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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12143 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 28129\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 28129\2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
AR (C.F. ), congiuntamente all'Avv. Donato Lettieri (C.F. C.F._2
), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliato C.F._3 in Napoli, alla Via G. Sanfelice, n. 38;
OPPONENTE contro
(C.F. , con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legare rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino
[...]
(C.F. ), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._4 domiciliata in Napoli, alla Via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola C8;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19.12.2025 in presenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 5644/2024 del Controparte_1
31.10.2024, emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 48.095,14, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierno opponente.
1 [... In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando che Promoport S.r.l. Controparte_1
sottoscriveva con Parte_2 Controparte_3
- in data 19.08.2005, il contratto di conto corrente n. 10616;
- in data 3.07.2012, il contratto di finanziamento n. 5102163.
Chiariva, quindi, che si rendeva morosa nel pagamento delle rate pattuite, Controparte_4 per l'importo complessivo di € 48.095,14 (di cui € 612,04 per il primo rapporto ed € 47.483,10 per il secondo rapporto) e che entrambi i suddetti rapporti venivano garantiti da contratto di fideiussore del
21.07.2006, sottoscritto da e sino alla concorrenza di € Parte_1 Parte_3
1.365,000,00.
La società ingiungente rappresentava, altresì, che il credito portato ad ingiunzione diveniva oggetto di una vicenda circolatoria, la quale attribuiva la titolarità dello stesso in capo alla Controparte_1
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, odierna parte opposta si vedeva costretta ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 48.095,14. otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti di (nonché di Controparte_5 Parte_1
, il quale opponendosi istaurava il presente giudizio. Parte_3
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di titolarità del credito in capo alla sedicente cessionaria;
rappresentava la liberazione dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; deduceva l'applicazione di commissioni illegittime ed anatocistiche;
contestava la produzione avversa in sede monitoria asserendo l'inesistenza della prova del credito;
eccepiva, infine, la prescrizione del diritto di credito azionato.
Concludeva, quindi, chiedendo 1) In via preliminare respingere qualsiasi richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. 2) Nel merito, accogliere l'opposizione e, previo ogni più opportuno accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare inesistente e/o nullo e/o annullabile e/o illegittimo o, comunque, privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi anzi esposti, e per l'effetto revocarlo e/o adottare ogni opportuno provvedimento, perchè nullo e/o illegittimo, per le ragioni tutte di cui in premessa, e dichiarare non dovute le somme ivi erroneamente ed illegittimamente indicate per i motivi sopra descritti. Con condanna al pagamento in favore delle spese, diritti ed onorari di causa da corrispondersi al procuratore antistatario.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della opposizione infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
In particolare, deduceva la ritualità della vicenda circolatoria avente ad oggetto il credito per cui è giudizio, insistendo sulla propria titolarità sostanziale;
contestava la presunta violazione dell'art. 1957 c.c.; insisteva sull'assoluta completezza della documentazione prodotta in sede monitoria, idonea a provare i crediti de quibus;
contestava l'asserita prescrizione del credito portato ad ingiunzione e l'applicazione di tassi usurai e anatocistici.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per
2 l'effetto, confermare il decreto n. 5644/2024; in via subordinata, chiedeva di accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto condannare l'opponente al suo pagamento. Il tutto con vittoria di spese processuali del presente giudizio.
Accolta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, rigettate -poiché esplorative- le istanze istruttorie formulate da parte opponente, veniva fissata l'udienza in presenza per la remissione della causa in decisione in data 19.12.2025.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (v. verbale rgm. n.1440/2025 versato in atti).
Venendo al merito, quanto alla titolarità del credito oggetto di ingiunzione, id est legittimazione sostanziale, va rilevato che in ipotesi quale quella di specie in cui l'esistenza del contratto di cessione come dedotto in G.U. non è contestata, il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente a dare prova della legittimazione attiva e della titolarità del credito della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella
Gazzetta Ufficiale per categorie generali.
