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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/12/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3099/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3099/2025 promossa da:
(codice fiscale ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Marianna Deias
e
(codice fiscale ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avvocato Marianna Deias
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 4.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 29/09/2025, i sig.ri e Parte_2 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio
Livorno, in data 12.09.2022 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore . Per_1
Con provvedimento in data 3.10.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 4.12.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 4.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Livorno, in data 12.09.2022, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 231 parte 1 Anno 2022)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) la casa coniugale sita in Livorno, Piazza Mazzini n. 38 di proprietà del padre del signor viene assegnata alla signora che la Parte_2 Parte_1 abiterà unitamente alla figlia minore sino a quando la minore Persona_2 non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2) la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
3) il signor verserà, a titolo di mantenimento della minore alla Parte_2 signora - la somma di € 350,00, con rivalutazione Istat annuale, Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie che saranno rese note al signor ntro la prima scadenza utile. Pt_2
4) Le parti concordano sul pagamento al 50% di tutte le spese straordinarie in conformità al protocollo del CNF al quale il Tribunale di Livorno, al momento della omologa/sentenza di separazione si uniforma, ad eccezione di quanto viene specificato di seguito: il sig. si impegna al pagamento Parte_2 integrale e non in quota del 50% delle spese di iscrizione e della retta dell'asilo pubblico, nonché del servizio mensa della minore.
Le spese straordinarie in quota del 50% dovranno ovviamente essere previamente concordate e documentate tra le parti.
3 La parte che ne avrà eventualmente anticipato il pagamento avrà diritto a richiederne il rimborso all'altro il quale dovrà provvedere al rimborso entro e non oltre 15 giorni dalla semplice richiesta di restituzione.
Le parti altresì convengono che nel periodo estivo a conclusione della frequentazione dell'istituto scolastico, la minore potrà essere iscritta ad un centro estivo, che potrà essere scelto sia dalla madre o dal padre, e la quota di iscrizione e frequentazione sarà ad integrale carico del signor Parte_2
Eventuali spese di baby sitter saranno sostenute integralmente dalla parte che ne necessita.
5) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora e le Parte_1 parti si impegnano sin d'ora a cooperare congiuntamente per eventuali istanze che dovranno essere depositate anche online per l'ottenimento di detto sussidio nonché per l'eventuale reintegrazione di somme a titolo di arretrato.
6) Il padre – - potrà esercitare il diritto di visita nei confronti Parte_2 della minore ogni qual volta lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della minore. Le parti convengono che la minore starà con il padre, tre settimane su quattro al mese, dal venerdì (pernotto incluso) all'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena, quando riaccompagnerà la minore dalla madre alle ore 21.00. Nella settimana restante invece il padre starà con la minore dal mercoledì (pernotto incluso) all'uscita di scuola alla sera del venerdì quando riaccompagnerà la figlia dopo cena dalla madre alle ore 21.00. Si specifica che nel periodo estivo, durante il quale la bambina non frequentare l'istituto scolastico e nel caso in cui non sia al centro estivo il padre terrà con sé la bambina dalla mattina alle ore 8.30 e/o comunque in base all'orario dei turni di lavoro della madre.
Resta inteso tra le parti che i tre giorni consecutivi della settimana in cui la bambina starà nel weekend con la madre, potranno subire un'anticipazione di un giorno o meno a seconda degli impegni lavorativi di entrambe le parti.
Resta inoltre inteso che nei weekend di spettanza del padre, nel caso in cui la madre si trovi in trasferta di lavoro a Lucca, la minore pernotterà anche la domenica sera con il padre, il quale si occuperà l'indomani mattina di accompagnare la figlia presso l'istituto scolastico.
Le vacanze estive si intendono da programmare entro il 30 maggio di ogni anno, consisteranno anche in 15 giorni non consecutivi. Una settimana anche non consecutiva nel periodo invernale. Le festività calendarizzate seguiranno il regime dell'alternanza, compatibilmente con l'interesse della minore.
4 Le parti precisano, che per l'ultimo dell'anno/Capodanno 2025/2026 la minore starà con la madre.
10) La signora si obbliga al pagamento di tutte le utenze relative Parte_1 alla fornitura di energia elettrica, fornitura gas, internet, tari, linea telefonica fissa, relative alla casa coniugale, spese condominiali.
Il pagamento della Tari relativa all'anno 2025 resta invece a carico integrale del signor Parte_2
11) La signora si obbliga ad intestarsi la proprietà dell'automobile Parte_1
Fiat 500, dalla medesima utilizzata, ma di proprietà del signor Parte_2 entro il mese di Febbraio 2026 e conseguentemente provvederà ad attivare nuova polizza RC auto su detto autoveicolo. Le spese di trasferimento della proprietà saranno a sostenute al 50% tra le parti.
12) Le parti danno atto di aver regolamentato tutti i pregressi rapporti patrimoniali rispetto anche al precedente ricorso per separazione depositato presso codesto Tribunale e oggetto di rinuncia.
13) Le spese legali relative alla presente procedura saranno a carico esclusivo del signor Parte_2
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3099/2025 promossa da:
(codice fiscale ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Marianna Deias
e
(codice fiscale ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avvocato Marianna Deias
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 4.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 29/09/2025, i sig.ri e Parte_2 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio
Livorno, in data 12.09.2022 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore . Per_1
Con provvedimento in data 3.10.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 4.12.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 4.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Livorno, in data 12.09.2022, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 231 parte 1 Anno 2022)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) la casa coniugale sita in Livorno, Piazza Mazzini n. 38 di proprietà del padre del signor viene assegnata alla signora che la Parte_2 Parte_1 abiterà unitamente alla figlia minore sino a quando la minore Persona_2 non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2) la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
3) il signor verserà, a titolo di mantenimento della minore alla Parte_2 signora - la somma di € 350,00, con rivalutazione Istat annuale, Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie che saranno rese note al signor ntro la prima scadenza utile. Pt_2
4) Le parti concordano sul pagamento al 50% di tutte le spese straordinarie in conformità al protocollo del CNF al quale il Tribunale di Livorno, al momento della omologa/sentenza di separazione si uniforma, ad eccezione di quanto viene specificato di seguito: il sig. si impegna al pagamento Parte_2 integrale e non in quota del 50% delle spese di iscrizione e della retta dell'asilo pubblico, nonché del servizio mensa della minore.
Le spese straordinarie in quota del 50% dovranno ovviamente essere previamente concordate e documentate tra le parti.
3 La parte che ne avrà eventualmente anticipato il pagamento avrà diritto a richiederne il rimborso all'altro il quale dovrà provvedere al rimborso entro e non oltre 15 giorni dalla semplice richiesta di restituzione.
Le parti altresì convengono che nel periodo estivo a conclusione della frequentazione dell'istituto scolastico, la minore potrà essere iscritta ad un centro estivo, che potrà essere scelto sia dalla madre o dal padre, e la quota di iscrizione e frequentazione sarà ad integrale carico del signor Parte_2
Eventuali spese di baby sitter saranno sostenute integralmente dalla parte che ne necessita.
5) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora e le Parte_1 parti si impegnano sin d'ora a cooperare congiuntamente per eventuali istanze che dovranno essere depositate anche online per l'ottenimento di detto sussidio nonché per l'eventuale reintegrazione di somme a titolo di arretrato.
6) Il padre – - potrà esercitare il diritto di visita nei confronti Parte_2 della minore ogni qual volta lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della minore. Le parti convengono che la minore starà con il padre, tre settimane su quattro al mese, dal venerdì (pernotto incluso) all'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena, quando riaccompagnerà la minore dalla madre alle ore 21.00. Nella settimana restante invece il padre starà con la minore dal mercoledì (pernotto incluso) all'uscita di scuola alla sera del venerdì quando riaccompagnerà la figlia dopo cena dalla madre alle ore 21.00. Si specifica che nel periodo estivo, durante il quale la bambina non frequentare l'istituto scolastico e nel caso in cui non sia al centro estivo il padre terrà con sé la bambina dalla mattina alle ore 8.30 e/o comunque in base all'orario dei turni di lavoro della madre.
Resta inteso tra le parti che i tre giorni consecutivi della settimana in cui la bambina starà nel weekend con la madre, potranno subire un'anticipazione di un giorno o meno a seconda degli impegni lavorativi di entrambe le parti.
Resta inoltre inteso che nei weekend di spettanza del padre, nel caso in cui la madre si trovi in trasferta di lavoro a Lucca, la minore pernotterà anche la domenica sera con il padre, il quale si occuperà l'indomani mattina di accompagnare la figlia presso l'istituto scolastico.
Le vacanze estive si intendono da programmare entro il 30 maggio di ogni anno, consisteranno anche in 15 giorni non consecutivi. Una settimana anche non consecutiva nel periodo invernale. Le festività calendarizzate seguiranno il regime dell'alternanza, compatibilmente con l'interesse della minore.
4 Le parti precisano, che per l'ultimo dell'anno/Capodanno 2025/2026 la minore starà con la madre.
10) La signora si obbliga al pagamento di tutte le utenze relative Parte_1 alla fornitura di energia elettrica, fornitura gas, internet, tari, linea telefonica fissa, relative alla casa coniugale, spese condominiali.
Il pagamento della Tari relativa all'anno 2025 resta invece a carico integrale del signor Parte_2
11) La signora si obbliga ad intestarsi la proprietà dell'automobile Parte_1
Fiat 500, dalla medesima utilizzata, ma di proprietà del signor Parte_2 entro il mese di Febbraio 2026 e conseguentemente provvederà ad attivare nuova polizza RC auto su detto autoveicolo. Le spese di trasferimento della proprietà saranno a sostenute al 50% tra le parti.
12) Le parti danno atto di aver regolamentato tutti i pregressi rapporti patrimoniali rispetto anche al precedente ricorso per separazione depositato presso codesto Tribunale e oggetto di rinuncia.
13) Le spese legali relative alla presente procedura saranno a carico esclusivo del signor Parte_2
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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