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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente e Relatore
CASTROVINCI DARIO, Giudice
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2428/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249007892843 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001568656 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180004175080 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201800085095870 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000632369 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000632369 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002461136 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190003789521 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007119628 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190008593977 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210003885416 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220017385355 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230000490167 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001090425 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R009022018 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R009022018 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R009022018 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7IPPN001392021 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7IPPN001392021 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7IPPN001402021 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7IPPD000122022 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7IPPD000122022 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYIPPD000132022 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18.9.2024 Ricorrente_1 ,presentava ricorso avverso l' AZ di pagamento n. 29820249007892843000 , notificata il 21.5.2024 via PEC, le cartelle di pagamento e gli avvisi d' accerta,mento esecutivi in essa indicate.
Chiedeva che l'atto impugnato venisse annullato per i motivi indicati in ricorso.
L' DE s.p.a. E l' Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedevano nel merito il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.1.2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte:
Deve premettersi che i motivi proposti non sono opponibili alla camera di commercio ed al Comune di
SI , perchè non vi è prova della regolare notifica ad essa.
Infatti, non risultano consultabili gli allegati relativi alle consegne delle notifiche alle resistenti, in quanto i files caricati nel fascicolo informatizzato sono di formato non consultabile.
I motivi numeri 1 - 2 sono privi di fondamento.La ricorrente asserisce che la PEC con la quale è stato notificato l' atto, non risulta dall' elenco IPA delle pubbliche Amministrazioni.
La Corte ritiene di aderire al granitico orientamento della S.C. Cassazione( vedi sentenza n. 982/2023), secondo cui non rileva il vizio di notifica, se non si prova il pregiudizio subito.
Più nella specifico, argomenta la Corte, “Non è illegittima la notifica della cartella effettuata a mezzo PEC da un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri, in quanto tale circostanza non vizia in radice il procedimento notificatorio, non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall' indirizzo del mittente”.
Com'è noto, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, come aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 4, lett. b), convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento "può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149-bis c.p.c.". A sua volta il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati". La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, poi, definisce "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico" come "il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico", mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, nel definire il "duplicato informatico" parla di "documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario". Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto nel caso di specie in quanto il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato
PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Pertanto, era certamente facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico (Cass. sez. 5 ordinanza n. 30948 del 27.11.2019 in parte motiva).
Con riferimento alle censure relative al mancato rispetto delle altre formalità previste per la notifica a mezzo Pec – tra cui la mancanza della firma digitale prevista dall'art. 20 del D. L.vo 82/05 (CAD) – ed alla assenza di autenticazione o attestazione di conformità della copia dell'atto con il suo originale, va osservato che, ove ricorrenti, non potrebbero comportare l'invalidità dell'atto notificato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. sezioni unite n. 7665 del 18.4.2016; conformi Cass. sez. unite n. 23620 del 28.9.2018). E nessun dubbio può residuare nel caso che ci occupa in ordine alla conoscenza della cartella di pagamento impugnata e allegata al ricorso che ha formato oggetto di analitiche contestazioni in ordine al suo contenuto.
5- Con riferimento alla eccepita carenza di motivazione della AZ di pagamento , va evidenziato che essa reca, nel minimo necessario e sufficiente, gli elementi di individuazione della causa impositionis e del petitum, in quanto contiene l' indicazione delle cartelle , la data di notifica, gli importi dovuti, l' anno di riferimento,la descrizione del tributo, il debito originario, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.
Peraltro, non trattandosi del primo atto notificato, la società ricorrente avrebbe potuto trarre, dagli atti precedentemente notificati, ogni utile informazione.
3-Quanto alle prodromiche cartelle L' DE, con la sua costituzione, ha allegato copia delle notifiche
( vedi allegati alle controdeduzioni), effettuate via pec o con notifica postale diretta.
La prova della regolare notifica delle cartelle è completa ed esaustiva e, peraltro, la ricorrente non ha affatto preso posizione circa la prova delle notifiche degli atti prodromici , fornita dalla resistente DE .
4-Pure destituita di fondamento è l' eccezione di prescrizione, sia della sorte capitale dei tributi indicati nell' AZ, sia delle sanzioni ed interessi maturati.
Dopo la notifica delle cartelle in questione e degli avvisi di accertamento ,infatti, come dimostrato dalle resistenti sono state notificate ulteriori Intimazioni di pagamento, che costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione( vedi intimazione di pagamento n. 29820239004085726000, notificata il 28.6.2023).
Come se ciò non bastasse, L' Ufficio ha dimostrato che , per la maggior parte degli atti indicati nell'
AZ , la ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata ( c.d. “rottamazione quater”) che, non solo costituisce atto interruttivo della prescrizione dei carichi tributari ma, a ben vedere, comportando la “rinuncia ai ricorsi pendenti”, determina, in parte qua, l' improcedibilità dell' odierno ricorso.
