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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 02/02/2026, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1413/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4501/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480134061 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 961/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 12.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento n. 2480134061, relativo a Ta.Ri e TEFA anno 2022. --------------------------------------------------- Assumeva di non essere proprietario dell'immobile in Indirizzo_1
per averlo venduto il 14.5.2019 a Nominativo_1, che aveva sin d'allora provveduto al pagamento della tassa, come richiesto dal Comune. Rilevava la discrasia dell'indirizzo di Indirizzo_1, riportato nella raccomandata e ove egli ricorrente non più risiedeva sin dalla vendita e quello corretto di Indirizzo_2, indicato nel bollettino accluso;
eccepiva l'infondatezza del preteso pagamento della tassa, già pagata dall'acquirente, e il difetto di presupposto soggettivo. -------- Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato. ----------------- Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio solo in data 20.1.2026 e, dunque, nell'imminenza dell'odierna udienza con controdeduzioni con cui contestava l'assunto del ricorrente e sosteneva la legittimità della pretesa per omessa presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza. --------------------------------------------- Con successiva memoria il ricorrente, nel chiedere lo stralcio dell'atto di costituzione del Comune, perché tardiva, si riportava a quanto dedotto in ricorso, depositava istanza di autotutela a suo tempo inoltrata con allegato l'atto di compravendita ed insisteva nelle già rese conclusioni. All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il procuratore del ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. ------------------------ Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 20.1.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione e, pertanto, non si terrà conto delle controdeduzioni e produzione documentale. Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. ------------------------------ Il ricorrente ha prodotto documentazione afferente all'avvenuto trasferimento dell'immobile (v. atto Not. Nominativo_2 14.5.2019, Rep. 1927/1013) e ai due pagamenti eseguiti dall'acquirente per la Ta.Ri 2022. Ebbene, a prescindere dall'omessa presentazione della richiesta di cessazione, agli atti si rinviene la copia dell'atto notarile di trasferimento e degli avvisi di pagamento con le relative ricevute a nome dell'acquirente, dal che si evince che per lo stesso immobile era stata già pagata la tassa come richiesta;
tali atti comprovano da un lato la cessazione del possesso (v. atto compravendita, art. 7) e dall'altro che la tassa era stata assolta dall'acquirente. Ciò, secondo un indirizzo giurisprudenziale che questo Giudice condivide, integra l'ipotesi di non debenza della tassa richiesta. --------------------------------------- Conclusivamente, il ricorso è accolto;
le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico del Comune intimato e liquidate come in dispositivo.
PP.. QQ.. MM.. la Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 250,00, oltre rimborso CU, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria. ------ Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Est.
PP IA MP
firmato digitalmente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4501/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480134061 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 961/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 12.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento n. 2480134061, relativo a Ta.Ri e TEFA anno 2022. --------------------------------------------------- Assumeva di non essere proprietario dell'immobile in Indirizzo_1
per averlo venduto il 14.5.2019 a Nominativo_1, che aveva sin d'allora provveduto al pagamento della tassa, come richiesto dal Comune. Rilevava la discrasia dell'indirizzo di Indirizzo_1, riportato nella raccomandata e ove egli ricorrente non più risiedeva sin dalla vendita e quello corretto di Indirizzo_2, indicato nel bollettino accluso;
eccepiva l'infondatezza del preteso pagamento della tassa, già pagata dall'acquirente, e il difetto di presupposto soggettivo. -------- Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato. ----------------- Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio solo in data 20.1.2026 e, dunque, nell'imminenza dell'odierna udienza con controdeduzioni con cui contestava l'assunto del ricorrente e sosteneva la legittimità della pretesa per omessa presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza. --------------------------------------------- Con successiva memoria il ricorrente, nel chiedere lo stralcio dell'atto di costituzione del Comune, perché tardiva, si riportava a quanto dedotto in ricorso, depositava istanza di autotutela a suo tempo inoltrata con allegato l'atto di compravendita ed insisteva nelle già rese conclusioni. All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il procuratore del ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. ------------------------ Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 20.1.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione e, pertanto, non si terrà conto delle controdeduzioni e produzione documentale. Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. ------------------------------ Il ricorrente ha prodotto documentazione afferente all'avvenuto trasferimento dell'immobile (v. atto Not. Nominativo_2 14.5.2019, Rep. 1927/1013) e ai due pagamenti eseguiti dall'acquirente per la Ta.Ri 2022. Ebbene, a prescindere dall'omessa presentazione della richiesta di cessazione, agli atti si rinviene la copia dell'atto notarile di trasferimento e degli avvisi di pagamento con le relative ricevute a nome dell'acquirente, dal che si evince che per lo stesso immobile era stata già pagata la tassa come richiesta;
tali atti comprovano da un lato la cessazione del possesso (v. atto compravendita, art. 7) e dall'altro che la tassa era stata assolta dall'acquirente. Ciò, secondo un indirizzo giurisprudenziale che questo Giudice condivide, integra l'ipotesi di non debenza della tassa richiesta. --------------------------------------- Conclusivamente, il ricorso è accolto;
le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico del Comune intimato e liquidate come in dispositivo.
PP.. QQ.. MM.. la Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 250,00, oltre rimborso CU, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria. ------ Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Est.
PP IA MP
firmato digitalmente