In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione
3 pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Passando all'esame della fattispecie concreta, relativamente alla cessione avventa da Controparte_3
a la Gazzetta Ufficiale (n. 145 del 12.12.2020) ha indicato quale criteri
[...] Controparte_1 generali “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti Controparte_3 corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019”.
Ebbene i contratti oggetto del presente giudizio sono riconducibili a tali categorie generali in quanto il credito relativo ai rapporti de quibus:
• Rientra nella categoria dei contratti indicati in gazzetta (esattamente “contratti di finanziamento” e “saldi debitori di conti corrente”);
• È indicato nella lista dei rapporti ceduti con numero identificativo n. con riferimento ad NumeroD_1 entrambe le pattuizioni (v. doc. n. 4, pag. 60 fascicolo opposta);
• Non rientra tra i contratti indicati a fini escludenti.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria, in primo luogo la disponibilità in capo all'opposta del contratto di finanziamento e del contratto di conto corrente, nonché della fideiussione, della lista debitori e della dichiarazione di cessione sottoscritta dalla NC TE (doc. n. 5 fasc. opposta). Ed in più, la mancata deduzione da parte del debitore di essere stato raggiunto in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della TE, corrobora tale convincimento.
Trattasi, dunque, di presunzioni iuris tantum che consentono di ritenere provata la titolarità dei crediti. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca TE o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. sent. n. 17944/2023).
Per tali ragioni, la doglianza suddetta va rigettata.
L'opponente eccepisce che gli atti prodotti dalla società ingiungente non esplichino l'adeguato effetto probatorio, determinando insussistenza della pretesa creditoria.
Tutte le contestazioni, tuttavia, si traducono in mere affermazioni di principio.
Ebbene, se da un lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere
4 la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda
– che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni (Cass. n. 6421/2003;
Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n. 6091/2020); dall'altro lato, tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probatorio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento o l'adempimento di una obbligazione la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. 13533/2001; nonché, più di recente, Cass. n. 826/2015).
Applicando i principi innanzi evidenziati, ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante CP_5 avendo provveduto al deposito del contratto n. 5102163, già bastevole per provare il credito derivante dal finanziamento, nonché l'estratto partitario (doc. n. 7 fasc. opposta); il contratto di conto corrente n.
10616 e gli estratti conto analitici (doc. n. 8 fasc. opposta) sebbene non integrali ( a far data dal trimestre di marzo 2015) idonei a documentare il credito.
Va difatti precisato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle controversie aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, differentemente dai processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi a depositare esclusivamente il solo negozio giudico (conformandosi alla già citata Cass., S.U. n 13533/2001), non dovendo depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali che, peraltro, risulta depositato nel caso in esame per entrambi i contratti e dal quale si evincono versamenti delle rate del piano di ammortamento, né l'opponente ha mai contestato le risultanze contabili emergenti dalla lista movimenti.
E' vero che con riferimento al contratto di c.c. la opposta non ha prodotto tutti gli estratti conto a far data dall'apertura (2005) ma solo quelli a far data dal mese di marzo 2015 ciò non meno non vi è stata necessità di operare un ricalcolo con il meccanismo del c.c. saldo zero atteso che non vi è contestazione specifica delle singole voci emergenti dagli estratti conto ma una mera doglianza generica della inidoneità della documentazione allegata a documentare l'ammontare del credito.
Non avendo contestato la posta risultante alla data del 31.12.2014 ovvero euro 111,12 e risultando le successive movimentazioni tutte documentate dagli estratti conto sino alla chiusura il credito anche in relazione al contratto di conto corrente può ritenersi provato.
Assolutamente pretestuosa è poi l'eccezione di nullità del finanziamento per mancata erogazione del credito essendo tale eccezione del tutto incompatibile con il pagamento di numerose rate del
5 finanziamento (cfr. estratto partitario) e con la stessa deduzione formulata dall'opponente della destinazione delle somme erogate con il finanziamento alla estinzione del saldo negativo del conto corrente.
Deduzione formulata per assumere la nullità del contratto di mutuo , eccezione che va parimenti disattesa, non essendo la causa di tale collegamento negoziale, ovvero il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria, una causa illecita che va ad inficiare la validità del contratto.
