Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 316
CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'impugnata sentenza per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che un eventuale difetto di motivazione della sentenza di primo grado comporterebbe comunque la necessità di valutare nel merito la questione controversa.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per violazione e falsa applicazione della normativa sugli alloggi sociali

    La Corte afferma che non è configurabile una assimilazione giuridica tra immobili ERP e alloggi sociali, evidenziando le differenti finalità e discipline legislative, nonché le diverse modalità di determinazione del canone di locazione. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza di legittimità che distingue tra detrazione per alloggi IACP e esenzione per alloggi sociali, sottolineando che le norme fiscali che stabiliscono esenzioni sono di stretta interpretazione.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dell'inclusione degli alloggi tra quelli sociali

    La Corte rileva che l'appellante non ha presentato una dichiarazione finalizzata all'esenzione e non ha provato in giudizio che gli alloggi ERP siano assegnati a privati dal Comune resistente come alloggi sociali. I contratti di locazione e le delibere regionali prodotte si riferiscono al contratto tipo di locazione ERP, con canone parametrato a criteri non coincidenti con quelli degli alloggi sociali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 316
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 316
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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