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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente e Relatore
GIBELLI PAOLO, Giudice
GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024GE0160828 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1157/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stato impugnato, per i motivi ivi dedotti, l'avviso di accertamento catastale GE0160828/2024 con cui era stata rettificata (da € 6.116,60 ad € 16.500,00) la rendita dell'immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Carasco, Indirizzo_1.c., identificato al catasto fabbricati al Dati catastali_1.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, chiedendone l'estinzione per cassata materia del contendere in quanto, nelle more, è intervenuta la stipulazione di un accordo conciliativo inter partes.
L'accordo in questione è stato versato agli atti del giudizio da entrambe le parti in causa.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le parti in causa hanno depositato l'atto di conciliazione fuori udienza perfezionatosi sulla base della proposta formulata dall'Ufficio in data 25 febbraio 2025.
L'Agenzia delle entrate chiede che, alla luce di tale sopravvenienza, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
la spontanea produzione di copia dell'atto di conciliazione equivale ad adesione implicita della parte ricorrente.
Preso atto di tali risultanze, non resta che dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Le spese del giudizio vanno compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione 3, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente e Relatore
GIBELLI PAOLO, Giudice
GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024GE0160828 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1157/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stato impugnato, per i motivi ivi dedotti, l'avviso di accertamento catastale GE0160828/2024 con cui era stata rettificata (da € 6.116,60 ad € 16.500,00) la rendita dell'immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Carasco, Indirizzo_1.c., identificato al catasto fabbricati al Dati catastali_1.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, chiedendone l'estinzione per cassata materia del contendere in quanto, nelle more, è intervenuta la stipulazione di un accordo conciliativo inter partes.
L'accordo in questione è stato versato agli atti del giudizio da entrambe le parti in causa.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le parti in causa hanno depositato l'atto di conciliazione fuori udienza perfezionatosi sulla base della proposta formulata dall'Ufficio in data 25 febbraio 2025.
L'Agenzia delle entrate chiede che, alla luce di tale sopravvenienza, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
la spontanea produzione di copia dell'atto di conciliazione equivale ad adesione implicita della parte ricorrente.
Preso atto di tali risultanze, non resta che dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Le spese del giudizio vanno compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione 3, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.