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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI ER, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9669/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Luca Palma
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 23.07.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto che, all'esito della visita di revisione effettuata il
18.05.2023, le era stato negato il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative alla prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento;
di aver quindi proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio non aveva riconosciuto le prestazioni richieste;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_1
l'accertamento del requisito sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 26.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata riconosciuta invalida di grado grave, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
La parte ricorrente, pertanto, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc). Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente non aveva valutato in modo adeguato le patologie di cui è affetta ed aveva omesso di considerare alcuni documenti medici prodotti (in particolare i certificati del 3.01.2024 e del 9.01.2024).
Ravvisandosi alcune lacune nella consulenza elaborata in fase di atp e ritenendo non esaustivi i chiarimenti resi in questa sede dal dott. , è stato conferito nuovo incarico peritale al Per_1 dott. il quale, come si legge nella perizia Persona_2 allegata agli atti, dopo aver proceduto ad un accurato esame generale e locale della perizianda ed aver esaminato la documentazione medica prodotta dalle parti, tenuto conto di tutte le patologie riscontrate, ha ritenuto che “Nel caso di specie l'interessato non è in possesso del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i seguenti motivi: -l'interessata deambula in modo autonomo ed armonico ragion per cui può eseguire in autonomia qualunque atto quotidiano della vita che prevede il coinvolgimento dell'apparato locomotore: vestizione, svestizione, igiene personale, spostamenti intra ed extramurari. -La vasculopatia cerebrale cronica con note di declino cognitivo non impedisce l'autonoma adesione al regime terapeutico e l'utilizzo di un telefonino in caso di necessità. -
La BPCO in 02 all'occorrenza non genera dispnea a riposo ragion per cui trattasi di patologia ininfluente in un discorso incentrato sull'autonomia personale.
Per questi motivi
si ritiene corretto il giudizio di chi mi ha preceduto: soggetto invalido al
100% a cui non può essere riconosciuta l'indennità di accompagnamento”. In particolare, il dott. ha precisato Per_2
“in risposta alle doglianze sulle quali è stato accolto il ricorso in opposizione, che il decadimento cognitivo è sfumato e non tale da giustificare giudizi difformi a quanto sopra indicato. Del resto: -mancano esami strumentali che confermino alterazioni morfologiche alla base di un severo decadimento cognitivo;
- mancano piani terapeutici relativi a farmaci volti a contrastare il decadimento cognitivo;
-obiettivamente si è riscontrato un decadimento sfumato”.
Il dott. , quindi, risulta avere condotto con un Per_2 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui la ricorrente è affetta. Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Per tali motivi la prospettazione attorea non risulta accoglibile ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell' e si CP_1 liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NA PI ER