Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 22104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22104 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13690/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13690 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alice Arnoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento del Ministro dell’interno K10/-OMISSIS- di diniego del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, let. f) l. 5 febbraio 1992, nr. 91, notificato in data 18 agosto 2022;
- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento collegato, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. TT IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione ), attesa la sussistenza di pregiudizî penali nei confronti di alcuni componenti del suo nucleo familiare (in particolare, maltrattamenti – art. 572 c.p. – e violazione degli obblighi di assistenza familiare – art. 570 c.p. – a carico dei genitori; varî reati contro il patrimonio – furti – a carico del fratello).
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando documenti.
3. All’udienza del 21 novembre 2025 il Collegio ha trattenuto il ricorso per la decisione.
4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare ad illustrare le varie censure formulate.
5. Con la prima doglianza viene lamentata la mancata notifica della comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241) e del preavviso di rigetto (art. 10- bis l. 241/1990).
6. La censura è infondata.
7. Da un lato, si osserva come non è dovuta la notifica di cui all’art. 7 l. 241/1990, trattandosi di procedimento ad istanza di parte: quest’ultima, con il deposito della richiesta, è ben consapevole dell’aver dato avvio ad un procedimento amministrativo (Tar Lazio, sez. IV, 31 marzo 2022, n. 3726).
8. Dall’altro, va osservato come l’amministrazione abbia correttamente notificato il preavviso di rigetto a mezzo degli strumenti informatici previsti dalla legge: il non aver tempestivamente preso visione dell’atto costituisce una negligenza inescusabile del privato che non infirma il provvedimento conclusivo (in termini, Tar Lazio, sez. V- bis , 29 aprile 2025, n. 8323).
9. Con il secondo motivo, invece, viene evidenziata l’illogicità della decisione, atteso che essa imputerebbe all’esponente le conseguenze negative discendenti da condotte altrui: peraltro, l’odierno ricorrente sarebbe stato persona offesa dei delitti ascritti ai suoi genitori, circostanza che confermerebbe la manifesta ingiustizia del rigetto.
10. Tale motivo è fondato nei termini che si vanno ad esporre.
11. Premessa in linea generale come la presenza di condanne a carico dei familiari del richiedente la cittadinanza può essere ostativa alla concessione della stessa (cfr. Tar Lazio, sez. V- bis , 9 marzo 2023, n. 3922), va rilevato come l’ampia discrezionalità di cui è attributaria l’amministrazione appare esser stata esercitata secondo modalità illegittime.
12. Invero, l’amministrazione ha preso atto del dato dell’esistenza delle condanne penali, senza verificare, nel concreto, se esso potesse fondare un giudizio negativo a carico dell’odierno ricorrente: orbene, dal complesso di elementi a disposizione del Collegio emerge come le condanne penali a carico dei genitori siano in realtà l’esito di procedimenti penali che vedevano l’interessato quale persona offesa. Orbene, appare controintuitivo ritenere pregiudizievole degli interessi di un soggetto un fatto di cui era «vittima»: d’altronde, neppure l’amministrazione fornisce una motivazione effettiva sul punto.
13. Analogamente, i precedenti a carico del fratello (unilaterale) non possono di per sé considerarsi ostativi: difatti, nel caso in esame, essi sono stati commessi da un soggetto che non appare presente sul territorio nazionale. Anche su tale circostanza oggettiva che caratterizza in maniera peculiare la vicenda all’odierno esame, l’amministrazione non ha preso espressa posizione, risultando pertanto carente la motivazione del rigetto.
14. Infine, quanto all’ulteriore argomento allegato dalla parte resistente circa i beneficî indiretti di cui potrebbero godere i familiari dalla concessione della cittadinanza all’odierno interessato (tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado come disposto dall’art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), va rilevato come esso si presenti contraddetto dalla concessione della cittadinanza alla sorella dell’esponente. Se da un lato le situazioni di fatto divergono (la sorella ha acquistato la cittadinanza ai sensi dell’art. 4, comma 2 l. 91/1992, essendo nata in [...] e avendovi quivi sempre risieduto, mentre l’interessato ha proposto domanda art. 9, comma 1, lett. f) l. 91/1992), dall’altro va osservato come il divieto di espulsione è ormai un dato acquisito per l’ordinamento giuridico italiano, avendo un familiare del nucleo già ottenuto la cittadinanza.
15. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso va accolto con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi alla luce della motivazione della presente sentenza.
16. Le spese, stante la natura del pronunciamento, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE TI, Presidente
TT IA, Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT IA | LE TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.