Versione
27 luglio 2022
27 luglio 2022
>
Versione
1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
>
Versione
22 aprile 2023
22 aprile 2023
>
Versione
22 giugno 2023
22 giugno 2023
>
Versione
2 marzo 2024
2 marzo 2024
>
Versione
29 ottobre 2024
29 ottobre 2024
>
Versione
31 dicembre 2025
31 dicembre 2025
Art. 14. Fase transitoria e attuazione 1. Per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:
a) le fondazioni ITS Academy gia' accreditate entro il 31 dicembre 2019;
b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;
c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023.
2. Le fondazioni ITS Academy di cui al comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno gia' riferimento a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 6 e' disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualita' nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi.
5. Per gli anni 2022 e 2023, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all' articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresi' per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.
5-bis. In via straordinaria, esclusivamente ((fino all'anno 2026)) , il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.
5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11 possono essere utilizzate anche in deroga alle priorita' individuate dall'articolo 11, comma 2.
6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o piu' decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
a) le fondazioni ITS Academy gia' accreditate entro il 31 dicembre 2019;
b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;
c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023.
2. Le fondazioni ITS Academy di cui al comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno gia' riferimento a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 6 e' disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualita' nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi.
5. Per gli anni 2022 e 2023, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all' articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresi' per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.
5-bis. In via straordinaria, esclusivamente ((fino all'anno 2026)) , il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.
5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11 possono essere utilizzate anche in deroga alle priorita' individuate dall'articolo 11, comma 2.
6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o piu' decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
Commentari • 3
- 1. Riscatto contributi anche per i diplomi ITS: prime istruzioniRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 27 novembre 2024 · 8.345364
[…] al titolo conseguito anche prima della entrata in vigore della legge n. 99/2022 purché, all'atto del conferimento, l'ITS versasse comunque in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 99/2022. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Bari, sez. I, sentenza 01/08/2025, n. 1007Provvedimento: Pubblicato il 01/08/2025 N. 01007/2025 REG.PROV.COLL. N. 01391/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2024, proposto da Fondazione Green&Blue, Istituto ITES “Vitale Giordano”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Dalfino, con domicilio digitale come da registri di giustizia; contro Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da registri di giustizia; per - la declaratoria di illegittimità della condotta tenuta nella fattispecie dalla p.A. convenuta, per quanto rassegnato in atti e per le risultanze di giudizio; - …Leggi di più...
- accesso agli atti·
- acquiescenza amministrativa·
- giurisdizione amministrativa·
- trasparenza amministrativa·
- art. 24 L. 241/1990·
- valutazione contrapposti interessi·
- diritto di accesso·
- cessazione materia del contendere·
- procedimento amministrativo