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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1325/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice Monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1325 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
– CF – rappresentato e difeso da sé medesimo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Piazza della Repubblica, n. 7 88046
Lamezia Terme;
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona del suo Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in
Catanzaro;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente in previsione dell'udienza cartolare dell'11 marzo 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 16 dicembre 2024, l'avv. , rappresentato e Parte_1 difeso da sé medesimo, proponeva ricorso in opposizione avverso il decreto di pagamento degli onorari spettanti al difensore, emesso ai sensi degli artt.82, 83 e 168 del DPR N.115 del 2002, nell'ambito del procedimento penale n. 389/2020 R.G.N.R.- n.1064/2021 R.G.T. (poi diventato, per effetto di stralcio di posizione processuale e nuovo decreto di citazione diretta a giudizio, n.1432/2023 R.G.N.R.-n.1211/2023
R.G.T.), dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Rosario ARACRI, depositato in data 13 novembre 2024 e notificato in data 20 novembre 2024, con il quale il predetto Giudice aveva liquidato la somma di € 315,33 per onorario, oltre spese generali, Iva e CAP come per legge, riconoscendo la sola fase di studio nella misura corrispondente appena citata, tenuto conto dei valori medi di tariffa ma escludendo – a suo modo di vedere, del tutto inspiegabilmente - la dovuta fase introduttiva, per i motivi di seguito esplicitati.
Premetteva, intanto – in punto di fatto – di avere assunto la qualità di difensore di fiducia di - CP_2
C.F. - nata in [...] il [...], residente in [...]
1 55, imputata nel procedimento penale n.389/2020 R.G.N.R.-n.1064/2021 R.G.T. (poi diventato, per le suddette ragioni, n.1432/2023 R.G.N.R.-n.1211/2023 R.G.T.), ammessa al gratuito patrocinio con provvedimento del
15 novembre 2020 del G.I.P. presso il Tribunale di Lamezia Terme, Dott.ssa Emma SONNI, con decreto n.
373/20 R.G. Gratuito Patrocinio:
-che, all'udienza del 21 ottobre 2024, era stato reso edotto dell'avvenuta revoca della nomina da parte della propria assistita;
- che, fino ad allora, il ricorrente aveva sollevato eccezioni riguardanti la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, sia nel primo procedimento n.1064/2021 R.G.T. (udienza del 20.04.2022-22.05.2023), sia in quello successivo n.1213/2023 R.G.T. come premesso sorto a seguito dello stralcio della posizione processuale della propria assistita, disposto dallo stesso Giudice Monocratico, nel primo, a seguito dell'accoglimento delle richieste avanzate dal difensore;
- che, in conseguenza dell'attività prestata, era stata presentata, in data 28 ottobre 2024, istanza di liquidazione dei compensi per l'attività defensionale svolta, per le fasi di studio - per € 315,34 – ed introduttiva per €
378,00, indicando i valori medi, con riduzione di 1/3 per effetto del gratuito patrocinio ex art. 106 bis DPR
n.115 del 2002 e - quindi - complessivamente era stata domandata la liquidazione della somma di € 693,34 oltre accessori di legge (totale 829,23; IVA non dovuta per appartenenza al regime fiscale forfettario);
- che, il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Rosario ARACRI, aveva liquidato la complessiva somma di € 315,33 per onorario, oltre spese generali Iva e CPA come per legge, riconoscendo la sola fase di studio, tenuto conto dei valori medi di tariffa, ma escludendo la fase introduttiva;
-che, ai fini della presentazione del ricorso, il difensore aveva presentato richiesta di copie di tutti i verbali di udienza, sia relativi al procedimento n.1064/2021 R.G.T., sia che a quello successivamente sorto per effetto di stralcio processuale;
- che, successivamente, all'Ufficio copie del Tribunale Penale di Lamezia Terme, Sezione dibattimentale, era stato riferito al ricorrente che il primo fascicolo del dibattimento era stato restituito all'Ufficio di Procura e che, pertanto, era possibile consegnare solo le copie relative ai verbali del procedimento n.1211/2021 R.G.T. (vedi in allegato);
- che dopo diversi accessi effettuati in Procura della Repubblica di Lamezia Terme, anche nell'attualità non era stato possibile rinvenire il formato per il dibattimento che, secondo la Procura, esaurite tutte le ricerche, sarebbe stato restituito alla Cancelleria del dibattimento.
Tutto ciò premesso in punto di ricostruzione del fatto, il ricorrente difensore proponeva opposizione avverso il detto decreto di liquidazione per i seguenti motivi di diritto.
Premessa la corretta collocazione in rito sotto l'egida del procedimento sommario di cognizione ex art. 281 decies ss. c.p.c. anche sulla scorta dall'art. 15 del D.lgs. n.150/2011 – sul quale non sorge effettiva contestazione - ed una volta correttamente ritenuta la competenza funzionale dello scrivente Presidente del
Tribunale, evidenziava che il decreto impugnato, così si esprimeva nella parte di più compiuto interesse:
“RILEVATO che deve procedersi alla liquidazione della fase di studio in misura pari ai valori medi, rilevato che la causa ha richiesto lo studio approfondito delle tematiche in esame e in ragione dell'attività svolta (eccezioni preliminari). Nessuna liquidazione è invece dovuta per la fase introduttiva atteso che non è stata svolta alcuna attività processuale ricollegabile alla suddetta fase.”
2 Con la conseguenza che il Giudice, dopo aver riconosciuto l'attività difensiva relativa alle eccezioni preliminari avanzate, erroneamente, la ricomprendeva nella fase di studio (disponendo la liquidazione finale di € 315,33 oltre accessori di legge) contrariamente a quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lett. b) del DM 55 del 2014 e ss. mod. (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), nella parte in cui si affermava - pacificamente – che rientravano ed erano comprese nella fase introduttiva del giudizio
“istanze, richieste…omissis”, in perfetta corrispondenza a quanto richiesto dal ricorrente in sede di presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi (vedi ricorso in atti).
Le eccezioni o richieste – sosteneva - non erano ricomprese nell'elenco previsto dall'art.12, comma 3, lett. a) che, per la fase di studio così statuiva: “l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva.
La fase di studio riguardava – esclusivamente - tutte quelle attività che di fatto esulavano da attività strettamente processuale e svolte, dunque, in udienza, come le eccezioni preliminari, che rientravano, senza dubbio, nella fase introduttiva del giudizio (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
In ogni caso – soggiungeva il ricorrente - egli aveva diritto di ottenere la liquidazione dei compensi anche per la fase introduttiva indipendentemente dalle eccezioni preliminari avanzate e riconosciute dal Giudice, in ragione del fatto che aveva comunque esaminato gli atti introduttivi del giudizio;
sul punto, richiamava l'ordinanza della Corte di Cassazione n.5807 del 5 marzo 2024, con la quale si era infatti ritenuto che la fase introduttiva deve comunque essere riconosciuta quando il difensore d'ufficio dell'imputato deve esaminare gli atti introduttivi del giudizio, che consistono non solo nella notificazione dell'atto di citazione, ma anche nella costituzione del fascicolo per il dibattimento e nell'esame della lista testimoniale.
Non vi erano – pertanto - ragioni giuridiche ostative per non applicare tale principio anche al caso di specie, non rilevando la natura della difesa (fiduciaria o meno), quanto - al contrario - il tipo di attività difensiva posta in essere.
L'attività espletata era certamente di particolare pregio, anche in considerazione del fatto che tutte le eccezioni avanzate erano state sempre accolte dal Giudicante, il quale - sebbene non avesse valutato correttamente l'inquadramento dell'attività svolta nella fase prevista dal DM 55 del 2014 (e ss. modificazioni) – aveva infatti liquidato la (sola) fase di studio tenendo conto dei valori medi e – dunque – riconoscendo (almeno sul punto in maniera adeguata), il valore della prestazione professionale, quanto meno come base di valutazione
(parametri di riferimento), sebbene concretizzatasi in una liquidazione che reputava simbolica.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione e Giudice designandi, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., volesse fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando al convenuto congruo termine per la sua costituzione, invitando il , in persona del Ministro Pro Controparte_1
Tempore, C.F con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, a costituirsi non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 281 undecies, c.p.c., e a comparire all'udienza fissata dinanzi al Giudice designato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine predetto, e comunque oltre dieci giorni prima
3 dell'udienza, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 281 undecies, commi 3 e 4 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di liquidazione, disporne l'annullamento e/o la riforma in ragione dell'epurazione delle fasi introduttiva e – conseguentemente - liquidare in favore del ricorrente la somma richiesta con l'istanza di liquidazione, ovvero € 693,34, oltre accessori di legge o, in subordine, la somma che sarà ritenuta di giustizia secondo le previsioni del DM 55 del 2014;
-Porre a carico dell'Erario, il pagamento delle somme liquidate;
-Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio e rimaneva pertanto contumace.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto e nella sua veste di Giudice Monocratico funzionalmente deputato alla trattazione della presente controversia, disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c., una volta esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 3 marzo 2025 in previsione della successiva udienza cartolare dell'11 marzo
2025 a cura della sola parte ricorrente e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, precisava le conclusioni nei termini di cui in premessa e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione – in esito ed una volta dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti - disponeva dunque in conformità.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La parte ricorrente ha infatti impugnato il decreto di pagamento degli onorari spettanti al difensore, emesso ai sensi degli artt.82,83 e 168 del DPR N.115 del 2002, nell'ambito del procedimento penale n.389/2020
R.G.N.R.- n.1064/2021 R.G.T. (poi diventato, per effetto di stralcio di posizione processuale e nuovo decreto di citazione diretta a giudizio, n.1432/2023 R.G.T.), dal Tribunale di Lamezia Terme, in CodiceFiscale_3 composizione monocratica, nella persona del Dott. Rosario ARACRI, depositato in data 13 novembre 2024 e notificato in data 20 novembre 2024, con il quale il Giudice ha liquidato la somma di € 315,33 per onorario, oltre accessori, riconoscendo la sola fase di studio nella misura corrispondente appena citata e tenuto conto dei valori medi di tariffa ma escludendo – a suo modo di vedere, del tutto inspiegabilmente - la dovuta fase introduttiva.
Rileva lo scrivente che alcuni aspetti giuridici dello stesso decreto in esame appaiono intangibili, dal momento che il Giudice Monocratico Penale – pur nell'individuazione della liquidazione della sola fase di studio per i motivi indicati – ha poi, senza contestazione del resistente (come premesso rimasto contumace), CP_1 applicato i valori medi;
analogamente è stata correttamente applicata la riduzione di 1/3 in applicazione del disposto di cui all'art. 106 bis del DPR n.115 del 2002, stante la pregressa e pacifica ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato (vedi decreto in atti, emesso in data 7 dicembre 2020 con annotazione in calce all'istanza di ammissione da parte del GIP, dott.ssa SONNI;
decreto poi depositato in data
15 dicembre 2020).
4 Il ricorrente dubita – in sostanza, e lamenta - la mancata liquidazione, ovviamente sempre ai valori medi già riconosciuti dal Giudice Monocratico, della fase introduttiva del giudizio, dal momento che – per come affermato dallo stesso Giudice – il difensore non avrebbe svolto nel processo attività riconducibile alla relativa fase
“Nessuna liquidazione è invece dovuta per la fase introduttiva atteso che non è stata svolta alcuna attività processuale ricollegabile alla suddetta fase” ; vedi decreto impugnato;
in atti).
