CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6488/2022 depositato il 02/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1493/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 06/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00916/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00916/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00916/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00916/2017 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00916/2017 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Si premette che con la Sentenza di primo grado (CTP Siracusa, n. 1493/2022) Il ricorso introduttivo di Ricorrente_1 è stato dichiarato inammissibile per mancato deposito delle cartoline di avviso di ricevimento (art. 22 D.Lgs. 546/1992), senza che abbia avuto luogo alcuna valutazione sul merito. Il sig. Ricorrente_1 propone appello chiedendo la riforma della sentenza per erronea applicazione degli artt. 18 e 22 D.Lgs. 546/1992.
Deduce vizi dell'avviso di accertamento:
Notifica inesistente (mancanza relata, violazione art. 29 DL 78/2010).
Difetto di sottoscrizione (art. 42 DPR 600/73).
Difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000).
Omissione contraddittorio (art. 12 Statuto contribuente).
Contestazioni di merito su carburanti e libri scolastici.
In subordine: rideterminazione del reddito in misura equa.
Controdeduzioni dell'Agenzia Entrate
L'Agenzia chiede la conferma la legittimità della notifica (raccomandata A/R consegnata alla moglie convivente).
Sostiene la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo. Difende la delega di firma e la motivazione dell'atto.
Sul contraddittorio lo ritiene non obbligatorio in assenza di accessi e sul merito: conferma riprese su carburanti (schede incomplete) e libri (contratto estimatorio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
La sentenza impugnata va riformata poiché l'inammissibilità è stata erroneamente dichiarata: la costituzione dell'Ufficio e il deposito delle controdeduzioni dimostrano il raggiungimento dello scopo della notifica (artt.
156 e 160 c.p.c.; Cass. n. 8674/2015).
Ciò premesso, il giudizio va affrontato nel merito.
Il Collegio osserva che 1. Non sussistono vizi di inesistenza della notifica né difetto di sottoscrizione, essendo prodotta delega valida.
2. Non è obbligatorio il contraddittorio preventivo in assenza di accessi (Cass. n. 16354/2012).
3. Quanto alle riprese sui carburanti, la mancanza di dati essenziali nelle schede giustifica la ripresa. La documentazione risulta incompleta, mancando di alcuni dati obbligatori fra cui:
• La data del rifornimento
• Il chilometraggio
Il combinato disposto dell'art. 109 del TUIR e art. 19 del DPR 633/72 stabilisce che, ai fini della dimostrazione della deducibilità delle spese e della detraibilità dell'iva, si debba far riferimento ai documenti fiscali che comprovino la fondatezza della spesa. Tuttavia, per la certificazione degli acquisti di carburante sono previste delle norme particolari stabilite dal regolamento previsto dal DPR 444/97. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale scheda è sostitutiva della fattura di cui all'art. 22 comma 3 del DPR 633/72. L'obbligo dell'istituzione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette
(cfr. CM 205/E/98).
Elementi che devono essere presenti sulla scheda carburante:
– gli estremi d'individuazione del veicolo, ossia la casa costruttrice, il modello e la targa, ovvero, in alternativa, il numero di telaio o altri elementi identificativi apposti dall'impresa costruttrice;
– la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA del soggetto che acquista il carburante;
– per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia.
Indicazione dei chilometri obbligatoria.
Tali elementi sono ritenuti essenziali dalla giurisprudenza di legittimità . Cass. 5 novembre 2008 n. 26539,
Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).
4. Libri scolastici. Ai sensi dell'rt. 18 c.8 DPR 600/73 , ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.
Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Da quanto sopra l'Ufficio sostiene che l'importo da contabilizzare è l'importo di vendita intero e che quindi le modalità di contabilizzazione seguite dalla parte sono state contrarie alla vigente normativa.invero devono essere computati e dedotti i costi relativi al fornitore.
In ordine alle sanzioni irrogate, esse appaiono esaustive e chiaramente esposte nei dettagli inerenti il calcolo seguito.
Per effetto della complessità delle questioni esaminate, non disgiunte da giurisprudenza oscillante in materia di costi per carburanti, si compensano le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
In parziale accoglimento dell'appello riconosce i costi dei libri scolastici corrisposti al fornitore.
Rigetta l'appello nel resto e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo, 18.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6488/2022 depositato il 02/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1493/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 06/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00916/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00916/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00916/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00916/2017 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00916/2017 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Si premette che con la Sentenza di primo grado (CTP Siracusa, n. 1493/2022) Il ricorso introduttivo di Ricorrente_1 è stato dichiarato inammissibile per mancato deposito delle cartoline di avviso di ricevimento (art. 22 D.Lgs. 546/1992), senza che abbia avuto luogo alcuna valutazione sul merito. Il sig. Ricorrente_1 propone appello chiedendo la riforma della sentenza per erronea applicazione degli artt. 18 e 22 D.Lgs. 546/1992.
Deduce vizi dell'avviso di accertamento:
Notifica inesistente (mancanza relata, violazione art. 29 DL 78/2010).
Difetto di sottoscrizione (art. 42 DPR 600/73).
Difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000).
Omissione contraddittorio (art. 12 Statuto contribuente).
Contestazioni di merito su carburanti e libri scolastici.
In subordine: rideterminazione del reddito in misura equa.
Controdeduzioni dell'Agenzia Entrate
L'Agenzia chiede la conferma la legittimità della notifica (raccomandata A/R consegnata alla moglie convivente).
Sostiene la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo. Difende la delega di firma e la motivazione dell'atto.
Sul contraddittorio lo ritiene non obbligatorio in assenza di accessi e sul merito: conferma riprese su carburanti (schede incomplete) e libri (contratto estimatorio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
La sentenza impugnata va riformata poiché l'inammissibilità è stata erroneamente dichiarata: la costituzione dell'Ufficio e il deposito delle controdeduzioni dimostrano il raggiungimento dello scopo della notifica (artt.
156 e 160 c.p.c.; Cass. n. 8674/2015).
Ciò premesso, il giudizio va affrontato nel merito.
Il Collegio osserva che 1. Non sussistono vizi di inesistenza della notifica né difetto di sottoscrizione, essendo prodotta delega valida.
2. Non è obbligatorio il contraddittorio preventivo in assenza di accessi (Cass. n. 16354/2012).
3. Quanto alle riprese sui carburanti, la mancanza di dati essenziali nelle schede giustifica la ripresa. La documentazione risulta incompleta, mancando di alcuni dati obbligatori fra cui:
• La data del rifornimento
• Il chilometraggio
Il combinato disposto dell'art. 109 del TUIR e art. 19 del DPR 633/72 stabilisce che, ai fini della dimostrazione della deducibilità delle spese e della detraibilità dell'iva, si debba far riferimento ai documenti fiscali che comprovino la fondatezza della spesa. Tuttavia, per la certificazione degli acquisti di carburante sono previste delle norme particolari stabilite dal regolamento previsto dal DPR 444/97. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale scheda è sostitutiva della fattura di cui all'art. 22 comma 3 del DPR 633/72. L'obbligo dell'istituzione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette
(cfr. CM 205/E/98).
Elementi che devono essere presenti sulla scheda carburante:
– gli estremi d'individuazione del veicolo, ossia la casa costruttrice, il modello e la targa, ovvero, in alternativa, il numero di telaio o altri elementi identificativi apposti dall'impresa costruttrice;
– la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA del soggetto che acquista il carburante;
– per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia.
Indicazione dei chilometri obbligatoria.
Tali elementi sono ritenuti essenziali dalla giurisprudenza di legittimità . Cass. 5 novembre 2008 n. 26539,
Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).
4. Libri scolastici. Ai sensi dell'rt. 18 c.8 DPR 600/73 , ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.
Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Da quanto sopra l'Ufficio sostiene che l'importo da contabilizzare è l'importo di vendita intero e che quindi le modalità di contabilizzazione seguite dalla parte sono state contrarie alla vigente normativa.invero devono essere computati e dedotti i costi relativi al fornitore.
In ordine alle sanzioni irrogate, esse appaiono esaustive e chiaramente esposte nei dettagli inerenti il calcolo seguito.
Per effetto della complessità delle questioni esaminate, non disgiunte da giurisprudenza oscillante in materia di costi per carburanti, si compensano le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
In parziale accoglimento dell'appello riconosce i costi dei libri scolastici corrisposti al fornitore.
Rigetta l'appello nel resto e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo, 18.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE