Articolo 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 aprile 1975
>
Versione
7 marzo 1996
Art. 7.

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell' articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili e' consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni piu' restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente e' punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (in G.U. 1ª s.s. 06/03/1996 n. 10) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell' art. 15, diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 nella parte in cui punisce il fatto previsto dall' art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziche' con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Entrata in vigore il 7 marzo 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente