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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3534 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRAIA LUIGI c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, alla Via Papa
Urbano VIII, 9, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATO UMBERTO con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
TP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento nonché l'handicap grave a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento delle dette provvidenze ponendo a base dei motivi di opposizione tenuto la circostanza che il ctu nominato non aveva, in sede di visita medico-legale, tenuto conto di alcune certificazioni mediche ritenute, viceversa, rilevanti.
Si è costituito l' già resistente in TP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di TP meritevole di conferma.
Ancor prima l ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le
Parti, disposta la rinnovazione della ctu con il Dott. , all'esito delle operazioni Persona_1 peritali, veniva depositata la relazione.
Alla odierna udienza le Parti – come da verbale – si riportavano ai rispettivi scritti e conclusioni.
La causa è matura per la decisione.
1. Risultano destituite di fondamento le eccezioni di parte resistente relative alla mancata osservanza di termini posti a pena di decadenza a carico della Parte ricorrente.
Infatti emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 26.06.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il successivo 24.07.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 13.08.2024.
Va pure disattesa l'eccezione di decadenza dal termine semestrale sollevata dall atteso che le CP_1 visite presso la competente Commissione Medica sono state espletate il 20.09.2022 laddove i ricorsi per TP (poi riuniti) risultano essere stati iscritti il 26.10.2022 (indennità di accompagnamento) e il 07.11.2022 (handicap grave).
2. L'opposizione deve ritenersi infondata. L'istante ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di TP precedentemente introdotta avente RG 5018/22 (con riunione al medesimo di quello recante il n. 5182/22 RG), accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave in suo favore.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...
[omissis]”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
A sua volta ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Il nominato CTU, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame della Per_1 perizianda e della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento dei benefici richiesti;
ciò con valutazione sovrapponibile a quella compiuta dal Consulente nominato nella pregressa fase processuale dott.
. Persona_2
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale non avendo, peraltro, parte ricorrente mosso la benché minima osservazione al riguardo ed avendo l espresso parere concorde rispetto alle conclusioni cui è giunto il CTU. CP_1
La domanda deve quindi RESPINGERSI.
3. Nulla sulle spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) stante la dichiarazione di non soccombenza resa dalla Parte;
per la medesima ragione quelle di ctu restano a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da con ricorso iscritto a seguito di TP (RG 5018/22 con riunione al medesimo Parte_1 di quello recante il n. 5182/22 RG) e sulla domanda da questa proposta nei confronti dell , in CP_1
p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, la domanda proposta, accertando e dichiarando l'insussistenza in capo alla sig.ra : Parte_1
a) del presupposto sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
b) del presupposto sanitario afferente all'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3°, L. 104/92;
c) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 1 Dicembre 2025 Il GOP Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3534 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRAIA LUIGI c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, alla Via Papa
Urbano VIII, 9, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATO UMBERTO con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
TP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento nonché l'handicap grave a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento delle dette provvidenze ponendo a base dei motivi di opposizione tenuto la circostanza che il ctu nominato non aveva, in sede di visita medico-legale, tenuto conto di alcune certificazioni mediche ritenute, viceversa, rilevanti.
Si è costituito l' già resistente in TP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di TP meritevole di conferma.
Ancor prima l ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le
Parti, disposta la rinnovazione della ctu con il Dott. , all'esito delle operazioni Persona_1 peritali, veniva depositata la relazione.
Alla odierna udienza le Parti – come da verbale – si riportavano ai rispettivi scritti e conclusioni.
La causa è matura per la decisione.
1. Risultano destituite di fondamento le eccezioni di parte resistente relative alla mancata osservanza di termini posti a pena di decadenza a carico della Parte ricorrente.
Infatti emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 26.06.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il successivo 24.07.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 13.08.2024.
Va pure disattesa l'eccezione di decadenza dal termine semestrale sollevata dall atteso che le CP_1 visite presso la competente Commissione Medica sono state espletate il 20.09.2022 laddove i ricorsi per TP (poi riuniti) risultano essere stati iscritti il 26.10.2022 (indennità di accompagnamento) e il 07.11.2022 (handicap grave).
2. L'opposizione deve ritenersi infondata. L'istante ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di TP precedentemente introdotta avente RG 5018/22 (con riunione al medesimo di quello recante il n. 5182/22 RG), accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave in suo favore.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...
[omissis]”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
A sua volta ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Il nominato CTU, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame della Per_1 perizianda e della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento dei benefici richiesti;
ciò con valutazione sovrapponibile a quella compiuta dal Consulente nominato nella pregressa fase processuale dott.
. Persona_2
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale non avendo, peraltro, parte ricorrente mosso la benché minima osservazione al riguardo ed avendo l espresso parere concorde rispetto alle conclusioni cui è giunto il CTU. CP_1
La domanda deve quindi RESPINGERSI.
3. Nulla sulle spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) stante la dichiarazione di non soccombenza resa dalla Parte;
per la medesima ragione quelle di ctu restano a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da con ricorso iscritto a seguito di TP (RG 5018/22 con riunione al medesimo Parte_1 di quello recante il n. 5182/22 RG) e sulla domanda da questa proposta nei confronti dell , in CP_1
p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, la domanda proposta, accertando e dichiarando l'insussistenza in capo alla sig.ra : Parte_1
a) del presupposto sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
b) del presupposto sanitario afferente all'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3°, L. 104/92;
c) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 1 Dicembre 2025 Il GOP Dott. Corrado Stumpo