Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 300
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado per violazione del Processo Tributario Telematico

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità, poiché la violazione delle norme tecniche sulla formazione e sottoscrizione digitale degli atti processuali nel rito telematico obbligatorio non è sanabile e determina l'inidoneità dell'atto a instaurare validamente il rapporto processuale. La sentenza di primo grado, che non ha dichiarato l'inammissibilità, è stata riformata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 300
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 300
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo