CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2713/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19024/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - . 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741 2018 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2596/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale/tardivo versamento IMU ANNO 2020, n. 183741/2018, emesso in data 22/07/2025 da Napoli Obiettivo Valore S.r.
l., in qualità di Concessionario delle Entrate Tributarie ed Extratributarie del Comune di Napoli, con il quale si accertava e liquidato a carico del ricorrente un importo dovuto complessivamente pari ad €.1.800,00, oltre sanzioni e interessi, per relativamente ad unità immobiliari site in Napoli, Indirizzo_1, identificate catastalmente al Foglio 16, Particella 156, Subalterni 104 (Categoria C/2), 109 (Categoria A/2) e 110
(Categoria C/2). Il ricorrente deduceva di essere effettivamente proprietario dell'immobile sito in Napoli, Indirizzo_1, acquistato in data 15 aprile 2003, composto dall'abitazione e dalle due pertinenze, ma sosteneva di non essere tenuto al versamento dell'IMU poichè sia lui che il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e stabilmente nell'immobile in questione, per cui ricorre l'ipotesi di esenzione prevista per la prima casa. A sostegno di quanto dedotto evidenziava di essere dipendente del Banca_1 S.p.A. dal 12/01/1993 e di svolgere le proprie manisioni lavorative presso la sede di Napoli, sita in Centro Direzionale, che le utenze domestiche relative all'immobile di Indirizzo_1 dimostrano l'utilizzo abitativo e che per tali ragioni ha presentato al Comune una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione per Esenzione
IMU - Abitazione Principale in data 17/09/2025, dichiarando di dimorare abitualmente e richiedendo l'esenzione IMU in quanto abitazione principale, così come ha indicato l'immobile di Napoli come "prima casa" nel modello UNICO 2021 relativo all'anno d'imposta 2020.
Il Comune di Napoli si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo in proposito di aver affidato il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali ad un concessionario, cui spetta il potere di accertamento e riscossione del tributo, sostenendo che all'attribuzione di tali poteri consegue anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tale materia.
Il concessionario per l'accertamento e la riscossione, pur essendo destinatario del ricorso ed avendone ricevuto notificazione, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, non essendosi costituito in giudizio il concessionario del servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali e non avendo il Comune di Napoli, che pure si è costituito, provato la ricorrenza dei presupposti per l'imposizione fiscale contestata dal ricorrente, deve accogliersi l'impugnazione dell'atto impositivo: infatti, spetta all'amministrazione finanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l'atto impositivo e quindi il giudice deve annullare l'atto impugnato ove la prova della sua fondatezza risulti carente.
Nella fattispecie le parti convenute/resistenti non hanno svolto in giudizio difese dirette a contrastare le ragioni addotte dal contribuente nè hanno fornito prove idonee a confutare le prospettazioni e le eccezioni sollevate avverso l'atto di accertamento, dal che non può che conseguire l'accoglimento del ricorso.
Tenuto conto delle ragioni della adottata decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19024/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - . 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741 2018 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2596/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale/tardivo versamento IMU ANNO 2020, n. 183741/2018, emesso in data 22/07/2025 da Napoli Obiettivo Valore S.r.
l., in qualità di Concessionario delle Entrate Tributarie ed Extratributarie del Comune di Napoli, con il quale si accertava e liquidato a carico del ricorrente un importo dovuto complessivamente pari ad €.1.800,00, oltre sanzioni e interessi, per relativamente ad unità immobiliari site in Napoli, Indirizzo_1, identificate catastalmente al Foglio 16, Particella 156, Subalterni 104 (Categoria C/2), 109 (Categoria A/2) e 110
(Categoria C/2). Il ricorrente deduceva di essere effettivamente proprietario dell'immobile sito in Napoli, Indirizzo_1, acquistato in data 15 aprile 2003, composto dall'abitazione e dalle due pertinenze, ma sosteneva di non essere tenuto al versamento dell'IMU poichè sia lui che il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e stabilmente nell'immobile in questione, per cui ricorre l'ipotesi di esenzione prevista per la prima casa. A sostegno di quanto dedotto evidenziava di essere dipendente del Banca_1 S.p.A. dal 12/01/1993 e di svolgere le proprie manisioni lavorative presso la sede di Napoli, sita in Centro Direzionale, che le utenze domestiche relative all'immobile di Indirizzo_1 dimostrano l'utilizzo abitativo e che per tali ragioni ha presentato al Comune una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione per Esenzione
IMU - Abitazione Principale in data 17/09/2025, dichiarando di dimorare abitualmente e richiedendo l'esenzione IMU in quanto abitazione principale, così come ha indicato l'immobile di Napoli come "prima casa" nel modello UNICO 2021 relativo all'anno d'imposta 2020.
Il Comune di Napoli si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo in proposito di aver affidato il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali ad un concessionario, cui spetta il potere di accertamento e riscossione del tributo, sostenendo che all'attribuzione di tali poteri consegue anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tale materia.
Il concessionario per l'accertamento e la riscossione, pur essendo destinatario del ricorso ed avendone ricevuto notificazione, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, non essendosi costituito in giudizio il concessionario del servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali e non avendo il Comune di Napoli, che pure si è costituito, provato la ricorrenza dei presupposti per l'imposizione fiscale contestata dal ricorrente, deve accogliersi l'impugnazione dell'atto impositivo: infatti, spetta all'amministrazione finanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l'atto impositivo e quindi il giudice deve annullare l'atto impugnato ove la prova della sua fondatezza risulti carente.
Nella fattispecie le parti convenute/resistenti non hanno svolto in giudizio difese dirette a contrastare le ragioni addotte dal contribuente nè hanno fornito prove idonee a confutare le prospettazioni e le eccezioni sollevate avverso l'atto di accertamento, dal che non può che conseguire l'accoglimento del ricorso.
Tenuto conto delle ragioni della adottata decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.