In merito all'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, va distinto il termine di prescrizione del rapporto discendente dal rapporto n. 10616, da quello discendente dal rapporto n. 5102163.
Con riferimento al primo rapporto di conto corrente, invero, come chiarito da recente giurisprudenza
(cfr. ex multis, Cass., sez. I, ordinanza 30/11/2017 n. 28819), il termine di prescrizione del credito, discendente dallo scoperto di conto corrente, decorre dalla data di chiusura del rapporto contrattuale e dal conseguente passaggio a sofferenza dell'insoluto da parte della CP_6
In particolare, nel caso di specie, dalla lettura dei documenti versati in atti, si evince chiaramente che la chiusura del rapporto contrattuale, con conseguente passaggio a sofferenza dell'insoluto, veniva disposta in data 10.07.2018 dunque alla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 5644/2024 - data 14.11.2024- alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata.
Non rileva a tali fini che successivamente la debitrice principale sia stata dichiarata fallita, atteso che prima di tale momento il credito era già esigibile.
Con riferimento al secondo rapporto, va anzitutto qualificato il termine di prescrizione dei rapporti discendenti da contratto di finanziamento, altresì con l'individuazione del dies a quo.
La giurisprudenza -sia di merito che di legittimità- afferma in modo conforme che nei contratti di finanziamento, ivi compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria (e dunque decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.) non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto (e non dalla data della sottoscrizione dello stesso come vorrebbe l'opponente), giacché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scandita nel tempo (cfr. Cass. sent. n. 26559/2021).
Non può, tuttavia, trascurarsi che dalla decadenza dal beneficio del termine scaturisce l'immediata esigibilità del diritto dell'istituto finanziatore al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto e dunque nell' ipotesi in cui la parte abbia comunicato l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine prima della scadenza del piano rateale originariamente pattuito è a tale data che occorre avere riguardo ai fini del decorso del termine utile alla prescrizione.
Dunque, in relazione al contratto di finanziamento il dies a quo va individuato nella data del 3.05.2014
(decadenza dal beneficio del termine) ulimente interrotto ai fini della prescrizione a seguito della avvenuta notifica della lettera di cessione contenete la costituzione in mora di cui al doc. n. 6 fascicolo parte opposta
6 ricevuta dall'opponente in data 28.12.2017, oltre che dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 5644/2024 in data 14.11.2024.
La interruzione della prescrizione verso un debitore solidale interrompe hanno effetto riguardo agli altri debitori ai sensi dell0art 1310 comma 1 c.c. e dunque la prescrizione può ritenersi interrotta utilmente nei confronti anche dalla debitrice principale e dell'altro garante.
Ne discende il rigetto dell'eccezione de qua.
Con riferimento, poi, alla specifica posizione di garante assunta da , egli rappresenta Parte_1
l'estinzione della fideiussione per essere maturata la decadenza di cui all'art 1957 c.c.
Anche tale eccezione va rigettata.
Ebbene, non può non rilevarsi come la fideiussione sottoscritta da preveda una deroga espressa Pt_1 all'art. 1957 c.c.
L'art. 6 del contratto del 21.07.2006 testualmente prevede “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 doc. civ., che si intende derogato”.
Tale clausola deve ritenersi del tutto legittima;
infatti, per giurisprudenza pacifica, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ. 21867/2013; Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n. 3989).
Secondo giurisprudenza consolidata, poi, la clausola derogatoria in commento non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige la specifica approvazione per iscritto
(Cass. Civ. 9245/2007), non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative ivi previste (Trib.
Milano n. 6480 del 26 luglio 2021; conf.Trib. Roma n. 9265 del 26 maggio 2021; Cass. 2263/2006), ciò non di meno nel caso di specie risulta oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.
A ciò si aggiunga che l'art. 7 del contratto in questione prevede l'obbligo per il garante di pagare a semplice richiesta scritta, previsione che conduce ad individuare in di detta clausola il meccanismo “solve et repete” di cui all'art. 1462 cc. (Cfr. Trib. Bergamo Sez. 3 n. 488 e 570 del 26-29/02/2024).
