Art. 11.
L'Istituto, che ha sede in Roma, e' amministrato da un Consiglio centrale composto di undici cancellieri segretari giudiziari, dei quali sei di grado non inferiore all'ottavo.
Possono far parte del Consiglio centrale anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, purche' soci permanenti dell'Istituto.
Esercitano le funzioni di revisori dei conti tre cancellieri o segretari giudiziari di grado non inferiore all'ottavo.
I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.
L'Istituto, che ha sede in Roma, e' amministrato da un Consiglio centrale composto di undici cancellieri segretari giudiziari, dei quali sei di grado non inferiore all'ottavo.
Possono far parte del Consiglio centrale anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, purche' soci permanenti dell'Istituto.
Esercitano le funzioni di revisori dei conti tre cancellieri o segretari giudiziari di grado non inferiore all'ottavo.
I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.