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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28650/2017
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Pedrelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 28650 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2017 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla via Meomartini n. 3, e (C.F. ), nato a [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], anche nella qualità di titolare della ditta individuale “Farmacia NO PA con sede in Benevento in Via Porta Rufina n. 41 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cedrola (C.F. ) presso il cui studio in C.F._3
Napoli, alla Via Chiatamone n. 6/g è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte opponente- contro nella persona dell'Amministratore Delegato nonché legale rappresentante pro Controparte_1
tempore Dott. con sede in Roma, ed ivi elettivamente domiciliata al n. 100 della Controparte_2
Via Paola Falconieri presso lo studio dell'Avv. Paola Fiecchi, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Macciotta (C.F. ), giusta procura alle liti depositata telematicamente C.F._4
in allegato alla comparsa di risposta
-parte opposta-
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO: per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa eccezione, istanza, deduzione e difesa: - revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 4476/2017 emesso dal Tribunale di Roma, rispetto alla posizione del dottor tenuto conto della omologazione ed Parte_2
esecuzione del concordato 4/2005 Tribunale di Benevento così come rispetto al Fideiussore
[...]
revocare lo stesso siccome errato, ingiusto ed illegittimo e concesso in mancanza delle Parte_1
condizioni di legge di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; -Nel merito, accogliendo integralmente
l'opposizione per i motivi esposti e, accertata la carenza di legittimazione attiva della e/o CP_1 la violazione in sede di stipula dell'accordo di fideiussione del 9.6.2011 degli artt. 1429 c.c. e/o 1439
c.c. e/o 1440 c.c. e/o 1346 c.c. e/o 1337 c.c. e/0 1938 c.c. e/o 1957 e/0 1375 c.c. revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n.4476/17 dichiarando che nulla devono gli opponenti a - Controparte_1
Nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse ritenersi fondata la ragione creditoria verso il fideiussore per il solo Finanziamento Arcobaleno 7 e quindi valida, vincolante e operante la garanzia asseritamente prestata porre in compensazione l'importo di € 84.633,99 o la maggior somma con il credito riconosciuto alla stessa in sede di Concordato preventivo aperto presso il Controparte_1
Tribunale di Benevento n. 4/2015 e pari ad € 103.344,00 e/o inoltre con la somma trattenuta da
e dovuta dalla per € 37.772,14. In ogni caso con vittoria dei compensi e CP_1 Parte_3 delle spese di lite”. per parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: a) Confermare il decreto ingiuntivo
n. 4476/2017, emesso dal Tribunale di Roma il 22 febbraio 2017 accordando allo stesso la provvisoria esecuzione e dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare la Signora ed il Dott. Parte_1
- quali fideiussori della Farmacia Dott. NO CI fino alla concorrenza Parte_2 dell'importo di € 297.418,88 – al pagamento, in favore della del residuo debito pari Controparte_1
a € 251.084,59 oltre agli interessi al tasso convenzionale (pari alla media trimestrale Euribor a 3 mesi divisore 365 + 2 punti%) maggiorato di 5 punti ovvero, in subordine, agli interessi anche di mora, maturati e maturandi al tasso legale corrente dalla data di maturazione del credito fino al giorno dell'effettivo pagamento;
b) Mandare assolta la società da ogni avversa pretesa;
c) Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio anche del procedimento monitorio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio avanti all'intestato Tribunale la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 4476/2017, R.G. n. 6739/2017, emesso dal pagina 2 di 7 Tribunale di Roma il 22.2.2017, con cui era stato a loro intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 251.084,59, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, quale debito derivante dai contratti denominati “Arcobaleno 2” e 5” stipulati tra l'ingiungente e Parte_4
in qualità di titolare della Farmacia NO CI, volti al ripianamento delle Parte_2
esposizioni debitorie determinatesi in conseguenza di affidamenti concessi da altri istituti di credito, con cui erano stati erogati rispettivamente gli importi di € 60.000,00 e di € 297.418,88, credito garantito dagli odierni opponenti in qualità di fideiussori fino alla concorrenza dell'importo di €
297.418,88, giusto contratto sottoscritto in data 6.6.2011, chiedendone la revoca.
Parte opponente, in via preliminare, contestava la legittimazione attiva dell'opposta CP_1
Nel merito, l'opponente eccepiva l'invalidità della garanzia prestata per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle norme sulla buona fede, oltre che per l'ammissione dello stesso alla procedura di concordato preventivo.
Con comparsa del 18.9.2017 si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'opposta, in particolare, esponeva che la propria finalità istituzionale consisteva nel finanziare la gestione delle farmacie attraverso l'anticipazione, ai richiedenti, dei corrispettivi mensili dovuti dalle
Aziende Sanitarie Locali per la fornitura dei medicinali agli assistiti dal servizio sanitario locale dietro l'applicazione di un tasso di interesse, obbligandosi in tal caso a provvedere, in forza del mandato conferitole in rem propriam, alla riscossione dei crediti presso le Aziende Sanitarie Locali inadempienti.
Con riferimento al rapporto controverso, l'opposta deduceva di aver stipulato con , in Parte_2 qualità di titolare della Farmacia NO CI, la “Convenzione sulle condizioni generali per le operazioni di finanziamento e/o incasso” destinata a regolare specificamente i rapporti nascenti dal contratto di mandato tra la società odierna ricorrente ed il singolo farmacista, nel contesto del quale veniva espressamente convenuto che “la restituzione di quanto anticipato dalla Società al Farmacista verrà effettuata, entro il termine di ventiquattro mesi dall'erogazione, con le somme che la Società stessa riceverà dall'Ente Erogatore in pagamento del credito per le forniture di medicinali”.
La deduceva, inoltre, di aver ricevuto dalla controparte il mandato speciale al fine di Controparte_1
promuovere tutte le azioni necessarie ed opportune per il recupero dei crediti e che tra le parti era stato convenuto il tasso di interesse del finanziamento in misura pari alla media trimestrale Euribor maggiorato di 2 punti percentuali per anno con divisore 365.
pagina 3 di 7 Ciò posto, la deduceva che la debitrice principale non aveva provveduto Controparte_1 all'estinzione della propria esposizione debitoria derivante dal citato finanziamento, avendo peraltro chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, quindi la mutuante, con comunicazione rispettivamente del 26.3.2015 e del 23.10.2015, indirizzata anche ai fideiussori, aveva risolto la convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
8.2 della stessa, invitando la farmacia e il fideiussore alla restituzione dell'importo dovuto a quella data, pari ad € 258.362,41, di cui:
a) € 114.428,42 per finanziamento DCR;
b) € 59.300,00 per finanziamento Arcobaleno 2;
c) € 84.633.99 per finanziamento 7 relativamente al contratto Arcobaleno 2, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi.
Con riferimento alla misura degli ulteriori interessi maturati, l'opposta evidenziava che, dalla data di risoluzione del rapporto contrattuale, il saggio di interesse era pari al tasso convenzionale sopra indicato (corrispondente alla media trimestrale dell'Euribor a 3 mesi divisore 365, maggiorato di 2 punti percentuali).
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 9.10.2017, il giudice originario assegnatario del giudizio concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, solo nei confronti di
, “essendo in corso nei confronti di l'esecuzione del concordato”. Parte_1 Parte_2
Parte opponente dava atto che in data 5.3.2015 era stato notificato il provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo promosso da emesso dal Tribunale di Parte_2
Benevento, con conseguente futura soddisfazione di tutti i creditori chirografari, compresa la
[...]
in misura percentuale rispetto al proprio credito. CP_1
In seguito, il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 15.5.2024, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il primo motivo e contestano l'avversa pretesa creditoria, Parte_1 Parte_2 eccependo l'invalidità e l'inefficacia della garanzia prestata per la indeterminatezza dell'oggetto, oltre che per violazione delle norme sulla buona fede.
