viaggiante, deve essere inclusa nella retribuzione feriale (Cass. 18160/2023; 14089/2024), così come deve esserlo la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, ordinariamente percepita in costanza di rapporto (Cass. 13932/2024);
7.
l'indennità di assenza dalla residenza, destinata a compensare il disagio intrinseco al profilo professionale del macchinista, consistente nella mancanza di una sede fissa di lavoro e nella costante mobilità, si collega in modo immediato e funzionale
4 alle mansioni tipiche svolte e deve, pertanto, essere ricompresa nella retribuzione da corrispondere durante le ferie;
8. la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, parametrata alle concrete modalità di svolgimento del servizio (attività di scorta, turnazioni, tipologia di equipaggio), integra anch'essa un elemento della retribuzione ordinaria, la cui esclusione dal computo in periodo feriale produce una decurtazione incompatibile con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in quanto potenzialmente dissuasiva rispetto alla fruizione del riposo annuale;
9. analogo discorso va fatto con riguardo alle ulteriori voci rivendicate, vale a dire l'indennità di scorta per vetture eccedenti e le provvigioni per la vendita dei titoli di viaggio a bordo treno, le quali, al pari delle prime due indennità esaminate, presentano un collegamento funzionale immediato con le mansioni tipiche del capotreno: la prima, in quanto remunerativa dell'aggravio di responsabilità derivante dalla composizione del convoglio oltre lo standard;
la seconda, poiché correlata alla concreta attività di controlleria e bigliettazione che accompagna lo svolgimento ordinario del servizio viaggiante;
l'indennità di scorta per vetture eccedenti e le provvigioni per la vendita dei titoli di viaggio a bordo treno devono essere incluse nella media di riferimento, posto che anche la loro esclusione dal computo feriale determinerebbe un abbattimento retributivo idoneo a dissuadere il lavoratore dal fruire del periodo di riposo (in tal senso, cfr. Cass. 13932/2024; Cass. 15361/2025);
10. quanto alla tesi difensiva di parte convenuta che valorizza il margine di autonomia spettante alla contrattazione collettiva, non possono essere condivise, si ritiene che, nonostante le parti sociali possano concordare le modalità di corresponsione della retribuzione durante le ferie, nondimeno, come chiarito dalla Corte di Giustizia, tale potere regolatorio non può incidere sul nucleo essenziale del diritto alle ferie retribuite, né prevedere criteri di calcolo che, escludendo emolumenti ordinariamente connessi alle mansioni, determinino una riduzione della retribuzione in periodo feriale, con conseguente compromissione dell'effettività del diritto (cfr. CGUE 16
5 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04; CGUE 13 dicembre 2018, C-
385/17);
11. pertanto, devono ritenersi nulle per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e per violazione di norme imperative di rango sovranazionale e costituzionale le disposizioni del CCNL Mobilità 2012 e 2016 relative alla indennità assenza dalla residenza, alla IUP variabile, all'indennità di scorta vetture eccedenti e alle provvigioni per vendita titoli a bordo nella parte in cui escludono il riconoscimento delle indennità sopra indicate durante i periodi di ferie;
tale nullità, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, non travolge la validità dell'intera disciplina collettiva (cfr. Cass. e nn. 20216/2022, 14089/2024,
13932/2024); neppure l'invocata clausola di inscindibilità, inserita nella premessa del CCNL mobilità – area AF 2012, porta a porta diverse conclusioni: come chiarito dalla
Suprema Corte, infatti, l'art. 1419, comma 1, c.c. esprime un principio generale di conservazione del contratto, in forza del quale la nullità parziale travolge l'intero accordo solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza la clausola colpita da invalidità (Cass. n. 18794/2023; Cass. n. 11188/2024); parte convenuta, nel caso di specie, tuttavia, non ha assolto all'onere di dimostrare l'esistenza di elementi concreti idonei a far ritenere che, senza la limitazione del computo delle indennità in ferie, le parti sociali non avrebbero sottoscritto i contratti collettivi in esame;
12.
è infondata l'eccezione di prescrizione, considerato che la domanda è limitata al periodo successivo al luglio 2007 e che iI rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, “mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così la sentenza della
Cassazione n. 26246/2022, confermata da tutte le pronunce successive);
13.
6 ciò chiarito, in ordine al quantum debeatur, si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quanto argomentato sul punto nella sentenza n. 1965/2025 che ha definito analogo giudizio iscritto al n. RGL 1283/2022: “occorre definire l'esatto perimetro temporale entro cui assicurare la piena copertura retributiva, tenuto conto che la direttiva
2003/88/CE garantisce un minimo inderogabile di quattro settimane e che la disciplina di matrice unionale non si estende oltre tale soglia, sicché quanto eccede le quattro settimane resta privo di copertura comunitaria ed è rimesso alla contrattazione collettiva e alla normativa interna;
dall'altro, è necessario stabilire il criterio di calcolo della media sulla base della quale determinare l'importo spettante per ciascun giorno di ferie, individuando la finestra temporale di riferimento e il denominatore su cui rapportare il computo.
20.– Quanto al primo profilo del quantum, parte ricorrente ha richiamato la disposizione normativa contrattuale contenuta nell'art. 31 del CCNL mobilità – area
AF 2012, che assegna 25 giornate di ferie annue ai lavoratori – come i ricorrenti – che operano con orario settimanale su 5 giorni ed hanno più di 8 anni di servizio, ed ha chiesto il ricalcolo della retribuzione per l'intero monte ferie annuo, in quanto inferiore ai 28 giorni corrispondenti a quattro settimane. La convenuta, per contro, ha osservato che la direttiva 2003/88/CE riconosce un minimo inderogabile di quattro settimane di ferie – traducibile in 20 giornate lavorative, nell'organizzazione settimanale su cinque giorni – mentre i giorni eccedenti (come quelli contrattualmente previsti dal 21° al 25°) rappresentano un'integrazione di fonte pattizia interna, che non trova copertura nell'ambito normativo europeo.
21.– Come già si è detto, l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE riconosce a ciascun lavoratore il diritto ad almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite. Il legislatore europeo ha volutamente utilizzato l'unità temporale della “settimana” e non quella del
“giorno”. Si tratta di una scelta lessicale non neutra, poiché diretta a valorizzare la dimensione qualitativa del riposo, inteso come periodo settimanale completo di distacco dall'attività, anziché come mero computo numerico di giornate. Il riferimento alle “settimane” esprime, dunque, l'esigenza di garantire blocchi temporali coerenti con l'articolazione della settimana lavorativa ordinaria, in cui si alternano giorni lavorati e giorni di riposo, e non già un valore aritmetico di ventotto giorni lavorativi.
22.– In tale prospettiva, la nozione di “quattro settimane” deve essere tradotta, in concreto, in venti giornate lavorative qualora l'orario ordinario sia articolato su cinque
7 giorni, ovvero in ventiquattro giornate in caso di settimana lunga su sei giorni: in tal modo si determina una piena corrispondenza retributiva tra un periodo di quattro settimane di lavoro effettivo ed un periodo di quattro settimane di ferie.
23.– Diversamente opinando, e cioè equiparando le quattro settimane a ventotto giorni lavorativi, si verrebbero a ricomprendere nel monte ferie anche le giornate di riposo settimanale, che per definizione non costituiscono tempo di lavoro e non danno luogo a percezione delle indennità collegate alla prestazione neppure nei periodi di ordinario servizio. L'interpretazione proposta dal ricorrente produrrebbe effetti distorsivi: il lavoratore, durante il periodo feriale, percepirebbe un trattamento economico più elevato di quello ordinariamente maturato nei periodi di attività, giacché l'indennità per ferie verrebbe calcolata anche su giorni in cui, se avesse lavorato, non avrebbe percepito alcuna voce aggiuntiva. Si realizzerebbe così un paradosso: la retribuzione feriale diverrebbe superiore a quella di lavoro effettivo, in palese contrasto con il principio, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, secondo cui il lavoratore in ferie deve trovarsi in una condizione economica sostanzialmente equivalente, e non certo migliorativa, rispetto a quella propria dei periodi di lavoro
(cfr. CGUE 15 settembre 2011, Williams, punto 21; CGUE 13 dicembre 2018, Hein, punto 44).
