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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1607/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Malvito
elettivamente domiciliato presso Comune Di Malvito Comune 87010 Malvito CS
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5998/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 1 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-098073-21-0002134 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-098073-21-0001812 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-098073-21-0002436-46 TASI 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-098073-21-0002555-72 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della contribuente Resistente_1, di avvisi di accertamento relativi all'IMU e alla TASI per gli anni d'imposta 2017 e 2018, emessi dalla SO.G.E.T. S.p.
A. per conto del Comune di Malvito. Nel giudizio di prime cure, la ricorrente eccepiva, tra l'altro, la natura agricola dei terreni oggetto di tassazione, contestando la pretesa impositiva basata sulla loro edificabilità.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 5998/2023, accoglieva il ricorso annullando gli atti impugnati, ritenendo che le aree, pur precedentemente classificate come zone
C, fossero decadute a zone con destinazione agricola per effetto della Legge Regionale Calabria n.
19/2002 e successive modifiche, in assenza dei piani attuativi.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la SO.G.E.T. S.p.A., chiedendone la riforma integrale. La società appellante ha articolato diversi motivi di doglianza. In via pregiudiziale e assorbente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado per violazione delle norme imperative sul Processo
Tributario Telematico (PTT). Nello specifico, l'appellante ha dedotto che la contribuente ha notificato e depositato una mera copia per immagine (scansione) di un ricorso cartaceo sottoscritto con firma autografa, in violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e delle specifiche tecniche di cui al D.M. n.
163/2013 e D.M. 4 agosto 2015, che impongono il deposito di atti "nativi digitali" sottoscritti con firma digitale. Nel merito, la SO.G.E.T. ha comunque contestato l'erronea interpretazione della disciplina urbanistica da parte dei primi giudici, sostenendo la persistente edificabilità delle aree ai fini IMU in base al Piano Regolatore Generale vigente.
L'appellante ha concluso chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado e, nel merito, la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento.
La causa è stata posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da SO.G.E.T. S.p.A. è fondato e merita accoglimento per le ragioni di ordine pregiudiziale di seguito esposte, le quali rivestono carattere assorbente rispetto alle questioni di merito.
La Corte osserva che la questione dirimente attiene alla validità formale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in relazione alle norme che disciplinano il Processo Tributario Telematico. Dall'esame degli atti emerge, ed è circostanza non smentita, che il ricorso introduttivo depositato dalla contribuente in primo grado non era un documento informatico "nativo digitale", bensì una copia informatica per immagine (scansione) di un atto redatto su supporto analogico (carta) e sottoscritto con firma autografa.
L'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche. Tale disposizione primaria rinvia, per le specifiche tecniche, al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 e ai successivi decreti attuativi. In particolare, l'art. 10 del D.M. 4 agosto 2015 prescrive tassativamente che il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che il rispetto delle regole tecniche sulla formazione del documento informatico non costituisce una mera formalità, bensì un requisito essenziale per la validità e l'esistenza giuridica dell'atto nel contesto del processo telematico obbligatorio. L'assenza della firma digitale su un atto nativo digitale, o il deposito di una scansione di un atto cartaceo priva dei requisiti di documento informatico originale, impedisce di qualificare l'atto come validamente sottoscritto e riferibile in maniera certa al difensore, in violazione dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
Nel caso di specie, la violazione delle suddette norme tecniche non configura una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ma determina l'inammissibilità del ricorso originario. Il mancato utilizzo delle modalità prescritte per la redazione e la sottoscrizione digitale dell'atto introduttivo si pone in contrasto diretto con la normativa primaria e regolamentare che governa il rito tributario telematico, rendendo l'atto inidoneo a instaurare validamente il rapporto processuale.
I giudici di primo grado, pertanto, avrebbero dovuto rilevare tale vizio e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, precludendosi l'esame nel merito della pretesa tributaria. La sentenza impugnata, avendo omesso di statuire su tale eccezione e avendo deciso la causa nel merito, è affetta da errore e deve essere riformata.
L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti in ordine alla natura urbanistica dei terreni e alla legittimità degli avvisi di accertamento.
In considerazione della natura procedurale della decisione e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di processo telematico, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata e dichiara l'innammissibilità del ricorso introduttivo, spese di giudizio compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1607/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Malvito
elettivamente domiciliato presso Comune Di Malvito Comune 87010 Malvito CS
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5998/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 1 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-098073-21-0002134 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-098073-21-0001812 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-098073-21-0002436-46 TASI 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-098073-21-0002555-72 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della contribuente Resistente_1, di avvisi di accertamento relativi all'IMU e alla TASI per gli anni d'imposta 2017 e 2018, emessi dalla SO.G.E.T. S.p.
A. per conto del Comune di Malvito. Nel giudizio di prime cure, la ricorrente eccepiva, tra l'altro, la natura agricola dei terreni oggetto di tassazione, contestando la pretesa impositiva basata sulla loro edificabilità.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 5998/2023, accoglieva il ricorso annullando gli atti impugnati, ritenendo che le aree, pur precedentemente classificate come zone
C, fossero decadute a zone con destinazione agricola per effetto della Legge Regionale Calabria n.
19/2002 e successive modifiche, in assenza dei piani attuativi.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la SO.G.E.T. S.p.A., chiedendone la riforma integrale. La società appellante ha articolato diversi motivi di doglianza. In via pregiudiziale e assorbente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado per violazione delle norme imperative sul Processo
Tributario Telematico (PTT). Nello specifico, l'appellante ha dedotto che la contribuente ha notificato e depositato una mera copia per immagine (scansione) di un ricorso cartaceo sottoscritto con firma autografa, in violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e delle specifiche tecniche di cui al D.M. n.
163/2013 e D.M. 4 agosto 2015, che impongono il deposito di atti "nativi digitali" sottoscritti con firma digitale. Nel merito, la SO.G.E.T. ha comunque contestato l'erronea interpretazione della disciplina urbanistica da parte dei primi giudici, sostenendo la persistente edificabilità delle aree ai fini IMU in base al Piano Regolatore Generale vigente.
L'appellante ha concluso chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado e, nel merito, la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento.
La causa è stata posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da SO.G.E.T. S.p.A. è fondato e merita accoglimento per le ragioni di ordine pregiudiziale di seguito esposte, le quali rivestono carattere assorbente rispetto alle questioni di merito.
La Corte osserva che la questione dirimente attiene alla validità formale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in relazione alle norme che disciplinano il Processo Tributario Telematico. Dall'esame degli atti emerge, ed è circostanza non smentita, che il ricorso introduttivo depositato dalla contribuente in primo grado non era un documento informatico "nativo digitale", bensì una copia informatica per immagine (scansione) di un atto redatto su supporto analogico (carta) e sottoscritto con firma autografa.
L'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche. Tale disposizione primaria rinvia, per le specifiche tecniche, al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 e ai successivi decreti attuativi. In particolare, l'art. 10 del D.M. 4 agosto 2015 prescrive tassativamente che il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che il rispetto delle regole tecniche sulla formazione del documento informatico non costituisce una mera formalità, bensì un requisito essenziale per la validità e l'esistenza giuridica dell'atto nel contesto del processo telematico obbligatorio. L'assenza della firma digitale su un atto nativo digitale, o il deposito di una scansione di un atto cartaceo priva dei requisiti di documento informatico originale, impedisce di qualificare l'atto come validamente sottoscritto e riferibile in maniera certa al difensore, in violazione dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
Nel caso di specie, la violazione delle suddette norme tecniche non configura una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ma determina l'inammissibilità del ricorso originario. Il mancato utilizzo delle modalità prescritte per la redazione e la sottoscrizione digitale dell'atto introduttivo si pone in contrasto diretto con la normativa primaria e regolamentare che governa il rito tributario telematico, rendendo l'atto inidoneo a instaurare validamente il rapporto processuale.
I giudici di primo grado, pertanto, avrebbero dovuto rilevare tale vizio e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, precludendosi l'esame nel merito della pretesa tributaria. La sentenza impugnata, avendo omesso di statuire su tale eccezione e avendo deciso la causa nel merito, è affetta da errore e deve essere riformata.
L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti in ordine alla natura urbanistica dei terreni e alla legittimità degli avvisi di accertamento.
In considerazione della natura procedurale della decisione e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di processo telematico, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata e dichiara l'innammissibilità del ricorso introduttivo, spese di giudizio compensate.