Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 1074/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 19/12/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
, CANICATTÌ (AG), 17/02/1964 (C.F. Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. CARLINO AMANTA, giusta procura in atti, C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DOLCE STEFANO e dell'Avv. RUSSO CP_1 P.IVA_1 CARMELO RANIERO ( , giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA VAL ISSETTA
resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 29/07/2022, ha Parte_1 opposto, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza-ingiunzione n. OI
000172587 (prot. n. 1800.14/06/2022.0107630) comunicata il 4.7.2022 dell'importo complessivo di €. 24.500,00.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in misura inferiore alla somma di € 10.000 per l'anno 2011.
L'opponente ha rilevato che l'ordinanza è illegittima per la nullità della notifica eseguita con il servizio postale e non con pec, per il difetto di sottoscrizione, per omessa contestazione dell'accertamento, per omessa motivazione;
ha pure eccepito che l'ente previdenziale è decaduto dalla potestà di irrogare la sanzione ex art. 14 l. 689/1981, che
1
l'atto di contestazione del 5.7.17 è stato notificato il 17.7.2017 è stato notificato al ricorrente in data 17.7.2017 (doc. 1), mentre nel merito ha concluso per l'infondatezza.
La causa è stata rinviata all'udienza del 19/12/2024.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
L'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n.
689/1981.
Come anticipato l'ordinanza ingiunzione impugnata ha ad oggetto l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8 concerne l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nel singolo anno corrispondente ad un importo complessivo pari o inferiore alla somma di euro 10.000,00.
Come pure evidenziato dall nella propria circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_1
(“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui deve aversi riguardo all'anno civile ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Tale ricostruzione appare coerente alla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. pen.,
SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018).
Chiariti i termini per procedere all'identificazione dell'illecito amministrativo, per quanto CP_ rileva ai fini del decidere l'atto di accertamento dell con il riepilogo delle inadempienze (doc. 1) fa comprendere che l'importo complessivo contestato di €
24.500,00 deriva dalla sommatoria delle omissioni relative alle mensilità dovute nel corso del 2011 .
L'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di novembre dell'anno di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 del mese di dicembre. Allo stesso tempo, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così,
2 per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo). Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l è in grado, in CP_1 linea di massima, di verificare se sia intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
All fanno capo gli archivi popolati dai flussi informatici popolati dalle denunce dei CP_2 datori di lavoro in merito ai rapporti di lavoro instaurati (Dmag/Unico), nonché dei dati relativi ai pagamenti eseguiti per singole mensilità. Tali archivi costituiscono per l'ente previdenziale uno strumento che permette con modalità telematiche ed informatiche l'immediata consuntivazione dei dati annuali. CP_ Infatti dall'accertamento depositato dall si desume che l'avvio del procedimento di contestazione presuppone il semplice consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta: tutte le omissioni risultano riferibili alla medesima matricola aziendale (v. prospetto inadempienze, in allegato all'atto di accertamento).
Né emergono elementi di complessità delle indagini oppure esigenze di valutazione di
(ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione.
Tenuto conto della consistente mole di dati che l deve vagliare in relazione a ciascun CP_1 anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi contributivi, nonché del termine di 90 giorni che viene messo a disposizione del contribuente per la regolarizzazione della propria posizione a seguito della comunicazione dell'illecito, deve ritenersi congruo il periodo di 90 giorni per la contestazione dell'illecito amministrativo.
Dispone l'art. 14 cit. che «La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento».
Il termine posto dalla norma è pacificamente decadenziale, ma l'univoca giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare il principio di diritto per cui «In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo
3 necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una siile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689 del
1981». (Cass. civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)
Ai fini della congruità del tempo impiegato nel caso di specie per elevare la contestazione, e dunque per valutare gli elementi di prova anche a discolpa, si osserva quanto segue:
- l'attività ispettiva è iniziata in epoca prossima al luglio 2017 ed il verbale unico di accertamento e notificazione, contenente gli estremi delle violazioni è stato notificato 17.7.2017;
- il procedimento di accertamento si è concluso con la verifica dell'omissione e la verifica della mancata regolarizzazione.
La sequenza temporale degli atti di indagine compiuti e soprattutto l'attività di riscontro CP_ del denunziante, portano alla conclusione che l è decaduto.
Infatti, si sono rese necessarie indagini ulteriori alla consultazione degli archivi informatici per la corretta formulazione della contestazione.
Per completezza espositiva si aggiunge che non è condivisibile quanto affermato CP_ dalla difesa dell circa la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 14 cit. e quindi la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva.
La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale “meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito.
La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23
(“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli
4 omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit.
Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n.
8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gli illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l ), a seguito della trasmissione degli atti da CP_1 parte dell'Autorità giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
La piena compatibilità tra gli illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale. CP_ Per tali ragioni l è decaduto dal potere sanzionatorio e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per le fasi dello studio, della proposizione del ricorso e della fase decisoria, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche per il III scaglione, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, anticipatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. CP_ Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1900, oltre spese
[...] forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per i difensori antistatari.
Caltanissetta, 11 febbraio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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