Si deve , poi, tenere conto che i termini di prescrizione, peraltro, sono stati sospesi/interrotti per 541 giorni, dal 8.3.2020 al 31.8.2021, in forza della normativa emergenziale ( Art. 68 D.L. n. 18/2020;
L.106/2021 di conversione del DL n. 73/2021 ) .
A ciò si aggiunge che, relativamente ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie , affidati all'
Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente , fino alla data del
31.12.2021 , è prevista la proroga di 24 mesi , anche in deroga alle disposizioni dell' art. 3 co. 3
L.27.7.2000, n. 212 , e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate .
Le norme in questione, è appena il caso di ricordare, riguardano non solo “ i pagamenti”, ma anche la
“liquidazione, controllo, accertamento e riscossione”, ai sensi dell' art. 12 co. 1 D.Lgs 159/2015.
Pure destituita di fondamento è l' eccezione di prescrizione, delle sanzioni ed interessi maturati. La notifica delle cartelle, dell' AZ notificata nel 2023, la presentazione della “Rottamazione quater” come è ovvio, costituiscono idonei atto interruttivi della prescrizione e, pertanto, non si è verificata neanche la prescrizione quinquennale, prevista per interessi e sanzioni.
6-Il motivo di ricorso relativo alla liquidazione degli interessi non può essere condiviso, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege dall'art. 20 D.P.R. n. 602/73 ed il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica, posto che sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo (quanto agli interessi di mora, secondo l'art. 30 d.P.R. n. 602/73, « decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano,
a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi»).
Deve premettersi che, relativamente all' AZ , che ha un contenuto predeterminato e vincolato, disposto ex lege ed è redatta in conformità del modello ministeriale, nulla è prescritto, quanto all' indicazione di calcolo degli ulteriori interessi e sanzioni .
Deve, pertanto, ritenersi sufficiente il riferimento, nella specie regolarmente contenuto nella cartella, al debito di imposta con indicazione dell'ammontare degli interessi legali dovuti e dei criteri per la determinazione degli eventuali interessi moratori.
Alla pagina 3 e ss. dell' AZ, poi, è chiaramente indicata la fonte normativa degli interessi di mora e degli ulteriori oneri di riscossione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate in favore delle resistenti nella misura di € 1000,00 ciascuna , oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle resistenti nella misura di
€ 1000,00 ciascuna , oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
SI, 16.1.2026 Il presidente relatore
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente e Relatore
CASTROVINCI DARIO, Giudice
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2428/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249007892843 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001568656 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180004175080 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201800085095870 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000632369 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000632369 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002461136 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190003789521 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007119628 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190008593977 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210003885416 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220017385355 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230000490167 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001090425 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R009022018 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R009022018 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R009022018 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7IPPN001392021 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7IPPN001392021 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7IPPN001402021 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7IPPD000122022 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7IPPD000122022 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYIPPD000132022 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18.9.2024 Ricorrente_1 ,presentava ricorso avverso l' AZ di pagamento n. 29820249007892843000 , notificata il 21.5.2024 via PEC, le cartelle di pagamento e gli avvisi d' accerta,mento esecutivi in essa indicate.
Chiedeva che l'atto impugnato venisse annullato per i motivi indicati in ricorso.
L' DE s.p.a. E l' Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedevano nel merito il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.1.2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte:
Deve premettersi che i motivi proposti non sono opponibili alla camera di commercio ed al Comune di
SI , perchè non vi è prova della regolare notifica ad essa.
Infatti, non risultano consultabili gli allegati relativi alle consegne delle notifiche alle resistenti, in quanto i files caricati nel fascicolo informatizzato sono di formato non consultabile.
I motivi numeri 1 - 2 sono privi di fondamento.La ricorrente asserisce che la PEC con la quale è stato notificato l' atto, non risulta dall' elenco IPA delle pubbliche Amministrazioni.
La Corte ritiene di aderire al granitico orientamento della S.C. Cassazione( vedi sentenza n. 982/2023), secondo cui non rileva il vizio di notifica, se non si prova il pregiudizio subito.
Più nella specifico, argomenta la Corte, “Non è illegittima la notifica della cartella effettuata a mezzo PEC da un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri, in quanto tale circostanza non vizia in radice il procedimento notificatorio, non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall' indirizzo del mittente”.
Com'è noto, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, come aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 4, lett. b), convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento "può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149-bis c.p.c.". A sua volta il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati". La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, poi, definisce "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico" come "il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico", mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, nel definire il "duplicato informatico" parla di "documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario". Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto nel caso di specie in quanto il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato
PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Pertanto, era certamente facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico (Cass. sez. 5 ordinanza n. 30948 del 27.11.2019 in parte motiva).
