Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 14
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate NE non sia competente a contestare l'assunto della ricorrente, essendo deputata solo alla riscossione e non all'accertamento. Pertanto, il ricorso proposto nei confronti dell'Agente della Riscossione risulta inammissibile.

  • Rigettato
    Omessa notificazione della cartella di pagamento

    La Corte rileva che la ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Tuttavia, l'intimazione di pagamento conteneva già indicazioni precise relative all'avviso di accertamento, che si era reso definitivo per mancata impugnazione. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'intimazione e chiamare in causa l'ente impositore nei termini di legge. La proposizione dei motivi aggiunti ha integrato il contraddittorio, ma il ricorso è comunque infondato.

  • Rigettato
    Omessa allegazione del titolo per l'iscrizione a ruolo

    La Corte ritiene che il ricorso sia infondato in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'intimazione di pagamento nei termini di legge, chiamando in causa l'ente impositore, avendo eccepito vizi degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Inesistenza del titolo per agire

    La Corte ritiene che il ricorso sia infondato in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'intimazione di pagamento nei termini di legge, chiamando in causa l'ente impositore, avendo eccepito vizi degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Nullità per violazione artt. 2304-2314 c.c. (Mancata escussione del patrimonio sociale)

    La Corte ritiene che il ricorso sia infondato in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'intimazione di pagamento nei termini di legge, chiamando in causa l'ente impositore, avendo eccepito vizi degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale delle somme richieste

    La Corte ritiene che il ricorso sia infondato in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'intimazione di pagamento nei termini di legge, chiamando in causa l'ente impositore, avendo eccepito vizi degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Omessa notificazione degli atti presupposti

    La Corte rileva che la ricorrente è venuta a conoscenza dell'avviso di accertamento solo tramite l'estratto di ruolo. Tuttavia, l'intimazione di pagamento conteneva indicazioni precise relative all'avviso di accertamento, che si era reso definitivo per mancata impugnazione. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'intimazione e chiamare in causa l'ente impositore nei termini di legge. La proposizione dei motivi aggiunti ha integrato il contraddittorio, ma il ricorso è comunque infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia
    Numero : 14
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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