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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 734/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
D'DR LI, LA
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4087/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017 IT 016636 000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' Agenzia delle Entrate al fine di impugnare l' avviso di liquidazione n. 2017 IT 016636 000, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta e notificato in data 26/06/2025 in materia di maggiore I.V.A. dovuta in conseguenza della revoca delle agevolazioni 1^ casa usufruite dal predetto contribuente in sede di stipula dell'atto di compravendita del 13/09/2017, registrato in data 04/10/2017 al n. 16636 –
Serie 1T
In particolare, il contribuente assume che la revoca di tale agevolazione è stata determinata dalla vendita infraquinquennale (precisamente in data 13/05/2020) dell'immobile in questione, seguita da un acquisto di un altro immobile nel Comune di Sparanise (CE) che il ricorrente non ha adibito ad abitazione principale per causa di forza maggiore
Il contribuente contesta l' omesso contraddittorio preventivo che sarebbe certo stato fruttuoso nel caso di specie, ed illustra una serie di vicissitudini burocratiche, amministrative e giuridiche che, di fatto, hanno impedito l' effettivo trasferimento in detta abitazione entro i 18 mesi dalla data della stipula dell' atto così come previsto dalla legge.
Rimarca che tuttora la casa è inagibile esibendo una perizia tecnica di parte
Ricostruisce il tutto evidenziando che fu chiesta una SCIA e, a seguito di tanto, il Comune ritenne non idoneo detto atto amministrativo a consentire la prosecuzione dei lavori poiché gli interventi di manutenzione e ristrutturazione dell' immobile richiedevano attività strutturali ed importanti tali da richiedere una concessione
Evidenzia che, a seguito di tanto, vi fu addirittura un provvedimento di abolizione delle opere e che l' immobile è tuttora, ovvero dopo quasi 10 anni, è in uno stato di degrado e non abitabilità.
Conclude perché la Corte annulli il provvedimento di revoca dei benefici con vittoria di spese diritti ed onorari
Si è costituita ritualmente l' Agenzia delle Entrate che, nel premettere l' inutilità di azionare un contraddittorio preventivo, obietta che nessuna causa di forza maggiore si è verificata nel ritardare i termini previsti dalla legge per occupare l' immobile in via definitiva, ma, seppur in maniera succinta, evidenzia che la responsabilità del tutto non è da ascriversi a elementi di forza maggiore, ma a responsabilità dello stesso contribuente
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti, osserva:
A ben riscontrare tutta la documentazione offerta in visione, la Corte rileva che effettivamente i fatti impeditivi alla occupazione ed al permanere nell' immobile quale nuova residenza beneficiata con la normativa che privilegia l' acquisto della prima casa, è da imputarsi esclusivamente alla condotta del contribuente Ne consegue che il ricorso è destituito da ogni fondamento e come tale va rigettato
Dalle lunghe vicissitudini che caratterizzano tutti gli atti amministrativi susseguitisi per la realizzazione di opere sull' abitazione, emerge che:
Il contribuente ebbe a presentare una SCIA per l' esecuzione di opere di normale gestione e rifacimento sulla struttura che non richiedevano una concessione edilizia
Sta di fatto che il comune non solo rigettava l' avanzata richiesta di autorizzazione, ma, a seguito di sopralluoghi, riscontrava che, nel caso di specie, presso l' abitazione oggetto di compravendita non vi era necessità di una ristrutturazione leggera, ma necessitava intervenire per adeguare il fabbricato, suddividendo lo stesso in più subalterni, sopprimendone altri, e costituendo 4 nuovi sub.
Peraltro, il tecnico del Comune riscontrava la presenza di un vano pericolante e non accessibile , riscontrando altresì grafici di progetto allegati alla richiesta, riportati in un locale interrato adibito a cantina non riportati nelle planimetrie urbanistiche precedentemente rilasciati
Conseguiva da tale riscontro sul posto declaratoria di inefficacia della scia prot. 9151 per violazioni in materia urbanistica
Non emergeva, poi, nessuna denuncia dei lavori che autorizzava tanto, rimarcandosi come dal riscontro dello stato dei fatti vi era difformità con le planimetrie e le visure catastali
Risultando quindi gravi difformità, l' amministrazione comunale ebbe correttamente ad ordinare di provvedere in via immediata alla rimozione di opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, emettendosi ogni altro provvedimento consequenziale, anche in ordine alle conseguenze di natura penale che certo conseguivano alle violazioni poste in essere ( leggasi ordinanza demolizione del 12.10.2023)
Ogni altra ricostruzione è del tutto pleonastica atteso che è chiaro ed evidente che il ritardo nell' occupare l' abitazione non è da attribuirsi ad eventi straordinari, ma a responsabilità chiaramente personali dell' utente e dell' opera di indagine ed amministrativa posta in essere dai suoi consulenti
La revoca dei benefici notificati da agenzia delle Entrate è quindi pienamente legittima
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
D'DR LI, LA
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4087/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017 IT 016636 000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' Agenzia delle Entrate al fine di impugnare l' avviso di liquidazione n. 2017 IT 016636 000, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta e notificato in data 26/06/2025 in materia di maggiore I.V.A. dovuta in conseguenza della revoca delle agevolazioni 1^ casa usufruite dal predetto contribuente in sede di stipula dell'atto di compravendita del 13/09/2017, registrato in data 04/10/2017 al n. 16636 –
Serie 1T
In particolare, il contribuente assume che la revoca di tale agevolazione è stata determinata dalla vendita infraquinquennale (precisamente in data 13/05/2020) dell'immobile in questione, seguita da un acquisto di un altro immobile nel Comune di Sparanise (CE) che il ricorrente non ha adibito ad abitazione principale per causa di forza maggiore
Il contribuente contesta l' omesso contraddittorio preventivo che sarebbe certo stato fruttuoso nel caso di specie, ed illustra una serie di vicissitudini burocratiche, amministrative e giuridiche che, di fatto, hanno impedito l' effettivo trasferimento in detta abitazione entro i 18 mesi dalla data della stipula dell' atto così come previsto dalla legge.
Rimarca che tuttora la casa è inagibile esibendo una perizia tecnica di parte
Ricostruisce il tutto evidenziando che fu chiesta una SCIA e, a seguito di tanto, il Comune ritenne non idoneo detto atto amministrativo a consentire la prosecuzione dei lavori poiché gli interventi di manutenzione e ristrutturazione dell' immobile richiedevano attività strutturali ed importanti tali da richiedere una concessione
Evidenzia che, a seguito di tanto, vi fu addirittura un provvedimento di abolizione delle opere e che l' immobile è tuttora, ovvero dopo quasi 10 anni, è in uno stato di degrado e non abitabilità.
Conclude perché la Corte annulli il provvedimento di revoca dei benefici con vittoria di spese diritti ed onorari
Si è costituita ritualmente l' Agenzia delle Entrate che, nel premettere l' inutilità di azionare un contraddittorio preventivo, obietta che nessuna causa di forza maggiore si è verificata nel ritardare i termini previsti dalla legge per occupare l' immobile in via definitiva, ma, seppur in maniera succinta, evidenzia che la responsabilità del tutto non è da ascriversi a elementi di forza maggiore, ma a responsabilità dello stesso contribuente
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti, osserva:
A ben riscontrare tutta la documentazione offerta in visione, la Corte rileva che effettivamente i fatti impeditivi alla occupazione ed al permanere nell' immobile quale nuova residenza beneficiata con la normativa che privilegia l' acquisto della prima casa, è da imputarsi esclusivamente alla condotta del contribuente Ne consegue che il ricorso è destituito da ogni fondamento e come tale va rigettato
Dalle lunghe vicissitudini che caratterizzano tutti gli atti amministrativi susseguitisi per la realizzazione di opere sull' abitazione, emerge che:
Il contribuente ebbe a presentare una SCIA per l' esecuzione di opere di normale gestione e rifacimento sulla struttura che non richiedevano una concessione edilizia
Sta di fatto che il comune non solo rigettava l' avanzata richiesta di autorizzazione, ma, a seguito di sopralluoghi, riscontrava che, nel caso di specie, presso l' abitazione oggetto di compravendita non vi era necessità di una ristrutturazione leggera, ma necessitava intervenire per adeguare il fabbricato, suddividendo lo stesso in più subalterni, sopprimendone altri, e costituendo 4 nuovi sub.
Peraltro, il tecnico del Comune riscontrava la presenza di un vano pericolante e non accessibile , riscontrando altresì grafici di progetto allegati alla richiesta, riportati in un locale interrato adibito a cantina non riportati nelle planimetrie urbanistiche precedentemente rilasciati
Conseguiva da tale riscontro sul posto declaratoria di inefficacia della scia prot. 9151 per violazioni in materia urbanistica
Non emergeva, poi, nessuna denuncia dei lavori che autorizzava tanto, rimarcandosi come dal riscontro dello stato dei fatti vi era difformità con le planimetrie e le visure catastali
Risultando quindi gravi difformità, l' amministrazione comunale ebbe correttamente ad ordinare di provvedere in via immediata alla rimozione di opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, emettendosi ogni altro provvedimento consequenziale, anche in ordine alle conseguenze di natura penale che certo conseguivano alle violazioni poste in essere ( leggasi ordinanza demolizione del 12.10.2023)
Ogni altra ricostruzione è del tutto pleonastica atteso che è chiaro ed evidente che il ritardo nell' occupare l' abitazione non è da attribuirsi ad eventi straordinari, ma a responsabilità chiaramente personali dell' utente e dell' opera di indagine ed amministrativa posta in essere dai suoi consulenti
La revoca dei benefici notificati da agenzia delle Entrate è quindi pienamente legittima
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso e compensa le spese