Art. 8.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo riguardante la istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata;
b) per l'esercizio 1965, comprese le spese di cui al precedente articolo 7, valutate in ragione d'anno in lire 300.000.000, con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo riguardante la istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata;
b) per l'esercizio 1965, comprese le spese di cui al precedente articolo 7, valutate in ragione d'anno in lire 300.000.000, con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.