Giova premettere che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13.533).
pagina 4 di 7 Nella specie, il credito vantato dalla è comprovato dai seguenti documenti: -la Controparte_1
“Convenzione sulle condizioni generali per l'operazione di finanziamento e/o incasso” stipulata il
9.11.1988 con quale titolare della Farmacia NO CI, diretta a regolare Parte_2 specificamente i rapporti derivanti dal contratto di mandato tra l'odierna ingiungente e la farmacia, secondo cui la restituzione di quanto anticipato dalla società al farmacista sarebbe stata effettuata entro il termine di 24 mesi con le somme dalla società ricevute dall'ente erogatore in pagamento del credito proveniente dalle forniture di medicinali o con i rimborsi effettuati direttamente dal farmacista, copia del mandato all'incasso e procura speciale del 16.2.1989 (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo del monitorio); -il contratto denominato “Arcobaleno 2” stipulato il 21.1.2011e il contratto denominato
“Arcobaleno 7” stipulato il 17.5.2011, finalizzati al ripianamento delle esposizioni debitorie determinatesi in conseguenza di affidamenti concessi da altri istituti di credito (v. doc. n.
3-4 allegati al fascicolo del monitorio); -il contratto di fideiussione sottoscritto da e Parte_2 Parte_1
in data 6.6.2011 (v. doc. 5 fascicolo monitorio), con il quale i medesimi si sono costituiti garanti
[...]
dei debiti contratti dalla Farmacia NO CI nei confronti della fino alla Controparte_1 concorrenza di € 297.418,88 (v. doc. n. 5 allegato al fascicolo del monitorio).
È documentato, inoltre, che parte opposta con lettera raccomandata del 26.3.2015 e del 23.10.2015, inviata anche ai fideiussori, ha manifestato la volontà di risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della stessa, invitando il debitore principale e il garante alla restituzione degli importi dovuti, oltre interessi maturati e maturandi (v. doc. nn. 6-7-8 allegati al fascicolo del monitorio).
Alla luce delle su esposte considerazioni, deve ritenersi assorbita la questione relativa all'eccepita carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Ne consegue inoltre, che a fronte di tutto quanto sopra esposto e della documentazione depositata in atti, il credito deve ritenersi provato documentalmente.
Sul punto, risulta influente il capitolo dell'interpello con il quale e hanno chiesto Pt_2 Parte_1 se sia vero che la società opposta abbia erogato al dott. la somma di € 297.418,88, essendo Pt_2
questa la somma massima rispetto alla quale si sono costituiti fideiussori omnibus a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal nei confronti di ed essendo Pt_2 CP_1 comunque diverso l'importo ingiunto, derivante dalla somma di diverse linee di credito come specificate da in sede di risoluzione del contratto e, da ultimo, nel presente giudizio. Deve CP_1
inoltre rilevarsi che la mancata risposta al capitolo di interpello, di per sé considerata e in assenza di qualsiasi ulteriore elemento probatorio non può ritenersi idonea a fornire sostegno all'assunto di parte opponente a fronte dei dati documentali depositati in atti. Resta da evidenziare che parte opponente non pagina 5 di 7 ha fornito alcuna prova circa il mancato adempimento degli obblighi di buona fede da parte dell'opposta creditrice.
Quanto alla dedotta approvazione del concordato preventivo proposto da quale Parte_2
titolare della Farmacia NO CI, deve rilevarsi che: a) lo stesso è stato omologato con decreto del Tribunale di Benevento del 18.5.2017, depositato in atti;
b) in esso si dà atto del riconoscimento di un pagamento nella misura del 40% del debito per i finanziatori come che vantava un CP_1 credito di € 258.362,00 e che nell'occasione aveva espresso “il proprio voto favorevole.
Deve inoltre rilevarsi che, sebbene non vi sia stata da parte di una rinuncia esplicita, in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.7.2024 la condanna al pagamento sia stata chiesta solo nei confronti di e che l'opposta abbia insistito nella comparsa conclusionale per Parte_1
la condanna parimenti nei confronti della medesima quale fideiussore della Farmacia dott. CI.
