Art. 5.
La Cassa nazionale per la previdenza marinara rimborsera' l'anticipazione di lire 1.400 milioni di cui allo articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 725 , in ragione di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1961-62.
La Cassa nazionale per la previdenza marinara rimborsera' l'anticipazione di lire 1.400 milioni di cui allo articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 725 , in ragione di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1961-62.