Al contrario va condiviso quanto affermato dal ricorrente, nella parte in cui ha documentato – con la produzione dei relativi verbali – di aver sollevato eccezioni – accolte - riguardanti la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, sia nel primo procedimento n.1064/2021 R.G.T. (udienza del 20.04.2022-22.05.2023), sia in quello successivo n.1213/2023 R.G.T. sorto – come già detto - per effetto dello stralcio processuale della posizione dell'imputata disposto, dal medesimo Dott. ARACRI. CP_2
Ed allora, per come si legge nell'art. 12, comma 3°, lett. b) del DM citato, comprensivo delle successive modifiche evolutive;
norma a sua volta contenuta nel capo III, rubricato “Disposizioni concernenti l'attività penale”, fanno parte della fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze, richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”, deve affermarsi che non solo il ricorrente ha documentato di essere stato incaricato della difesa di fiducia sin dalle prime fasi del processo – tanto che, non a caso, l'ammissione al gratuito patrocinio era stata disposta dal GIP – ma di essere stato revocato all'udienza del 21 ottobre 2024.
Sino ad allora – oltre ad occuparsi delle fasi iniziali del processo – aveva allora sollevato eccezioni riguardanti la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, sia nel primo procedimento n.1064/2021 R.G.T. (udienza del 20.04.2022-22.05.2023), sia in quello successivo n.1213/2023 R.G.T. come premesso sorto a seguito dello stralcio della posizione processuale della propria assistita, e di avere pertanto anche presentato apposite istanze ragion per cui compete senza dubbio la liquidazione della relativa fase processuale, in precedenza esclusa.
Va pertanto liquidata la somma per come richiesta - € 693,33 – tenuto conto della fase introduttiva nella misura aggiuntiva di € 567,00, con riduzione per il gratuito patrocinio.
Sussistono giusti motivi – rappresentati dalla natura della controversia, della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, dal mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistente – per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento degli onorari emesso dal
Tribunale Penale Monocratico di Lamezia Terme in data 13 novembre 2024, RIDETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF - nel procedimento penale in Parte_1 C.F._1 oggetto, nella misura complessiva pari ad € 693,33, oltre accessori di legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 11/03/2025.
5 Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice Monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1325 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
– CF – rappresentato e difeso da sé medesimo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Piazza della Repubblica, n. 7 88046
Lamezia Terme;
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona del suo Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in
Catanzaro;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente in previsione dell'udienza cartolare dell'11 marzo 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 16 dicembre 2024, l'avv. , rappresentato e Parte_1 difeso da sé medesimo, proponeva ricorso in opposizione avverso il decreto di pagamento degli onorari spettanti al difensore, emesso ai sensi degli artt.82, 83 e 168 del DPR N.115 del 2002, nell'ambito del procedimento penale n. 389/2020 R.G.N.R.- n.1064/2021 R.G.T. (poi diventato, per effetto di stralcio di posizione processuale e nuovo decreto di citazione diretta a giudizio, n.1432/2023 R.G.N.R.-n.1211/2023
R.G.T.), dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Rosario ARACRI, depositato in data 13 novembre 2024 e notificato in data 20 novembre 2024, con il quale il predetto Giudice aveva liquidato la somma di € 315,33 per onorario, oltre spese generali, Iva e CAP come per legge, riconoscendo la sola fase di studio nella misura corrispondente appena citata, tenuto conto dei valori medi di tariffa ma escludendo – a suo modo di vedere, del tutto inspiegabilmente - la dovuta fase introduttiva, per i motivi di seguito esplicitati.
Premetteva, intanto – in punto di fatto – di avere assunto la qualità di difensore di fiducia di - CP_2
C.F. - nata in [...] il [...], residente in [...]
1 55, imputata nel procedimento penale n.389/2020 R.G.N.R.-n.1064/2021 R.G.T. (poi diventato, per le suddette ragioni, n.1432/2023 R.G.N.R.-n.1211/2023 R.G.T.), ammessa al gratuito patrocinio con provvedimento del
15 novembre 2020 del G.I.P. presso il Tribunale di Lamezia Terme, Dott.ssa Emma SONNI, con decreto n.
