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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 212/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 (c.f. ), Parte_2 C.F._2 (c.f. , Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. Domizio Piroddi, elettivamente domiciliati presso il difensore in Faenza (RA) C.so Saffi n°21
ATTORI contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4 Nicola Montefiori, elettivamente domiciliato presso il difensore in Faenza (RA) C.so Matteotti n°9 CONVENUTO CONCLUSIONI
All'udienza del 22/12/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle proprie memorie integrative.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro qualità di comproprietari e locatori in forza di contratto 01/09/2022 reg.to il 08/09/2022, dell'immobile ad uso abitativo sito in Faenza (RA) Via Strocchi n°5, intimavano sfratto per finita locazione nei confronti del proprio conduttore per ottenere la Controparte_1 convalida dello sfratto per finita locazione per la scadenza del 16/07/2023 data per la quale l'intimato aveva comunicato la propria volontà di recesso ma non ancora riconsegnato l'immobile.
Precisavano gli atto che si trattava di contratto c.d. “agevolato” (3 + 2) con sua prima scadenza al
31/08/2025 e successiva proroga biennale e che i due conduttori e Controparte_1
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 avevano comunicato la propria volontà di recesso e di restituzione dell'immobile per la data CP_2 del 16/07/2023 alla quale data solo il aveva lasciato l'appartamento. CP_2
Si costitutiva l'intimato nella fase sommaria disconoscendo la propria sottoscrizione in calce alla comunicazione di recesso 08/07/2023.
Con ordinanza 29/01/2024 veniva rigettata l'ordinanza di rilascio, disposta la mediazione e mutato il rito.
La mediazione sortiva esito negativo ed entrambe le parti depositavano memorie integrative, parte attrice insisteva comunque per la verificazione della sottoscrizione del convenuto.
La causa veniva istruita con CTU calligrafica e prova per testi ed è passata quindi in decisione all'udienza del 22/12/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è infondata e va rigettata.
La CTU grafologica, precisa ed approfondita di cui si condivide pienamente la metodologia e le conclusioni, ha stabilito che la sottoscrizione di in calce alla Controparte_1 dichiarazione di recesso del 08/07/2023 (cfr. doc. 3 parte attrice fase sommaria) è apocrifa con elevato grado di confidenza tecnica.
L'esito della CTU appare “tranchant” ed approfonditamente motivato (cfr. pgg. 7 – 42 – 43) e conduce inesorabilmente al rigetto della domanda attorea, rigetto che appare inoltre confortato anche dall'istruttoria svolta in cui l'originario “coinquilino” del convenuto afferma di aver lui CP_2 sottoscritto il documento 08/07/2023 ma di non aver visto il are altrettanto. CP_1
La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio formulata da parte attrice nella memoria difensiva
31/10/2025 è priva di valore in quanto formulata irritualmente e comunque non accettata da controparte.
Le spese seguono pertanto la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenuto conto della sostanziale unicità del procedimento, dell'effettivo scaglione di valore e dell'attività difensiva svolta, in ragione di € 1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€ 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.700,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
Spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente nell'importo già liquidato con decreto
20/12/2024.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 - rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Controparte_1
- condanna gli attori a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida nel complessivo importo di €
5.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;
- spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente nell'importo di cui al decreto di liquidazione 20/12/2024.
Ravenna, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 212/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 (c.f. ), Parte_2 C.F._2 (c.f. , Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. Domizio Piroddi, elettivamente domiciliati presso il difensore in Faenza (RA) C.so Saffi n°21
ATTORI contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4 Nicola Montefiori, elettivamente domiciliato presso il difensore in Faenza (RA) C.so Matteotti n°9 CONVENUTO CONCLUSIONI
All'udienza del 22/12/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle proprie memorie integrative.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro qualità di comproprietari e locatori in forza di contratto 01/09/2022 reg.to il 08/09/2022, dell'immobile ad uso abitativo sito in Faenza (RA) Via Strocchi n°5, intimavano sfratto per finita locazione nei confronti del proprio conduttore per ottenere la Controparte_1 convalida dello sfratto per finita locazione per la scadenza del 16/07/2023 data per la quale l'intimato aveva comunicato la propria volontà di recesso ma non ancora riconsegnato l'immobile.
Precisavano gli atto che si trattava di contratto c.d. “agevolato” (3 + 2) con sua prima scadenza al
31/08/2025 e successiva proroga biennale e che i due conduttori e Controparte_1
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 avevano comunicato la propria volontà di recesso e di restituzione dell'immobile per la data CP_2 del 16/07/2023 alla quale data solo il aveva lasciato l'appartamento. CP_2
Si costitutiva l'intimato nella fase sommaria disconoscendo la propria sottoscrizione in calce alla comunicazione di recesso 08/07/2023.
Con ordinanza 29/01/2024 veniva rigettata l'ordinanza di rilascio, disposta la mediazione e mutato il rito.
La mediazione sortiva esito negativo ed entrambe le parti depositavano memorie integrative, parte attrice insisteva comunque per la verificazione della sottoscrizione del convenuto.
La causa veniva istruita con CTU calligrafica e prova per testi ed è passata quindi in decisione all'udienza del 22/12/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è infondata e va rigettata.
La CTU grafologica, precisa ed approfondita di cui si condivide pienamente la metodologia e le conclusioni, ha stabilito che la sottoscrizione di in calce alla Controparte_1 dichiarazione di recesso del 08/07/2023 (cfr. doc. 3 parte attrice fase sommaria) è apocrifa con elevato grado di confidenza tecnica.
L'esito della CTU appare “tranchant” ed approfonditamente motivato (cfr. pgg. 7 – 42 – 43) e conduce inesorabilmente al rigetto della domanda attorea, rigetto che appare inoltre confortato anche dall'istruttoria svolta in cui l'originario “coinquilino” del convenuto afferma di aver lui CP_2 sottoscritto il documento 08/07/2023 ma di non aver visto il are altrettanto. CP_1
La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio formulata da parte attrice nella memoria difensiva
31/10/2025 è priva di valore in quanto formulata irritualmente e comunque non accettata da controparte.
Le spese seguono pertanto la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenuto conto della sostanziale unicità del procedimento, dell'effettivo scaglione di valore e dell'attività difensiva svolta, in ragione di € 1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€ 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.700,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
Spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente nell'importo già liquidato con decreto
20/12/2024.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 - rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Controparte_1
- condanna gli attori a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida nel complessivo importo di €
5.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;
- spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente nell'importo di cui al decreto di liquidazione 20/12/2024.
Ravenna, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3