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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 27/10/2025 nel procedimento n.2087 /2025 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata/o e Parte_1 C.F._1 difesa/o dall'avv. MOLLICA GIOVANNA ed elettivamente domiciliata/o presso il suo studio in Locri (RC), Via Mercurio 1; Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 TRIOLO ETTORE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 3607/2024 art. 445 bis 6° comma c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora in data 15.11.2023 ha presentato Parte_1 domanda per ottenere il riconoscimento del diritto l'accertamento dell'invalidità civile per il riconoscimento della pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 della legge n.
118 del 1971 nonché domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92 .
La Commissione medica di Reggio Calabria, dopo aver sottoposto a visita l'interessata, non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste , riconoscendo la parte ricorrente “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L.
509/88, percentuale: 75%, data decorrenza 15.11.2023” e “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”.
Quindi, parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento della domanda, riconoscendo una invalidità nella misura dell'81 %
e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis co.6 °c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, ritenuto superfluo un approfondimento istruttorio, la causa è stata decisa come da dispositivo, con motivazione contestuale.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Il giudice ha ritenuto sulla base delle contestazioni superfluo procedere ad un nuovo accertamento medico legale.
Invero, le censure della difesa di parte ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che le patologie da cui è affetta avrebbero dovuto portare il CTU a ritenere la sussistenza dei requisiti sanitari per accedere ai benefici richiesti. Le contestazioni non consentono di disattendere la valutazione del consulente tecnico e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute.
Le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con l'esame obiettivo e i dati documentali. La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e non ultimo all'esame obiettivo .
Pertanto, in difetto di comprovati elementi contrari, le censure si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, senza, tuttavia, assumere rilievo in questa sede ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In definitiva, alla stregua dei documenti versati in atti, non si ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Stante la dichiarazione resa dal ricorrente vanno compensate le spese dei due gradi di CP_ giudizio, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria , in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione :
• Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. , liquidate CP_1 come da separato decreto.
Così deciso in Reggio Calabria, 27/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Gargano