373/20 R.G. Gratuito Patrocinio:
-che, all'udienza del 21 ottobre 2024, era stato reso edotto dell'avvenuta revoca della nomina da parte della propria assistita;
- che, fino ad allora, il ricorrente aveva sollevato eccezioni riguardanti la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, sia nel primo procedimento n.1064/2021 R.G.T. (udienza del 20.04.2022-22.05.2023), sia in quello successivo n.1213/2023 R.G.T. come premesso sorto a seguito dello stralcio della posizione processuale della propria assistita, disposto dallo stesso Giudice Monocratico, nel primo, a seguito dell'accoglimento delle richieste avanzate dal difensore;
- che, in conseguenza dell'attività prestata, era stata presentata, in data 28 ottobre 2024, istanza di liquidazione dei compensi per l'attività defensionale svolta, per le fasi di studio - per € 315,34 – ed introduttiva per €
378,00, indicando i valori medi, con riduzione di 1/3 per effetto del gratuito patrocinio ex art. 106 bis DPR
n.115 del 2002 e - quindi - complessivamente era stata domandata la liquidazione della somma di € 693,34 oltre accessori di legge (totale 829,23; IVA non dovuta per appartenenza al regime fiscale forfettario);
- che, il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Rosario ARACRI, aveva liquidato la complessiva somma di € 315,33 per onorario, oltre spese generali Iva e CPA come per legge, riconoscendo la sola fase di studio, tenuto conto dei valori medi di tariffa, ma escludendo la fase introduttiva;
-che, ai fini della presentazione del ricorso, il difensore aveva presentato richiesta di copie di tutti i verbali di udienza, sia relativi al procedimento n.1064/2021 R.G.T., sia che a quello successivamente sorto per effetto di stralcio processuale;
- che, successivamente, all'Ufficio copie del Tribunale Penale di Lamezia Terme, Sezione dibattimentale, era stato riferito al ricorrente che il primo fascicolo del dibattimento era stato restituito all'Ufficio di Procura e che, pertanto, era possibile consegnare solo le copie relative ai verbali del procedimento n.1211/2021 R.G.T. (vedi in allegato);
- che dopo diversi accessi effettuati in Procura della Repubblica di Lamezia Terme, anche nell'attualità non era stato possibile rinvenire il formato per il dibattimento che, secondo la Procura, esaurite tutte le ricerche, sarebbe stato restituito alla Cancelleria del dibattimento.
Tutto ciò premesso in punto di ricostruzione del fatto, il ricorrente difensore proponeva opposizione avverso il detto decreto di liquidazione per i seguenti motivi di diritto.
Premessa la corretta collocazione in rito sotto l'egida del procedimento sommario di cognizione ex art. 281 decies ss. c.p.c. anche sulla scorta dall'art. 15 del D.lgs. n.150/2011 – sul quale non sorge effettiva contestazione - ed una volta correttamente ritenuta la competenza funzionale dello scrivente Presidente del
Tribunale, evidenziava che il decreto impugnato, così si esprimeva nella parte di più compiuto interesse:
“RILEVATO che deve procedersi alla liquidazione della fase di studio in misura pari ai valori medi, rilevato che la causa ha richiesto lo studio approfondito delle tematiche in esame e in ragione dell'attività svolta (eccezioni preliminari). Nessuna liquidazione è invece dovuta per la fase introduttiva atteso che non è stata svolta alcuna attività processuale ricollegabile alla suddetta fase.”
2 Con la conseguenza che il Giudice, dopo aver riconosciuto l'attività difensiva relativa alle eccezioni preliminari avanzate, erroneamente, la ricomprendeva nella fase di studio (disponendo la liquidazione finale di € 315,33 oltre accessori di legge) contrariamente a quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lett. b) del DM 55 del 2014 e ss. mod. (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), nella parte in cui si affermava - pacificamente – che rientravano ed erano comprese nella fase introduttiva del giudizio
“istanze, richieste…omissis”, in perfetta corrispondenza a quanto richiesto dal ricorrente in sede di presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi (vedi ricorso in atti).