Quanto a la fideiussione da essa assunta deve ritenersi estesa alle diverse linee Parte_1
credito di credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto della natura di fideiussione omnibus della stessa, volta a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di
“dipendenti da operazioni di finanziamento di qualsiasi natura, già consentite o che CP_1 venissero in seguito consentite “ in favore della Farmacia dott. NO PA (v. doc. 5 del fascicolo monitorio, fideiussione recante la sottoscrizione di ). Parte_1
Ciò trova ulteriore conferma, nella nota del 9.6.2011 “domanda /contratto finanziamento denominato
“Arcobaleno 7” con la quale dichiara di accettare la richiesta di finanziamento al CP_1 Pt_2
quale titolare della omonima farmacia. Nella stessa è chiaramente indicato il collegamento tra i finanziamenti concessi alla farmacia. E' infatti previsto all' “Art. 2 Obbligo di contestuale stipulazione”: “la richiesta del finanziamento 7 dovrà essere contestuale alla richiesta di Parte_4 finanziamenti denominati “Arcobaleno 2”, da utilizzarsi per il pagamento delle fatture passive relative alla medesima ditta, emesse successivamente alla data di ripianamento delle passività e, comunque, a quella di utilizzo del presente finanziamento”, v. doc. 4, pag. 2). Detta previsione risulta poi trasfusa nella suddetta fideiussione omnibus.
Nella comparsa conclusionale ha dato atto che a seguito di alcuni incassi medio tempore CP_3 intervenuti in sede concordataria per l'importo di € 31.003,20 è stato ridotto l'importo ingiunto e che la stessa “vanta un credito nei confronti del fideiussore ad € CP_3 Parte_5
220.081,39, oltre agli interessi al tasso convenzionale (pari alla media trimestrale Euribor a 3 mesi divisore 365 + 2 punti, v. comparsa conclusionale pag. 9).
pagina 6 di 7 Discende da tuto quanto esposto che va revocato il decreto ingiuntivo opposto e che va condannata al pagamento del minor importo di € 220.081,39, dalla messa in mora sino al Parte_1 soddisfo, comunque nei limiti dell'importo garantito, in favore di Controparte_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo di seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 4476/2017, N.R.G. 6739/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 22.2.2017;
-condanna al pagamento, in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
220.081,39, oltre interessi dalla messa in mora sino al soddisfo, nei limiti dell'importo garantito;
-condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 12.3.2025
Il Giudice
Claudia Pedrelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Pedrelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 28650 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2017 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla via Meomartini n. 3, e (C.F. ), nato a [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], anche nella qualità di titolare della ditta individuale “Farmacia NO PA con sede in Benevento in Via Porta Rufina n. 41 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cedrola (C.F. ) presso il cui studio in C.F._3
Napoli, alla Via Chiatamone n. 6/g è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte opponente- contro nella persona dell'Amministratore Delegato nonché legale rappresentante pro Controparte_1
tempore Dott. con sede in Roma, ed ivi elettivamente domiciliata al n. 100 della Controparte_2
Via Paola Falconieri presso lo studio dell'Avv. Paola Fiecchi, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Macciotta (C.F. ), giusta procura alle liti depositata telematicamente C.F._4
in allegato alla comparsa di risposta
-parte opposta-
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO: per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa eccezione, istanza, deduzione e difesa: - revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 4476/2017 emesso dal Tribunale di Roma, rispetto alla posizione del dottor tenuto conto della omologazione ed Parte_2
esecuzione del concordato 4/2005 Tribunale di Benevento così come rispetto al Fideiussore
[...]
