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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
NO IA, AT
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2735/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1235/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 1235/2025 SPESE PROCES. 2025 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate Riscossione per ottenere dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale sezione 7 la parziale riforma della sentenza n. 1235 / 2025 pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria il 31.10.2025
Nel giudizio di primo grado, si era discusso di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09480202300006947000 notificata in data 3.11.2023, limitatamente alle sottese cartelle di pagamento:
- n. 094/20110007772417000 afferente TARI, interessi e sanzioni, annualità 2009,
- n. 094/20120017749373000 afferente la TARI, interessi e sanzioni, annualità 2010,
- n. 094/20130013682125000 afferente la TARI, interessi e sanzioni, annualità 2011,
- n. 094/20130020636505000 afferente la Tassa automobilistica, interessi e sanzioni, annualità 2007,
- n. 094/20140012647174000 afferente la Tassa automobilistica, interessi e sanzioni, annualità 2008,
- n. 094/20140024316452000 afferente la Tassa automobilistica, interessi e sanzioni, annualità 2009-2010,
in quanto già annullate dalla sezione 8 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, con sentenza n. 6124/2022, pronunciata il 25.11.2022 e depositata in segreteria in data 12.12.2022.
Con sentenza n. 1235/ 2025 pronunciata dalla sezione 8 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Reggio Calabria in data 31.10.2025 e depositata il 17.2.2025, i giudici hanno ritenuto parzialmente fondato il ricorso sulla scorta del paradossale assunto che “Si deve preliminarmente rilevare il contrasto tra la stessa prospettazione di parte ricorrente e la domanda di annullamento estesa anche alle cartelle che si assumono già annullate in altro procedimento. Posto che in ordine alla ircostanza dell'annullamento e alla definitività della sentenza relativa non veniva mossa contestazione da parte della convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo deve essere annullata limitatamente alle somme di cui alle cartelle che si assumono annullate n. 094/20110007772417000, 094/20120017749373000, 094/20130013682125000, 094/201 30020636505000, 094/20140012647174000 094/20140024316452000.
Deve per contro escludersi l e ulteriore annullamento di atti prodromici che si affermano come già annullati, trattandosi di domanda inammissibile per difetto di interesse. La comunicazione preventiva di fermo deve pertanto essere annullata nei limiti indicati in difetto di contestazione. Le spese, parzialmente compensate nella misura del 40% per l'accoglimento parziale e per il concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, con distrazione
Eccepiva:
- inammissibilità della domanda per difetto di interesse
Segnalava l'illegittimità di tale statuizione in considerazione del fatto che le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, nonostante fossero state già annullate da precedente sentenza, di fatto risultavano in essere, motivo per il quale l'Ufficio resistente ha inteso notificare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo includendo le stesse nell'attività di riscossione e minacciando all'uopo l'iscrizione imminente di un fermo amministrativo qualora il contribuente non avesse provveduto a pagare le somme richieste
- Sulla inadeguatezza dell'entità della condanna alle spese operata
Con il secondo motivo di appello, contestava la inadeguatezza dell'entità della condanna alle spese operata dalla Corte di Giustizia di Primo Grado tenuto conto dell'entità della pretesa creditoria portata dall'atto impugnato in sede di ricorso. Difatti la disposta condanna alle spese si è palesata irrisoria
Chiedeva la riforma e la condanna alle spese con distrazione
Agenzia Entrate Riscossione chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Calabria sezione 7 ritiene l'appello inammissibile per carenza di interesse
La sentenza di primo grafo ha dichiarato l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria limitatamente alle somme portate da cartelle che erano state già oggetto di annullamento giudiziale.
Ha poi affermato di non dovere procedere all'annullamento delle cartelle sottese già annullate appunto in ragione del loro precedente annullamento.
Non si può che concordare con tale statuizione, tanto più che la declaratoria di annullamento di atto esattivo non più esistente nel mondo giuridico perché annullata precedentemente è un non senso
L'inammissibilità dell'appello comporta per l'appellante il pagamento, in favore dell'ADER, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.064,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'ADER, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.064,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
NO IA, AT
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2735/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1235/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 1235/2025 SPESE PROCES. 2025 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate Riscossione per ottenere dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale sezione 7 la parziale riforma della sentenza n. 1235 / 2025 pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria il 31.10.2025
Nel giudizio di primo grado, si era discusso di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09480202300006947000 notificata in data 3.11.2023, limitatamente alle sottese cartelle di pagamento:
- n. 094/20110007772417000 afferente TARI, interessi e sanzioni, annualità 2009,
- n. 094/20120017749373000 afferente la TARI, interessi e sanzioni, annualità 2010,
- n. 094/20130013682125000 afferente la TARI, interessi e sanzioni, annualità 2011,
- n. 094/20130020636505000 afferente la Tassa automobilistica, interessi e sanzioni, annualità 2007,
- n. 094/20140012647174000 afferente la Tassa automobilistica, interessi e sanzioni, annualità 2008,
- n. 094/20140024316452000 afferente la Tassa automobilistica, interessi e sanzioni, annualità 2009-2010,
in quanto già annullate dalla sezione 8 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, con sentenza n. 6124/2022, pronunciata il 25.11.2022 e depositata in segreteria in data 12.12.2022.
Con sentenza n. 1235/ 2025 pronunciata dalla sezione 8 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Reggio Calabria in data 31.10.2025 e depositata il 17.2.2025, i giudici hanno ritenuto parzialmente fondato il ricorso sulla scorta del paradossale assunto che “Si deve preliminarmente rilevare il contrasto tra la stessa prospettazione di parte ricorrente e la domanda di annullamento estesa anche alle cartelle che si assumono già annullate in altro procedimento. Posto che in ordine alla ircostanza dell'annullamento e alla definitività della sentenza relativa non veniva mossa contestazione da parte della convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo deve essere annullata limitatamente alle somme di cui alle cartelle che si assumono annullate n. 094/20110007772417000, 094/20120017749373000, 094/20130013682125000, 094/201 30020636505000, 094/20140012647174000 094/20140024316452000.
Deve per contro escludersi l e ulteriore annullamento di atti prodromici che si affermano come già annullati, trattandosi di domanda inammissibile per difetto di interesse. La comunicazione preventiva di fermo deve pertanto essere annullata nei limiti indicati in difetto di contestazione. Le spese, parzialmente compensate nella misura del 40% per l'accoglimento parziale e per il concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, con distrazione
Eccepiva:
- inammissibilità della domanda per difetto di interesse
Segnalava l'illegittimità di tale statuizione in considerazione del fatto che le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, nonostante fossero state già annullate da precedente sentenza, di fatto risultavano in essere, motivo per il quale l'Ufficio resistente ha inteso notificare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo includendo le stesse nell'attività di riscossione e minacciando all'uopo l'iscrizione imminente di un fermo amministrativo qualora il contribuente non avesse provveduto a pagare le somme richieste
- Sulla inadeguatezza dell'entità della condanna alle spese operata
Con il secondo motivo di appello, contestava la inadeguatezza dell'entità della condanna alle spese operata dalla Corte di Giustizia di Primo Grado tenuto conto dell'entità della pretesa creditoria portata dall'atto impugnato in sede di ricorso. Difatti la disposta condanna alle spese si è palesata irrisoria
Chiedeva la riforma e la condanna alle spese con distrazione
Agenzia Entrate Riscossione chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Calabria sezione 7 ritiene l'appello inammissibile per carenza di interesse
La sentenza di primo grafo ha dichiarato l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria limitatamente alle somme portate da cartelle che erano state già oggetto di annullamento giudiziale.
Ha poi affermato di non dovere procedere all'annullamento delle cartelle sottese già annullate appunto in ragione del loro precedente annullamento.
Non si può che concordare con tale statuizione, tanto più che la declaratoria di annullamento di atto esattivo non più esistente nel mondo giuridico perché annullata precedentemente è un non senso
L'inammissibilità dell'appello comporta per l'appellante il pagamento, in favore dell'ADER, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.064,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'ADER, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.064,00, oltre oneri ed accessori come per legge.