Le eccezioni o richieste – sosteneva - non erano ricomprese nell'elenco previsto dall'art.12, comma 3, lett. a) che, per la fase di studio così statuiva: “l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva.
La fase di studio riguardava – esclusivamente - tutte quelle attività che di fatto esulavano da attività strettamente processuale e svolte, dunque, in udienza, come le eccezioni preliminari, che rientravano, senza dubbio, nella fase introduttiva del giudizio (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
In ogni caso – soggiungeva il ricorrente - egli aveva diritto di ottenere la liquidazione dei compensi anche per la fase introduttiva indipendentemente dalle eccezioni preliminari avanzate e riconosciute dal Giudice, in ragione del fatto che aveva comunque esaminato gli atti introduttivi del giudizio;
sul punto, richiamava l'ordinanza della Corte di Cassazione n.5807 del 5 marzo 2024, con la quale si era infatti ritenuto che la fase introduttiva deve comunque essere riconosciuta quando il difensore d'ufficio dell'imputato deve esaminare gli atti introduttivi del giudizio, che consistono non solo nella notificazione dell'atto di citazione, ma anche nella costituzione del fascicolo per il dibattimento e nell'esame della lista testimoniale.
Non vi erano – pertanto - ragioni giuridiche ostative per non applicare tale principio anche al caso di specie, non rilevando la natura della difesa (fiduciaria o meno), quanto - al contrario - il tipo di attività difensiva posta in essere.
L'attività espletata era certamente di particolare pregio, anche in considerazione del fatto che tutte le eccezioni avanzate erano state sempre accolte dal Giudicante, il quale - sebbene non avesse valutato correttamente l'inquadramento dell'attività svolta nella fase prevista dal DM 55 del 2014 (e ss. modificazioni) – aveva infatti liquidato la (sola) fase di studio tenendo conto dei valori medi e – dunque – riconoscendo (almeno sul punto in maniera adeguata), il valore della prestazione professionale, quanto meno come base di valutazione
(parametri di riferimento), sebbene concretizzatasi in una liquidazione che reputava simbolica.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione e Giudice designandi, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., volesse fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando al convenuto congruo termine per la sua costituzione, invitando il , in persona del Ministro Pro Controparte_1
Tempore, C.F con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, a costituirsi non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 281 undecies, c.p.c., e a comparire all'udienza fissata dinanzi al Giudice designato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine predetto, e comunque oltre dieci giorni prima
3 dell'udienza, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 281 undecies, commi 3 e 4 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di liquidazione, disporne l'annullamento e/o la riforma in ragione dell'epurazione delle fasi introduttiva e – conseguentemente - liquidare in favore del ricorrente la somma richiesta con l'istanza di liquidazione, ovvero € 693,34, oltre accessori di legge o, in subordine, la somma che sarà ritenuta di giustizia secondo le previsioni del DM 55 del 2014;
-Porre a carico dell'Erario, il pagamento delle somme liquidate;
-Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio e rimaneva pertanto contumace.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto e nella sua veste di Giudice Monocratico funzionalmente deputato alla trattazione della presente controversia, disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c., una volta esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 3 marzo 2025 in previsione della successiva udienza cartolare dell'11 marzo
2025 a cura della sola parte ricorrente e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, precisava le conclusioni nei termini di cui in premessa e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione – in esito ed una volta dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti - disponeva dunque in conformità.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La parte ricorrente ha infatti impugnato il decreto di pagamento degli onorari spettanti al difensore, emesso ai sensi degli artt.82,83 e 168 del DPR N.115 del 2002, nell'ambito del procedimento penale n.389/2020
R.G.N.R.- n.1064/2021 R.G.T. (poi diventato, per effetto di stralcio di posizione processuale e nuovo decreto di citazione diretta a giudizio, n.1432/2023 R.G.T.), dal Tribunale di Lamezia Terme, in CodiceFiscale_3 composizione monocratica, nella persona del Dott. Rosario ARACRI, depositato in data 13 novembre 2024 e notificato in data 20 novembre 2024, con il quale il Giudice ha liquidato la somma di € 315,33 per onorario, oltre accessori, riconoscendo la sola fase di studio nella misura corrispondente appena citata e tenuto conto dei valori medi di tariffa ma escludendo – a suo modo di vedere, del tutto inspiegabilmente - la dovuta fase introduttiva.
Rileva lo scrivente che alcuni aspetti giuridici dello stesso decreto in esame appaiono intangibili, dal momento che il Giudice Monocratico Penale – pur nell'individuazione della liquidazione della sola fase di studio per i motivi indicati – ha poi, senza contestazione del resistente (come premesso rimasto contumace), CP_1 applicato i valori medi;
analogamente è stata correttamente applicata la riduzione di 1/3 in applicazione del disposto di cui all'art. 106 bis del DPR n.115 del 2002, stante la pregressa e pacifica ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato (vedi decreto in atti, emesso in data 7 dicembre 2020 con annotazione in calce all'istanza di ammissione da parte del GIP, dott.ssa SONNI;
decreto poi depositato in data
15 dicembre 2020).
4 Il ricorrente dubita – in sostanza, e lamenta - la mancata liquidazione, ovviamente sempre ai valori medi già riconosciuti dal Giudice Monocratico, della fase introduttiva del giudizio, dal momento che – per come affermato dallo stesso Giudice – il difensore non avrebbe svolto nel processo attività riconducibile alla relativa fase
“Nessuna liquidazione è invece dovuta per la fase introduttiva atteso che non è stata svolta alcuna attività processuale ricollegabile alla suddetta fase” ; vedi decreto impugnato;
in atti).
Al contrario va condiviso quanto affermato dal ricorrente, nella parte in cui ha documentato – con la produzione dei relativi verbali – di aver sollevato eccezioni – accolte - riguardanti la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, sia nel primo procedimento n.1064/2021 R.G.T. (udienza del 20.04.2022-22.05.2023), sia in quello successivo n.1213/2023 R.G.T. sorto – come già detto - per effetto dello stralcio processuale della posizione dell'imputata disposto, dal medesimo Dott. ARACRI. CP_2
Ed allora, per come si legge nell'art. 12, comma 3°, lett. b) del DM citato, comprensivo delle successive modifiche evolutive;
norma a sua volta contenuta nel capo III, rubricato “Disposizioni concernenti l'attività penale”, fanno parte della fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze, richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”, deve affermarsi che non solo il ricorrente ha documentato di essere stato incaricato della difesa di fiducia sin dalle prime fasi del processo – tanto che, non a caso, l'ammissione al gratuito patrocinio era stata disposta dal GIP – ma di essere stato revocato all'udienza del 21 ottobre 2024.
Sino ad allora – oltre ad occuparsi delle fasi iniziali del processo – aveva allora sollevato eccezioni riguardanti la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, sia nel primo procedimento n.1064/2021 R.G.T. (udienza del 20.04.2022-22.05.2023), sia in quello successivo n.1213/2023 R.G.T. come premesso sorto a seguito dello stralcio della posizione processuale della propria assistita, e di avere pertanto anche presentato apposite istanze ragion per cui compete senza dubbio la liquidazione della relativa fase processuale, in precedenza esclusa.
Va pertanto liquidata la somma per come richiesta - € 693,33 – tenuto conto della fase introduttiva nella misura aggiuntiva di € 567,00, con riduzione per il gratuito patrocinio.
Sussistono giusti motivi – rappresentati dalla natura della controversia, della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, dal mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistente – per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento degli onorari emesso dal
Tribunale Penale Monocratico di Lamezia Terme in data 13 novembre 2024, RIDETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF - nel procedimento penale in Parte_1 C.F._1 oggetto, nella misura complessiva pari ad € 693,33, oltre accessori di legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 11/03/2025.
5 Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
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