Con riferimento alle censure relative al mancato rispetto delle altre formalità previste per la notifica a mezzo Pec – tra cui la mancanza della firma digitale prevista dall'art. 20 del D. L.vo 82/05 (CAD) – ed alla assenza di autenticazione o attestazione di conformità della copia dell'atto con il suo originale, va osservato che, ove ricorrenti, non potrebbero comportare l'invalidità dell'atto notificato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. sezioni unite n. 7665 del 18.4.2016; conformi Cass. sez. unite n. 23620 del 28.9.2018). E nessun dubbio può residuare nel caso che ci occupa in ordine alla conoscenza della cartella di pagamento impugnata e allegata al ricorso che ha formato oggetto di analitiche contestazioni in ordine al suo contenuto.
5- Con riferimento alla eccepita carenza di motivazione della AZ di pagamento , va evidenziato che essa reca, nel minimo necessario e sufficiente, gli elementi di individuazione della causa impositionis e del petitum, in quanto contiene l' indicazione delle cartelle , la data di notifica, gli importi dovuti, l' anno di riferimento,la descrizione del tributo, il debito originario, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.
Peraltro, non trattandosi del primo atto notificato, la società ricorrente avrebbe potuto trarre, dagli atti precedentemente notificati, ogni utile informazione.
3-Quanto alle prodromiche cartelle L' DE, con la sua costituzione, ha allegato copia delle notifiche
( vedi allegati alle controdeduzioni), effettuate via pec o con notifica postale diretta.
La prova della regolare notifica delle cartelle è completa ed esaustiva e, peraltro, la ricorrente non ha affatto preso posizione circa la prova delle notifiche degli atti prodromici , fornita dalla resistente DE .
4-Pure destituita di fondamento è l' eccezione di prescrizione, sia della sorte capitale dei tributi indicati nell' AZ, sia delle sanzioni ed interessi maturati.
Dopo la notifica delle cartelle in questione e degli avvisi di accertamento ,infatti, come dimostrato dalle resistenti sono state notificate ulteriori Intimazioni di pagamento, che costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione( vedi intimazione di pagamento n. 29820239004085726000, notificata il 28.6.2023).
Come se ciò non bastasse, L' Ufficio ha dimostrato che , per la maggior parte degli atti indicati nell'
AZ , la ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata ( c.d. “rottamazione quater”) che, non solo costituisce atto interruttivo della prescrizione dei carichi tributari ma, a ben vedere, comportando la “rinuncia ai ricorsi pendenti”, determina, in parte qua, l' improcedibilità dell' odierno ricorso.
Si deve , poi, tenere conto che i termini di prescrizione, peraltro, sono stati sospesi/interrotti per 541 giorni, dal 8.3.2020 al 31.8.2021, in forza della normativa emergenziale ( Art. 68 D.L. n. 18/2020;
L.106/2021 di conversione del DL n. 73/2021 ) .
A ciò si aggiunge che, relativamente ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie , affidati all'
Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente , fino alla data del
31.12.2021 , è prevista la proroga di 24 mesi , anche in deroga alle disposizioni dell' art. 3 co. 3
L.27.7.2000, n. 212 , e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate .
Le norme in questione, è appena il caso di ricordare, riguardano non solo “ i pagamenti”, ma anche la
“liquidazione, controllo, accertamento e riscossione”, ai sensi dell' art. 12 co. 1 D.Lgs 159/2015.
Pure destituita di fondamento è l' eccezione di prescrizione, delle sanzioni ed interessi maturati. La notifica delle cartelle, dell' AZ notificata nel 2023, la presentazione della “Rottamazione quater” come è ovvio, costituiscono idonei atto interruttivi della prescrizione e, pertanto, non si è verificata neanche la prescrizione quinquennale, prevista per interessi e sanzioni.
6-Il motivo di ricorso relativo alla liquidazione degli interessi non può essere condiviso, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege dall'art. 20 D.P.R. n. 602/73 ed il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica, posto che sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo (quanto agli interessi di mora, secondo l'art. 30 d.P.R. n. 602/73, « decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano,
a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi»).
Deve premettersi che, relativamente all' AZ , che ha un contenuto predeterminato e vincolato, disposto ex lege ed è redatta in conformità del modello ministeriale, nulla è prescritto, quanto all' indicazione di calcolo degli ulteriori interessi e sanzioni .
Deve, pertanto, ritenersi sufficiente il riferimento, nella specie regolarmente contenuto nella cartella, al debito di imposta con indicazione dell'ammontare degli interessi legali dovuti e dei criteri per la determinazione degli eventuali interessi moratori.
Alla pagina 3 e ss. dell' AZ, poi, è chiaramente indicata la fonte normativa degli interessi di mora e degli ulteriori oneri di riscossione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate in favore delle resistenti nella misura di € 1000,00 ciascuna , oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle resistenti nella misura di
€ 1000,00 ciascuna , oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
SI, 16.1.2026 Il presidente relatore