Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 163
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Annullamento comunicazione preventiva di fermo amministrativo limitatamente alle cartelle già annullate in altro procedimento

    La Corte ritiene che la domanda di annullamento di atti già annullati sia inammissibile per difetto di interesse, poiché un atto già annullato non esiste più giuridicamente. Pertanto, l'appello è stato dichiarato inammissibile.

  • Rigettato
    Inadeguatezza dell'entità della condanna alle spese

    La Corte, dichiarando l'inammissibilità dell'appello, non ha riesaminato il merito della contestazione sulle spese, ma ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 163
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 163
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo