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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BANDINI IVANO, Presidente
GRANATO PASQUALE, TO
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Reggio Nell'Emilia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso dp.parma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520249009901567000 IRPEF 2014
- sul ricorso n. 140/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Reggio Nell'Emilia
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso dp.parma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09584202500000120001 143056,58 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2025 depositato il
10/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate-RiscossIone si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate di Parma si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.09520249009901567000 emessa dall'Agenzia delle Entrate NE , parimenti impugnava l'avviso di atto di pignoramento di cui al ricorso RGR ,140/2025 contestava l'operato dell'Ufficio in punto di:a) Incompetenza territoriale dell'Agente della NE, b)omessa notificazione della cartella di pagamento,c) omessa allegazione del titolo per l'iscrizione a ruolo, d).inesistenza del titolo per agire.
e).nullità per violazione degli artt.2304-2314 c.c.(Mancata escussione del patrimonio sociale) .f) intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste ,. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Vinte le spese. Visti i ricorsi trattandosi di identica questione la Corte procedeva alla riunione del ricorso
RGR,140/2025 al ricorso RGR 86/2025. Si procedeva ad unica trattazione-
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE la quale insisteva sulla correttezza e legittimità del proprio assunto Concludeva per il rigetto del ricorso ,con vittoria di spese-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte
Preliminarmente va osservato che la ricorrente eccepisce la mancata notificazione dell'avviso di accertamento dal quale sono poi conseguiti gli avvisi di riscossione delle poste accertate- Sul punto occorre ,però,fare riferimento all'art.14,c.6,bis,del D.Lgs.546/92 che recita”in caso di vizio di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato ,il ricorso è sempre proposto nei confronti nei confronti di entrambi i soggetti”. Ora il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento e di non aver mai rivestito la qualifica di soggetto obbligato principale rispetto al credito intimato .Risulta pertanto evidente che la risoluzione del problema va ad incidere sull'ente che ha emesso l'avviso di accertamento ,nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate di Parma- Ente che non è stato chiamato in causa dalla ricorrente –
L'Agenzia delle Entrate NE ,chiamata in causa, non risulta essere competente a contestare l'assunto di parte ricorrente in quanto il medesimo Ente è deputato solamente alla riscossione dei tributi e non al loro accertamento. Ciò detto risulta evidente che il ricorso proposto nei confronti dell'Agente della riscossione risulta essere inammissibile -Pur tuttavia e tardivamente si è costituita in giudizio ,quale terzo chiamato in causa, l'Agenzia delle Entrate di Parma quale emittente dell'avviso di accertamento,non impugnato, dal quale ha fatto seguito l'emissione degli atti di riscossione- Con atto “per motivi aggiunti, ai sensi dell'art.24.D.Lgs 546/92 la ricorrente eccepisce “Nel merito della intimazione derivante per omessa regolare notificazione degli atti presupposti necessari e specificatamente dell'avviso di accertamento THS01R601513/2019 emesso dall' Agenzia delle Entrate di Parma e risultante dall'estratto di ruolo ,sub.doc.1, di controparte ,ADER ed affermato con notifica in data 15.12.2019”-
Pare di capire che la ricorrente è venuta a conoscenza dell'avviso di accertamento solamente a seguito della produzione in giudizio dell'estratto di ruolo- Ciò che sostiene la ricorrente non può essere condivisibile atteso che nell'avviso di intimazione al pagamento vi erano indicati in maniera chiara e precisa , tutti i dati relativi all'avviso di accertamento,già notificato a suo tempo , che per mancata impugnazione si era reso definitivo- Quindi la ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge l'intimazione di pagamento e chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate di Parma- Nel caso in esame la ricorrente ,con la proposizione dei motivi aggiunti ha proceduto alla integrazione del contraddittorio –in caso di litis consorzio necessario- non avendo a suo tempo ottemperato all'obbligo di procedere alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio ,oltre che all'Agenzia delle Entrate NE anche all'Ente Impositore ,avendo eccepito vizi propri anche degli atti prodromici rispetto all'intimazione di pagamento impugnata (art.14,c.
6.bis . D.Lgs 546/92)
In conclusione il ricorso non è fondato e per l'effetto va rigettato
Le ragioni della controversia la sua difficoltà ed incertezza inducono questa Corte a compensare le spese di lite fra le parti in causa
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi nn. 86-140/2025, li respinge. Spese compensate.
Reggio Emilia 09 .Sett.2025
Il TO Il Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BANDINI IVANO, Presidente
GRANATO PASQUALE, TO
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Reggio Nell'Emilia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso dp.parma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520249009901567000 IRPEF 2014
- sul ricorso n. 140/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Reggio Nell'Emilia
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso dp.parma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09584202500000120001 143056,58 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2025 depositato il
10/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate-RiscossIone si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate di Parma si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.09520249009901567000 emessa dall'Agenzia delle Entrate NE , parimenti impugnava l'avviso di atto di pignoramento di cui al ricorso RGR ,140/2025 contestava l'operato dell'Ufficio in punto di:a) Incompetenza territoriale dell'Agente della NE, b)omessa notificazione della cartella di pagamento,c) omessa allegazione del titolo per l'iscrizione a ruolo, d).inesistenza del titolo per agire.
e).nullità per violazione degli artt.2304-2314 c.c.(Mancata escussione del patrimonio sociale) .f) intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste ,. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Vinte le spese. Visti i ricorsi trattandosi di identica questione la Corte procedeva alla riunione del ricorso
RGR,140/2025 al ricorso RGR 86/2025. Si procedeva ad unica trattazione-
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE la quale insisteva sulla correttezza e legittimità del proprio assunto Concludeva per il rigetto del ricorso ,con vittoria di spese-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte
Preliminarmente va osservato che la ricorrente eccepisce la mancata notificazione dell'avviso di accertamento dal quale sono poi conseguiti gli avvisi di riscossione delle poste accertate- Sul punto occorre ,però,fare riferimento all'art.14,c.6,bis,del D.Lgs.546/92 che recita”in caso di vizio di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato ,il ricorso è sempre proposto nei confronti nei confronti di entrambi i soggetti”. Ora il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento e di non aver mai rivestito la qualifica di soggetto obbligato principale rispetto al credito intimato .Risulta pertanto evidente che la risoluzione del problema va ad incidere sull'ente che ha emesso l'avviso di accertamento ,nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate di Parma- Ente che non è stato chiamato in causa dalla ricorrente –
L'Agenzia delle Entrate NE ,chiamata in causa, non risulta essere competente a contestare l'assunto di parte ricorrente in quanto il medesimo Ente è deputato solamente alla riscossione dei tributi e non al loro accertamento. Ciò detto risulta evidente che il ricorso proposto nei confronti dell'Agente della riscossione risulta essere inammissibile -Pur tuttavia e tardivamente si è costituita in giudizio ,quale terzo chiamato in causa, l'Agenzia delle Entrate di Parma quale emittente dell'avviso di accertamento,non impugnato, dal quale ha fatto seguito l'emissione degli atti di riscossione- Con atto “per motivi aggiunti, ai sensi dell'art.24.D.Lgs 546/92 la ricorrente eccepisce “Nel merito della intimazione derivante per omessa regolare notificazione degli atti presupposti necessari e specificatamente dell'avviso di accertamento THS01R601513/2019 emesso dall' Agenzia delle Entrate di Parma e risultante dall'estratto di ruolo ,sub.doc.1, di controparte ,ADER ed affermato con notifica in data 15.12.2019”-
Pare di capire che la ricorrente è venuta a conoscenza dell'avviso di accertamento solamente a seguito della produzione in giudizio dell'estratto di ruolo- Ciò che sostiene la ricorrente non può essere condivisibile atteso che nell'avviso di intimazione al pagamento vi erano indicati in maniera chiara e precisa , tutti i dati relativi all'avviso di accertamento,già notificato a suo tempo , che per mancata impugnazione si era reso definitivo- Quindi la ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge l'intimazione di pagamento e chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate di Parma- Nel caso in esame la ricorrente ,con la proposizione dei motivi aggiunti ha proceduto alla integrazione del contraddittorio –in caso di litis consorzio necessario- non avendo a suo tempo ottemperato all'obbligo di procedere alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio ,oltre che all'Agenzia delle Entrate NE anche all'Ente Impositore ,avendo eccepito vizi propri anche degli atti prodromici rispetto all'intimazione di pagamento impugnata (art.14,c.
6.bis . D.Lgs 546/92)
In conclusione il ricorso non è fondato e per l'effetto va rigettato
Le ragioni della controversia la sua difficoltà ed incertezza inducono questa Corte a compensare le spese di lite fra le parti in causa
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi nn. 86-140/2025, li respinge. Spese compensate.
Reggio Emilia 09 .Sett.2025
Il TO Il Presidente