revocare lo stesso siccome errato, ingiusto ed illegittimo e concesso in mancanza delle Parte_1
condizioni di legge di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; -Nel merito, accogliendo integralmente
l'opposizione per i motivi esposti e, accertata la carenza di legittimazione attiva della e/o CP_1 la violazione in sede di stipula dell'accordo di fideiussione del 9.6.2011 degli artt. 1429 c.c. e/o 1439
c.c. e/o 1440 c.c. e/o 1346 c.c. e/o 1337 c.c. e/0 1938 c.c. e/o 1957 e/0 1375 c.c. revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n.4476/17 dichiarando che nulla devono gli opponenti a - Controparte_1
Nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse ritenersi fondata la ragione creditoria verso il fideiussore per il solo Finanziamento Arcobaleno 7 e quindi valida, vincolante e operante la garanzia asseritamente prestata porre in compensazione l'importo di € 84.633,99 o la maggior somma con il credito riconosciuto alla stessa in sede di Concordato preventivo aperto presso il Controparte_1
Tribunale di Benevento n. 4/2015 e pari ad € 103.344,00 e/o inoltre con la somma trattenuta da
e dovuta dalla per € 37.772,14. In ogni caso con vittoria dei compensi e CP_1 Parte_3 delle spese di lite”. per parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: a) Confermare il decreto ingiuntivo
n. 4476/2017, emesso dal Tribunale di Roma il 22 febbraio 2017 accordando allo stesso la provvisoria esecuzione e dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare la Signora ed il Dott. Parte_1
- quali fideiussori della Farmacia Dott. NO CI fino alla concorrenza Parte_2 dell'importo di € 297.418,88 – al pagamento, in favore della del residuo debito pari Controparte_1
a € 251.084,59 oltre agli interessi al tasso convenzionale (pari alla media trimestrale Euribor a 3 mesi divisore 365 + 2 punti%) maggiorato di 5 punti ovvero, in subordine, agli interessi anche di mora, maturati e maturandi al tasso legale corrente dalla data di maturazione del credito fino al giorno dell'effettivo pagamento;
b) Mandare assolta la società da ogni avversa pretesa;
c) Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio anche del procedimento monitorio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio avanti all'intestato Tribunale la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 4476/2017, R.G. n. 6739/2017, emesso dal pagina 2 di 7 Tribunale di Roma il 22.2.2017, con cui era stato a loro intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 251.084,59, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, quale debito derivante dai contratti denominati “Arcobaleno 2” e 5” stipulati tra l'ingiungente e Parte_4
in qualità di titolare della Farmacia NO CI, volti al ripianamento delle Parte_2
esposizioni debitorie determinatesi in conseguenza di affidamenti concessi da altri istituti di credito, con cui erano stati erogati rispettivamente gli importi di € 60.000,00 e di € 297.418,88, credito garantito dagli odierni opponenti in qualità di fideiussori fino alla concorrenza dell'importo di €
297.418,88, giusto contratto sottoscritto in data 6.6.2011, chiedendone la revoca.
Parte opponente, in via preliminare, contestava la legittimazione attiva dell'opposta CP_1
Nel merito, l'opponente eccepiva l'invalidità della garanzia prestata per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle norme sulla buona fede, oltre che per l'ammissione dello stesso alla procedura di concordato preventivo.
Con comparsa del 18.9.2017 si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'opposta, in particolare, esponeva che la propria finalità istituzionale consisteva nel finanziare la gestione delle farmacie attraverso l'anticipazione, ai richiedenti, dei corrispettivi mensili dovuti dalle
Aziende Sanitarie Locali per la fornitura dei medicinali agli assistiti dal servizio sanitario locale dietro l'applicazione di un tasso di interesse, obbligandosi in tal caso a provvedere, in forza del mandato conferitole in rem propriam, alla riscossione dei crediti presso le Aziende Sanitarie Locali inadempienti.
Con riferimento al rapporto controverso, l'opposta deduceva di aver stipulato con , in Parte_2 qualità di titolare della Farmacia NO CI, la “Convenzione sulle condizioni generali per le operazioni di finanziamento e/o incasso” destinata a regolare specificamente i rapporti nascenti dal contratto di mandato tra la società odierna ricorrente ed il singolo farmacista, nel contesto del quale veniva espressamente convenuto che “la restituzione di quanto anticipato dalla Società al Farmacista verrà effettuata, entro il termine di ventiquattro mesi dall'erogazione, con le somme che la Società stessa riceverà dall'Ente Erogatore in pagamento del credito per le forniture di medicinali”.
La deduceva, inoltre, di aver ricevuto dalla controparte il mandato speciale al fine di Controparte_1
promuovere tutte le azioni necessarie ed opportune per il recupero dei crediti e che tra le parti era stato convenuto il tasso di interesse del finanziamento in misura pari alla media trimestrale Euribor maggiorato di 2 punti percentuali per anno con divisore 365.
pagina 3 di 7 Ciò posto, la deduceva che la debitrice principale non aveva provveduto Controparte_1 all'estinzione della propria esposizione debitoria derivante dal citato finanziamento, avendo peraltro chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, quindi la mutuante, con comunicazione rispettivamente del 26.3.2015 e del 23.10.2015, indirizzata anche ai fideiussori, aveva risolto la convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
8.2 della stessa, invitando la farmacia e il fideiussore alla restituzione dell'importo dovuto a quella data, pari ad € 258.362,41, di cui:
a) € 114.428,42 per finanziamento DCR;
b) € 59.300,00 per finanziamento Arcobaleno 2;
c) € 84.633.99 per finanziamento 7 relativamente al contratto Arcobaleno 2, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi.
Con riferimento alla misura degli ulteriori interessi maturati, l'opposta evidenziava che, dalla data di risoluzione del rapporto contrattuale, il saggio di interesse era pari al tasso convenzionale sopra indicato (corrispondente alla media trimestrale dell'Euribor a 3 mesi divisore 365, maggiorato di 2 punti percentuali).
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 9.10.2017, il giudice originario assegnatario del giudizio concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, solo nei confronti di
, “essendo in corso nei confronti di l'esecuzione del concordato”. Parte_1 Parte_2
Parte opponente dava atto che in data 5.3.2015 era stato notificato il provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo promosso da emesso dal Tribunale di Parte_2
Benevento, con conseguente futura soddisfazione di tutti i creditori chirografari, compresa la
[...]
in misura percentuale rispetto al proprio credito. CP_1
In seguito, il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 15.5.2024, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il primo motivo e contestano l'avversa pretesa creditoria, Parte_1 Parte_2 eccependo l'invalidità e l'inefficacia della garanzia prestata per la indeterminatezza dell'oggetto, oltre che per violazione delle norme sulla buona fede.
Giova premettere che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13.533).
pagina 4 di 7 Nella specie, il credito vantato dalla è comprovato dai seguenti documenti: -la Controparte_1
“Convenzione sulle condizioni generali per l'operazione di finanziamento e/o incasso” stipulata il
9.11.1988 con quale titolare della Farmacia NO CI, diretta a regolare Parte_2 specificamente i rapporti derivanti dal contratto di mandato tra l'odierna ingiungente e la farmacia, secondo cui la restituzione di quanto anticipato dalla società al farmacista sarebbe stata effettuata entro il termine di 24 mesi con le somme dalla società ricevute dall'ente erogatore in pagamento del credito proveniente dalle forniture di medicinali o con i rimborsi effettuati direttamente dal farmacista, copia del mandato all'incasso e procura speciale del 16.2.1989 (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo del monitorio); -il contratto denominato “Arcobaleno 2” stipulato il 21.1.2011e il contratto denominato
“Arcobaleno 7” stipulato il 17.5.2011, finalizzati al ripianamento delle esposizioni debitorie determinatesi in conseguenza di affidamenti concessi da altri istituti di credito (v. doc. n.
3-4 allegati al fascicolo del monitorio); -il contratto di fideiussione sottoscritto da e Parte_2 Parte_1
in data 6.6.2011 (v. doc. 5 fascicolo monitorio), con il quale i medesimi si sono costituiti garanti
[...]
dei debiti contratti dalla Farmacia NO CI nei confronti della fino alla Controparte_1 concorrenza di € 297.418,88 (v. doc. n. 5 allegato al fascicolo del monitorio).
È documentato, inoltre, che parte opposta con lettera raccomandata del 26.3.2015 e del 23.10.2015, inviata anche ai fideiussori, ha manifestato la volontà di risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della stessa, invitando il debitore principale e il garante alla restituzione degli importi dovuti, oltre interessi maturati e maturandi (v. doc. nn. 6-7-8 allegati al fascicolo del monitorio).
Alla luce delle su esposte considerazioni, deve ritenersi assorbita la questione relativa all'eccepita carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Ne consegue inoltre, che a fronte di tutto quanto sopra esposto e della documentazione depositata in atti, il credito deve ritenersi provato documentalmente.
Sul punto, risulta influente il capitolo dell'interpello con il quale e hanno chiesto Pt_2 Parte_1 se sia vero che la società opposta abbia erogato al dott. la somma di € 297.418,88, essendo Pt_2
questa la somma massima rispetto alla quale si sono costituiti fideiussori omnibus a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal nei confronti di ed essendo Pt_2 CP_1 comunque diverso l'importo ingiunto, derivante dalla somma di diverse linee di credito come specificate da in sede di risoluzione del contratto e, da ultimo, nel presente giudizio. Deve CP_1
inoltre rilevarsi che la mancata risposta al capitolo di interpello, di per sé considerata e in assenza di qualsiasi ulteriore elemento probatorio non può ritenersi idonea a fornire sostegno all'assunto di parte opponente a fronte dei dati documentali depositati in atti. Resta da evidenziare che parte opponente non pagina 5 di 7 ha fornito alcuna prova circa il mancato adempimento degli obblighi di buona fede da parte dell'opposta creditrice.
Quanto alla dedotta approvazione del concordato preventivo proposto da quale Parte_2
titolare della Farmacia NO CI, deve rilevarsi che: a) lo stesso è stato omologato con decreto del Tribunale di Benevento del 18.5.2017, depositato in atti;
b) in esso si dà atto del riconoscimento di un pagamento nella misura del 40% del debito per i finanziatori come che vantava un CP_1 credito di € 258.362,00 e che nell'occasione aveva espresso “il proprio voto favorevole.
Deve inoltre rilevarsi che, sebbene non vi sia stata da parte di una rinuncia esplicita, in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.7.2024 la condanna al pagamento sia stata chiesta solo nei confronti di e che l'opposta abbia insistito nella comparsa conclusionale per Parte_1
la condanna parimenti nei confronti della medesima quale fideiussore della Farmacia dott. CI.
Quanto a la fideiussione da essa assunta deve ritenersi estesa alle diverse linee Parte_1
credito di credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto della natura di fideiussione omnibus della stessa, volta a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di
“dipendenti da operazioni di finanziamento di qualsiasi natura, già consentite o che CP_1 venissero in seguito consentite “ in favore della Farmacia dott. NO PA (v. doc. 5 del fascicolo monitorio, fideiussione recante la sottoscrizione di ). Parte_1
Ciò trova ulteriore conferma, nella nota del 9.6.2011 “domanda /contratto finanziamento denominato
“Arcobaleno 7” con la quale dichiara di accettare la richiesta di finanziamento al CP_1 Pt_2
quale titolare della omonima farmacia. Nella stessa è chiaramente indicato il collegamento tra i finanziamenti concessi alla farmacia. E' infatti previsto all' “Art. 2 Obbligo di contestuale stipulazione”: “la richiesta del finanziamento 7 dovrà essere contestuale alla richiesta di Parte_4 finanziamenti denominati “Arcobaleno 2”, da utilizzarsi per il pagamento delle fatture passive relative alla medesima ditta, emesse successivamente alla data di ripianamento delle passività e, comunque, a quella di utilizzo del presente finanziamento”, v. doc. 4, pag. 2). Detta previsione risulta poi trasfusa nella suddetta fideiussione omnibus.
Nella comparsa conclusionale ha dato atto che a seguito di alcuni incassi medio tempore CP_3 intervenuti in sede concordataria per l'importo di € 31.003,20 è stato ridotto l'importo ingiunto e che la stessa “vanta un credito nei confronti del fideiussore ad € CP_3 Parte_5
220.081,39, oltre agli interessi al tasso convenzionale (pari alla media trimestrale Euribor a 3 mesi divisore 365 + 2 punti, v. comparsa conclusionale pag. 9).
pagina 6 di 7 Discende da tuto quanto esposto che va revocato il decreto ingiuntivo opposto e che va condannata al pagamento del minor importo di € 220.081,39, dalla messa in mora sino al Parte_1 soddisfo, comunque nei limiti dell'importo garantito, in favore di Controparte_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo di seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 4476/2017, N.R.G. 6739/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 22.2.2017;
-condanna al pagamento, in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
220.081,39, oltre interessi dalla messa in mora sino al soddisfo, nei limiti dell'importo garantito;
-condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 12.3.2025
Il Giudice
Claudia Pedrelli
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