24.– Inoltre, se si adottasse la tesi dei ventotto giorni di ferie, si finirebbe per vanificare il senso qualitativo della direttiva. Il diritto alle ferie, come ha più volte sottolineato la citata giurisprudenza unionale, è volto ad assicurare al lavoratore un periodo effettivo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche: tale finalità trova piena realizzazione solo nella fruizione di settimane complete di riposo dal lavoro, e non nella semplice sommatoria di giorni lavorativi. Ciò non significa, peraltro, che il lavoratore sia obbligato a fruire delle ferie esclusivamente per blocchi settimanali: la titolarità soggettiva del diritto gli consente di concordarne con il datore di lavoro anche una fruizione frazionata in giornate singole. Resta però fermo che, sul piano sovranazionale, la “settimana” costituisce il parametro minimo e inderogabile di garanzia, al quale va rapportata la misura complessiva del diritto.
25.– Infine è necessario osservare che la tesi del ricorrente, secondo cui la tutela comunitaria coprirebbe 28 giorni lavorativi, si scontra irrimediabilmente con la previsione dell'art. 31 CCNL, che – se interpretato come vorrebbe il ricorrente – assegnerebbe ai lavoratori un numero di giorni di ferie (25) inferiore al minimo
8 comunitario, con una grave violazione, ancora più marcata per il personale con minore anzianità cui spettano 20 giorni lavorativi, che deve essere recisamente esclusa (e nemmeno è sostenuta nel presente giudizio);
14. quanto al criterio di calcolo della media, la Corte di Giustizia ha chiarito che la retribuzione feriale deve includere gli elementi variabili in misura rappresentativa del trattamento ordinario (CGUE, Williams, C-155/10; Hein, C-385/17) e, in applicazione di tale principio, la giurisprudenza nazionale ha individuato nella media dei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie la formula più idonea a riflettere il trattamento effettivo del lavoratore (cfr. Cass. 20216/2022; 14089/2024), consentendo di accertare la reale consistenza delle indennità collegate alla prestazione;
15. per tutto quanto sin qui esposto, devono computate, nella retribuzione spettante per i periodi di ferie annuali, l'indennità di utilizzazione professionale (per la parte variabile), il compenso per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta per vetture eccedenti e le provvigioni per la vendita dei titoli di viaggio a bordo treno trattandosi di emolumenti intrinsecamente connessi alle mansioni tipiche del personale viaggiante e corrisposti con regolarità nel corso del rapporto;
16. la retribuzione media da riconoscere per ciascuna giornata di ferie dovrà essere determinata prendendo a riferimento la sommatoria dei compensi effettivamente percepiti a tali titoli nei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie, rapportata al numero delle giornate di lavoro svolte nello stesso periodo, con detrazione dell'importo fisso giornaliero di € 4,50 già corrisposto e il divisore da utilizzare è costituito dal numero delle presenze effettive in servizio, non ritenendosi corretto il criterio prospettato dalla convenuta, che pretende di applicare il divisore convenzionale di 26 previsto dall'art. 68 CCNL: come chiarito da numerose decisioni di merito (App. Milano, 28 gennaio 2025, n. 946; App. Milano, 24 giugno 2025, n.
535; App. Venezia, 28 febbraio 2025, n. 47; App. Torino, 9 dicembre 2024, n. 463), infatti, tale divisore riguarda la sola retribuzione fissa (minimo contrattuale, aumenti di anzianità, assegni ad personam, salario professionale) e non può estendersi agli elementi variabili, i quali maturano esclusivamente in caso di effettiva prestazione;
17.
9 i conteggi depositati dai ricorrenti su odine del Tribunale, non contestati dalla convenuta, risultano conformi ai principi e ai criteri sopra illustrati e pertanto possono essere posti a base della presente decisione;
18. le spese di lite debbono essere poste a carico della società convenuta in considerazione della sua prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 con gli aumenti ex art. 4 commi 1 bis e 2, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta il diritto dei ricorrenti al computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, del compenso per assenza dalla residenza, dell'intera indennità di utilizzazione/condotta, dell'indennità di scorta per vetture eccedenti e delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno nei termini sopra precisati;
condanna parte convenuta a pagare ad euro 4356, 14 lordi oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
a euro 3733, 60 lordi oltre Parte_2 rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
a euro 4512, 61 lordi oltre Parte_3 rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
a euro 2614,55 lordi oltre Parte_4 rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
a euro 2732, 81 lordi oltre rivalutazione Parte_5 monetaria e gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna la società convenuta rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 6565 oltre al 15% rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e c.u. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Torino, 26 settembre 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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