Ciò comporta l'impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene faccia richiesta a seguito dell'inadempimento del debitore principale, con la facoltà di ripetere, successivamente, quanto indebitamente corrisposto.
Il tenore della disposizione contrattuale, dunque, conduce ad escludere che nel caso in esame sul creditore gravasse un onere di preventiva escussione del patrimonio del debitore principale.
7 In più, proprio in virtù della presenza, nel contrato de quo, di una clausola con cui le parti stabilivano che il pagamento dovesse avvenire a “semplice richiesta scritta”, non è necessaria una vera e propria domanda giudiziale, ma è sufficiente una mera diffida stragiudiziale (Cassazione civile, sez. III, 29/04/2025, n.
11321), eseguita nonché versata agli atti (v. doc. n. 6 fascicolo opposta).
Né può vagliarsi l'eccepita la nullità della garanzia in oggetto in quanto contente clausole frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, co. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990, come asserito da parte opponente.
Occorre premettere che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cassazione Civile Sez. Un., sent. n. 41994/2021).
La Corte di legittimità ha affermato che la forma di tutela più adeguata allo scopo, dichiarate illecite ed espunte le clausole contrattuali in questione, sia la nullità parziale limitata appunto a tali clausole. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della NC d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
La Suprema Corte ha poi osservato che la violazione della normativa antitrust, deriva dal collegamento funzionale e non certo da quello negoziale tra gli atti, attesa la possibilità che l'intesa a monte possa essere posta in essere anche mediante atti che non rivestono siffatta natura, tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed Eurocomunitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca, come nel caso concreto, solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
8 Come detto, l'opponente ha sostenuto che entrambi i contratti di fideiussione sottoscritti il primo in data
21.07.2006 ed il secondo “ limitazione della garanzia” del 3.07.2012 fossero nulli perché contenenti le tre clausole, di deroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d.
“sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di NC d'Italia n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Va rilevato che la fideiussione in atti contengono effettivamente le medesime clausole di cui al modello
ABI del 2005, riproponendone anche in parte l'identica numerazione nonché il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, il menzionato provvedimento della NC d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di un anno da quel provvedimento.
Sul punto il Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la sentenza n. 1171 del 14/02/2023 ha osservato che “la specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la menzionata sentenza resa a Sezioni Unite del 2021:
- ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della NC d'Italia hanno coperto l'arco temporale preTE al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
- ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Nel caso di specie, essendo stata la fideiussione de qua stipulata un anno dopo l'accertamento della NC
d'Italia, e rinegoziata sette anni dopo, l'opponente avrebbe dovuto provare in concreto il carattere illecito dell'intesa, in quanto lesiva della concorrenza nel mercato nazionale. Il fideiussore, invece, si è limitati a produrre la decisione della NC d'Italia del 2005 senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni di eguale tenore rispetto a quello sanzionato dalla NC d'Italia continuasse a essere
9 perpetrata dagli istituti bancari su tutto il territorio nazionale, ne discende, quindi, che non vi sono elementi per ritenere che le clausole siano nulle, onde sotto questo profilo va disattesa l'eccezione di decadenza.
La accertata validità della clausola in ordine alla deroga alla disciplina della decadenza come sancita dall'art
1957 c.c. comporta il rigetto dell'eccezione di estinzione della garanzia formulata in tal senso.
È, invece, inammissibile l'eccezione in ordine all'applicazione di interessi usurai, anch'essa genericamente formulata, in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al tasso applicato, al periodo di sforamento, al tasso soglia. Sul punto “al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato espressamente il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, pena la genericità dell'eccezione, da qualificare mera difesa” (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020).
Anche l'eccezione in ordine alla applicazione di interessi anatocistici è del tutto generica e inammissibile.
Conclusivamente, l'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, non è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, il quale viene dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5644/2024, emesso in data 31.10.2024, dal Tribunale di Napoli nei suoi confronti, che diviene esecutivo;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di € 7.616,00 per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 28129\2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
AR (C.F. ), congiuntamente all'Avv. Donato Lettieri (C.F. C.F._2
), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliato C.F._3 in Napoli, alla Via G. Sanfelice, n. 38;
OPPONENTE contro
(C.F. , con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legare rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino
[...]
(C.F. ), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._4 domiciliata in Napoli, alla Via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola C8;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19.12.2025 in presenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 5644/2024 del Controparte_1
31.10.2024, emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 48.095,14, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierno opponente.
1 [... In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando che Promoport S.r.l. Controparte_1
sottoscriveva con Parte_2 Controparte_3
- in data 19.08.2005, il contratto di conto corrente n. 10616;
- in data 3.07.2012, il contratto di finanziamento n. 5102163.
Chiariva, quindi, che si rendeva morosa nel pagamento delle rate pattuite, Controparte_4 per l'importo complessivo di € 48.095,14 (di cui € 612,04 per il primo rapporto ed € 47.483,10 per il secondo rapporto) e che entrambi i suddetti rapporti venivano garantiti da contratto di fideiussore del
21.07.2006, sottoscritto da e sino alla concorrenza di € Parte_1 Parte_3
1.365,000,00.
La società ingiungente rappresentava, altresì, che il credito portato ad ingiunzione diveniva oggetto di una vicenda circolatoria, la quale attribuiva la titolarità dello stesso in capo alla Controparte_1
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, odierna parte opposta si vedeva costretta ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 48.095,14. otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti di (nonché di Controparte_5 Parte_1
, il quale opponendosi istaurava il presente giudizio. Parte_3
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di titolarità del credito in capo alla sedicente cessionaria;
rappresentava la liberazione dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; deduceva l'applicazione di commissioni illegittime ed anatocistiche;
contestava la produzione avversa in sede monitoria asserendo l'inesistenza della prova del credito;
eccepiva, infine, la prescrizione del diritto di credito azionato.
Concludeva, quindi, chiedendo 1) In via preliminare respingere qualsiasi richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. 2) Nel merito, accogliere l'opposizione e, previo ogni più opportuno accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare inesistente e/o nullo e/o annullabile e/o illegittimo o, comunque, privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi anzi esposti, e per l'effetto revocarlo e/o adottare ogni opportuno provvedimento, perchè nullo e/o illegittimo, per le ragioni tutte di cui in premessa, e dichiarare non dovute le somme ivi erroneamente ed illegittimamente indicate per i motivi sopra descritti. Con condanna al pagamento in favore delle spese, diritti ed onorari di causa da corrispondersi al procuratore antistatario.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della opposizione infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
In particolare, deduceva la ritualità della vicenda circolatoria avente ad oggetto il credito per cui è giudizio, insistendo sulla propria titolarità sostanziale;
contestava la presunta violazione dell'art. 1957 c.c.; insisteva sull'assoluta completezza della documentazione prodotta in sede monitoria, idonea a provare i crediti de quibus;
contestava l'asserita prescrizione del credito portato ad ingiunzione e l'applicazione di tassi usurai e anatocistici.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per
2 l'effetto, confermare il decreto n. 5644/2024; in via subordinata, chiedeva di accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto condannare l'opponente al suo pagamento. Il tutto con vittoria di spese processuali del presente giudizio.
Accolta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, rigettate -poiché esplorative- le istanze istruttorie formulate da parte opponente, veniva fissata l'udienza in presenza per la remissione della causa in decisione in data 19.12.2025.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (v. verbale rgm. n.1440/2025 versato in atti).
Venendo al merito, quanto alla titolarità del credito oggetto di ingiunzione, id est legittimazione sostanziale, va rilevato che in ipotesi quale quella di specie in cui l'esistenza del contratto di cessione come dedotto in G.U. non è contestata, il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente a dare prova della legittimazione attiva e della titolarità del credito della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella
Gazzetta Ufficiale per categorie generali.
In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione
3 pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Passando all'esame della fattispecie concreta, relativamente alla cessione avventa da Controparte_3
a la Gazzetta Ufficiale (n. 145 del 12.12.2020) ha indicato quale criteri
[...] Controparte_1 generali “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti Controparte_3 corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019”.
Ebbene i contratti oggetto del presente giudizio sono riconducibili a tali categorie generali in quanto il credito relativo ai rapporti de quibus:
• Rientra nella categoria dei contratti indicati in gazzetta (esattamente “contratti di finanziamento” e “saldi debitori di conti corrente”);
• È indicato nella lista dei rapporti ceduti con numero identificativo n. con riferimento ad NumeroD_1 entrambe le pattuizioni (v. doc. n. 4, pag. 60 fascicolo opposta);
• Non rientra tra i contratti indicati a fini escludenti.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria, in primo luogo la disponibilità in capo all'opposta del contratto di finanziamento e del contratto di conto corrente, nonché della fideiussione, della lista debitori e della dichiarazione di cessione sottoscritta dalla NC TE (doc. n. 5 fasc. opposta). Ed in più, la mancata deduzione da parte del debitore di essere stato raggiunto in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della TE, corrobora tale convincimento.
Trattasi, dunque, di presunzioni iuris tantum che consentono di ritenere provata la titolarità dei crediti. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca TE o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. sent. n. 17944/2023).
Per tali ragioni, la doglianza suddetta va rigettata.
L'opponente eccepisce che gli atti prodotti dalla società ingiungente non esplichino l'adeguato effetto probatorio, determinando insussistenza della pretesa creditoria.
Tutte le contestazioni, tuttavia, si traducono in mere affermazioni di principio.
Ebbene, se da un lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere
4 la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda
– che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni (Cass. n. 6421/2003;
Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n. 6091/2020); dall'altro lato, tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probatorio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento o l'adempimento di una obbligazione la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. 13533/2001; nonché, più di recente, Cass. n. 826/2015).
Applicando i principi innanzi evidenziati, ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante CP_5 avendo provveduto al deposito del contratto n. 5102163, già bastevole per provare il credito derivante dal finanziamento, nonché l'estratto partitario (doc. n. 7 fasc. opposta); il contratto di conto corrente n.
10616 e gli estratti conto analitici (doc. n. 8 fasc. opposta) sebbene non integrali ( a far data dal trimestre di marzo 2015) idonei a documentare il credito.
Va difatti precisato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle controversie aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, differentemente dai processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi a depositare esclusivamente il solo negozio giudico (conformandosi alla già citata Cass., S.U. n 13533/2001), non dovendo depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali che, peraltro, risulta depositato nel caso in esame per entrambi i contratti e dal quale si evincono versamenti delle rate del piano di ammortamento, né l'opponente ha mai contestato le risultanze contabili emergenti dalla lista movimenti.
E' vero che con riferimento al contratto di c.c. la opposta non ha prodotto tutti gli estratti conto a far data dall'apertura (2005) ma solo quelli a far data dal mese di marzo 2015 ciò non meno non vi è stata necessità di operare un ricalcolo con il meccanismo del c.c. saldo zero atteso che non vi è contestazione specifica delle singole voci emergenti dagli estratti conto ma una mera doglianza generica della inidoneità della documentazione allegata a documentare l'ammontare del credito.
Non avendo contestato la posta risultante alla data del 31.12.2014 ovvero euro 111,12 e risultando le successive movimentazioni tutte documentate dagli estratti conto sino alla chiusura il credito anche in relazione al contratto di conto corrente può ritenersi provato.
Assolutamente pretestuosa è poi l'eccezione di nullità del finanziamento per mancata erogazione del credito essendo tale eccezione del tutto incompatibile con il pagamento di numerose rate del
5 finanziamento (cfr. estratto partitario) e con la stessa deduzione formulata dall'opponente della destinazione delle somme erogate con il finanziamento alla estinzione del saldo negativo del conto corrente.
Deduzione formulata per assumere la nullità del contratto di mutuo , eccezione che va parimenti disattesa, non essendo la causa di tale collegamento negoziale, ovvero il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria, una causa illecita che va ad inficiare la validità del contratto.
In merito all'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, va distinto il termine di prescrizione del rapporto discendente dal rapporto n. 10616, da quello discendente dal rapporto n. 5102163.
Con riferimento al primo rapporto di conto corrente, invero, come chiarito da recente giurisprudenza
(cfr. ex multis, Cass., sez. I, ordinanza 30/11/2017 n. 28819), il termine di prescrizione del credito, discendente dallo scoperto di conto corrente, decorre dalla data di chiusura del rapporto contrattuale e dal conseguente passaggio a sofferenza dell'insoluto da parte della CP_6
In particolare, nel caso di specie, dalla lettura dei documenti versati in atti, si evince chiaramente che la chiusura del rapporto contrattuale, con conseguente passaggio a sofferenza dell'insoluto, veniva disposta in data 10.07.2018 dunque alla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 5644/2024 - data 14.11.2024- alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata.
Non rileva a tali fini che successivamente la debitrice principale sia stata dichiarata fallita, atteso che prima di tale momento il credito era già esigibile.
Con riferimento al secondo rapporto, va anzitutto qualificato il termine di prescrizione dei rapporti discendenti da contratto di finanziamento, altresì con l'individuazione del dies a quo.
La giurisprudenza -sia di merito che di legittimità- afferma in modo conforme che nei contratti di finanziamento, ivi compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria (e dunque decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.) non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto (e non dalla data della sottoscrizione dello stesso come vorrebbe l'opponente), giacché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scandita nel tempo (cfr. Cass. sent. n. 26559/2021).
Non può, tuttavia, trascurarsi che dalla decadenza dal beneficio del termine scaturisce l'immediata esigibilità del diritto dell'istituto finanziatore al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto e dunque nell' ipotesi in cui la parte abbia comunicato l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine prima della scadenza del piano rateale originariamente pattuito è a tale data che occorre avere riguardo ai fini del decorso del termine utile alla prescrizione.
Dunque, in relazione al contratto di finanziamento il dies a quo va individuato nella data del 3.05.2014
(decadenza dal beneficio del termine) ulimente interrotto ai fini della prescrizione a seguito della avvenuta notifica della lettera di cessione contenete la costituzione in mora di cui al doc. n. 6 fascicolo parte opposta
6 ricevuta dall'opponente in data 28.12.2017, oltre che dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 5644/2024 in data 14.11.2024.
La interruzione della prescrizione verso un debitore solidale interrompe hanno effetto riguardo agli altri debitori ai sensi dell0art 1310 comma 1 c.c. e dunque la prescrizione può ritenersi interrotta utilmente nei confronti anche dalla debitrice principale e dell'altro garante.
Ne discende il rigetto dell'eccezione de qua.
Con riferimento, poi, alla specifica posizione di garante assunta da , egli rappresenta Parte_1
l'estinzione della fideiussione per essere maturata la decadenza di cui all'art 1957 c.c.
Anche tale eccezione va rigettata.
Ebbene, non può non rilevarsi come la fideiussione sottoscritta da preveda una deroga espressa Pt_1 all'art. 1957 c.c.
L'art. 6 del contratto del 21.07.2006 testualmente prevede “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 doc. civ., che si intende derogato”.
Tale clausola deve ritenersi del tutto legittima;
infatti, per giurisprudenza pacifica, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ. 21867/2013; Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n. 3989).
Secondo giurisprudenza consolidata, poi, la clausola derogatoria in commento non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige la specifica approvazione per iscritto
(Cass. Civ. 9245/2007), non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative ivi previste (Trib.
Milano n. 6480 del 26 luglio 2021; conf.Trib. Roma n. 9265 del 26 maggio 2021; Cass. 2263/2006), ciò non di meno nel caso di specie risulta oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.
A ciò si aggiunga che l'art. 7 del contratto in questione prevede l'obbligo per il garante di pagare a semplice richiesta scritta, previsione che conduce ad individuare in di detta clausola il meccanismo “solve et repete” di cui all'art. 1462 cc. (Cfr. Trib. Bergamo Sez. 3 n. 488 e 570 del 26-29/02/2024).
