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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Dott. Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.1938 /2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARBIERI RICCARDO Parte_1
e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso e nello studio C.F._1 dell'avv. BARBIERI RICCARDO
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. SICA ELENA CP_1
e elettivamente domiciliato in AVVOCATURA INAIL BRESCIA presso lo studio dell'avv. SICA ELENA
Convenuto Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario, CP_1 entrambe respinte dall' , in relazione al decesso del marito , avvenuto ad Esine CP_1 Persona_1 il 24 maggio 2023 per «Shock settico;
insufficienza cardiorespiratoria;
collasso emodinamico irreversibile... Pregresso Stemi in cardiopatia post-infartuale; fistola enterocutanea in pregressa emicolectomia». Ad avviso della ricorrente, infatti, tale decesso era correlato ad un gravissimo infortunio lavorativo subito dal il 23 novembre 1990 che gli aveva determinato «paraplegia Per_1 con parziale conservazione della sensibilità da frattura vertebra C7 con livello neurologico TI», a seguito del quale l' gli aveva riconosciuto la rendita al 100% CP_1 La parte ricorrente ha evidenziato che la documentazione medica allegata e la perizia di parte attestavano che la tetraplegia derivata dall'infortunio lavorativo aveva agito come concausa del decesso. Si è tempestivamente costituito in giudizio Controparte_2
, contestando gli assunti della ricorrente, sottolineando
[...] la correttezza del proprio operato alla luce della valutazione medica che analiticamente richiamava . Espletata la consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo all'odierna pubblica udienza sulle conclusioni delle parti di cui agli atti introduttivi del giudizio.
***
Oggetto della presente vertenza è la verifica della sussistenza del nesso eziologico fra la condizione di tetraplegia del de cuius in conseguenza dell'infortunio sul lavoro riconosciuto dall' ed il CP_1 suo decesso, avvenuto per Shock settico;
insufficienza cardiorespiratoria;
collasso emodinamico irreversibile... Pregresso Stemi in cardiopatia post-infartuale; fistola enterocutanea in pregressa emicolectomia, affermato dalla ricorrente e negato dall' . CP_1
Il consulente tecnico di ufficio, esaminata la documentazione clinica disponibile, ha evidenziato quanto segue : “ Dalla documentazione presente agli atti si evince che era soggetto Persona_1
a frequenti infezioni delle vie urinarie, infezioni in corrispondenza delle ulcere da decubito con interessamento osseo del bacino, frequenti infezioni delle vie aeree verosimilmente favorite dall'immobilità e da un generalizzato stato di fragilità. È proprio il manifestarsi di un quadro polmonitico bilaterale che insorto nel corso del ricovero e refrattario alla terapia antibiotica impostata, esitato poi in insufficienza respiratoria, ha condotto il Paziente all'exitus. A tutto ciò si aggiungano inoltre le sopraggiunte complicanze di natura cardiologica, anch'esse molto probabilmente incidenti sul grave quadro clinico generale nonostante il trattamento farmacologico impostato. È ragionevole ipotizzare che se le medesime complicanze post chirurgiche infettive si fossero presentate in soggetto privo di un già preesistente stato di fragilità e compromissione globale, suscettibile a frequenti processi infettivi urinari, cutanei, respiratori dovuti inequivocabilmente agli esiti post infortunistici;
probabilmente la risposta terapeutica avrebbe potuto offrire maggiori probabilità di sopravvivenza nel medio termine, pur al netto della prognosi dovuta alla recente diagnosi di malattia oncologica intestinale. In sintesi, secondo il criterio del più probabile che non si ritiene ragionevolmente sostenibile la tesi per la quale lo stato di paraplegia con parziale conservazione della sensibilità da frattura vertebra C7 con livello neurologico TI e le numerose complicanze da essa derivate, è da assumere quale fattore di concausa del decesso del Sig. . Per_1
Le conclusioni del CTU, supportate da adeguata documentazione e motivazione ed esenti da vizi logici, in assenza di osservazioni dei consulenti di parte, possono essere fatte proprie da questo Giudice. Come noto in caso di morte del lavoratore a seguito d'infortunio o malattia professionale, ai familiari superstiti che ne facciano tempestiva richiesta spetta la rendita infortunistica anche qualora il danno infortunistico non sia stato l'unica causa del decesso, avendo concorso con altre patologie. Sicchè alla ricorrente compete sia la rendita ai superstiti sia l'assegno funerario ed ogni altra prestazione normativamente prevista dal T.U. ai sensi degli articoli 85, 105 e 134 T.U. n. 1124/65. Ne consegue che l' deve essere condannata al pagamento delle citate prestazioni. CP_1
Sugli arretrati competono i soli interessi legali ai sensi dell'art. 16 comma VI della Legge 30.12.1991 n. 412 con decorrenza dall'atto di messa in mora al saldo effettivo. Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, e le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, vanno fatte gravare sull' rimasto soccombente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara che l'infortunio subito da è stato la concausa Persona_1 del suo decesso;
per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della rendita ai superstiti, CP_1 dell'assegno funerario e di ogni altra prestazione normativamente prevista dal T.U. ai sensi degli articoli 85, 105 e 134 T.U. n. 1124/65, oltre agli interessi legali sugli arretrati;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario Pone a carico dell' in via definitiva le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Brescia il 27/10/2025 il Giudice del lavoro Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Dott. Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.1938 /2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARBIERI RICCARDO Parte_1
e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso e nello studio C.F._1 dell'avv. BARBIERI RICCARDO
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. SICA ELENA CP_1
e elettivamente domiciliato in AVVOCATURA INAIL BRESCIA presso lo studio dell'avv. SICA ELENA
Convenuto Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario, CP_1 entrambe respinte dall' , in relazione al decesso del marito , avvenuto ad Esine CP_1 Persona_1 il 24 maggio 2023 per «Shock settico;
insufficienza cardiorespiratoria;
collasso emodinamico irreversibile... Pregresso Stemi in cardiopatia post-infartuale; fistola enterocutanea in pregressa emicolectomia». Ad avviso della ricorrente, infatti, tale decesso era correlato ad un gravissimo infortunio lavorativo subito dal il 23 novembre 1990 che gli aveva determinato «paraplegia Per_1 con parziale conservazione della sensibilità da frattura vertebra C7 con livello neurologico TI», a seguito del quale l' gli aveva riconosciuto la rendita al 100% CP_1 La parte ricorrente ha evidenziato che la documentazione medica allegata e la perizia di parte attestavano che la tetraplegia derivata dall'infortunio lavorativo aveva agito come concausa del decesso. Si è tempestivamente costituito in giudizio Controparte_2
, contestando gli assunti della ricorrente, sottolineando
[...] la correttezza del proprio operato alla luce della valutazione medica che analiticamente richiamava . Espletata la consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo all'odierna pubblica udienza sulle conclusioni delle parti di cui agli atti introduttivi del giudizio.
***
Oggetto della presente vertenza è la verifica della sussistenza del nesso eziologico fra la condizione di tetraplegia del de cuius in conseguenza dell'infortunio sul lavoro riconosciuto dall' ed il CP_1 suo decesso, avvenuto per Shock settico;
insufficienza cardiorespiratoria;
collasso emodinamico irreversibile... Pregresso Stemi in cardiopatia post-infartuale; fistola enterocutanea in pregressa emicolectomia, affermato dalla ricorrente e negato dall' . CP_1
Il consulente tecnico di ufficio, esaminata la documentazione clinica disponibile, ha evidenziato quanto segue : “ Dalla documentazione presente agli atti si evince che era soggetto Persona_1
a frequenti infezioni delle vie urinarie, infezioni in corrispondenza delle ulcere da decubito con interessamento osseo del bacino, frequenti infezioni delle vie aeree verosimilmente favorite dall'immobilità e da un generalizzato stato di fragilità. È proprio il manifestarsi di un quadro polmonitico bilaterale che insorto nel corso del ricovero e refrattario alla terapia antibiotica impostata, esitato poi in insufficienza respiratoria, ha condotto il Paziente all'exitus. A tutto ciò si aggiungano inoltre le sopraggiunte complicanze di natura cardiologica, anch'esse molto probabilmente incidenti sul grave quadro clinico generale nonostante il trattamento farmacologico impostato. È ragionevole ipotizzare che se le medesime complicanze post chirurgiche infettive si fossero presentate in soggetto privo di un già preesistente stato di fragilità e compromissione globale, suscettibile a frequenti processi infettivi urinari, cutanei, respiratori dovuti inequivocabilmente agli esiti post infortunistici;
probabilmente la risposta terapeutica avrebbe potuto offrire maggiori probabilità di sopravvivenza nel medio termine, pur al netto della prognosi dovuta alla recente diagnosi di malattia oncologica intestinale. In sintesi, secondo il criterio del più probabile che non si ritiene ragionevolmente sostenibile la tesi per la quale lo stato di paraplegia con parziale conservazione della sensibilità da frattura vertebra C7 con livello neurologico TI e le numerose complicanze da essa derivate, è da assumere quale fattore di concausa del decesso del Sig. . Per_1
Le conclusioni del CTU, supportate da adeguata documentazione e motivazione ed esenti da vizi logici, in assenza di osservazioni dei consulenti di parte, possono essere fatte proprie da questo Giudice. Come noto in caso di morte del lavoratore a seguito d'infortunio o malattia professionale, ai familiari superstiti che ne facciano tempestiva richiesta spetta la rendita infortunistica anche qualora il danno infortunistico non sia stato l'unica causa del decesso, avendo concorso con altre patologie. Sicchè alla ricorrente compete sia la rendita ai superstiti sia l'assegno funerario ed ogni altra prestazione normativamente prevista dal T.U. ai sensi degli articoli 85, 105 e 134 T.U. n. 1124/65. Ne consegue che l' deve essere condannata al pagamento delle citate prestazioni. CP_1
Sugli arretrati competono i soli interessi legali ai sensi dell'art. 16 comma VI della Legge 30.12.1991 n. 412 con decorrenza dall'atto di messa in mora al saldo effettivo. Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, e le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, vanno fatte gravare sull' rimasto soccombente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara che l'infortunio subito da è stato la concausa Persona_1 del suo decesso;
per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della rendita ai superstiti, CP_1 dell'assegno funerario e di ogni altra prestazione normativamente prevista dal T.U. ai sensi degli articoli 85, 105 e 134 T.U. n. 1124/65, oltre agli interessi legali sugli arretrati;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario Pone a carico dell' in via definitiva le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Brescia il 27/10/2025 il Giudice del lavoro Dott. Mariarosa Clara Pipponzi