Ciò comporta l'impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene faccia richiesta a seguito dell'inadempimento del debitore principale, con la facoltà di ripetere, successivamente, quanto indebitamente corrisposto.
Il tenore della disposizione contrattuale, dunque, conduce ad escludere che nel caso in esame sul creditore gravasse un onere di preventiva escussione del patrimonio del debitore principale.
7 In più, proprio in virtù della presenza, nel contrato de quo, di una clausola con cui le parti stabilivano che il pagamento dovesse avvenire a “semplice richiesta scritta”, non è necessaria una vera e propria domanda giudiziale, ma è sufficiente una mera diffida stragiudiziale (Cassazione civile, sez. III, 29/04/2025, n.
11321), eseguita nonché versata agli atti (v. doc. n. 6 fascicolo opposta).
Né può vagliarsi l'eccepita la nullità della garanzia in oggetto in quanto contente clausole frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, co. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990, come asserito da parte opponente.
Occorre premettere che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cassazione Civile Sez. Un., sent. n. 41994/2021).
La Corte di legittimità ha affermato che la forma di tutela più adeguata allo scopo, dichiarate illecite ed espunte le clausole contrattuali in questione, sia la nullità parziale limitata appunto a tali clausole. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della NC d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
La Suprema Corte ha poi osservato che la violazione della normativa antitrust, deriva dal collegamento funzionale e non certo da quello negoziale tra gli atti, attesa la possibilità che l'intesa a monte possa essere posta in essere anche mediante atti che non rivestono siffatta natura, tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed Eurocomunitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca, come nel caso concreto, solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
8 Come detto, l'opponente ha sostenuto che entrambi i contratti di fideiussione sottoscritti il primo in data
21.07.2006 ed il secondo “ limitazione della garanzia” del 3.07.2012 fossero nulli perché contenenti le tre clausole, di deroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d.
“sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di NC d'Italia n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Va rilevato che la fideiussione in atti contengono effettivamente le medesime clausole di cui al modello
ABI del 2005, riproponendone anche in parte l'identica numerazione nonché il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, il menzionato provvedimento della NC d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di un anno da quel provvedimento.
Sul punto il Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la sentenza n. 1171 del 14/02/2023 ha osservato che “la specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la menzionata sentenza resa a Sezioni Unite del 2021:
- ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della NC d'Italia hanno coperto l'arco temporale preTE al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
- ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Nel caso di specie, essendo stata la fideiussione de qua stipulata un anno dopo l'accertamento della NC
d'Italia, e rinegoziata sette anni dopo, l'opponente avrebbe dovuto provare in concreto il carattere illecito dell'intesa, in quanto lesiva della concorrenza nel mercato nazionale. Il fideiussore, invece, si è limitati a produrre la decisione della NC d'Italia del 2005 senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni di eguale tenore rispetto a quello sanzionato dalla NC d'Italia continuasse a essere
9 perpetrata dagli istituti bancari su tutto il territorio nazionale, ne discende, quindi, che non vi sono elementi per ritenere che le clausole siano nulle, onde sotto questo profilo va disattesa l'eccezione di decadenza.
La accertata validità della clausola in ordine alla deroga alla disciplina della decadenza come sancita dall'art
1957 c.c. comporta il rigetto dell'eccezione di estinzione della garanzia formulata in tal senso.
È, invece, inammissibile l'eccezione in ordine all'applicazione di interessi usurai, anch'essa genericamente formulata, in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al tasso applicato, al periodo di sforamento, al tasso soglia. Sul punto “al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato espressamente il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, pena la genericità dell'eccezione, da qualificare mera difesa” (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020).
Anche l'eccezione in ordine alla applicazione di interessi anatocistici è del tutto generica e inammissibile.
Conclusivamente, l'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, non è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, il quale viene dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5644/2024, emesso in data 31.10.2024, dal Tribunale di Napoli nei suoi confronti, che diviene esecutivo;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di € 7.616,00 per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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