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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 387/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 387/2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”, tra:
rappresentato e difeso dall'avv. LIGUORI TINA e presso lo studio ultimo del Parte_1 quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e rappresentata e difesa dall'avv. MANZO ROBERTO e presso lo studio ultimo Parte_2 del quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale del 04.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10/07/2002 in SALERNO di cui all'atto di matrimonio n. 205 del 2002, parte II, Serie A, Uff. 1, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di SALERNO.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 09.11.2023), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse delle figlie nata a [...] l'[...], e , nata a [...] il Per_1 Per_2
20.11.2006, ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10/07/2002 in SALERNO di cui all'atto di matrimonio n. 205 del 2002, parte II, Serie A, Uff. 1, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di SALERNO;
tra: nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Parte_2
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“a. Assegnare la casa familiare con gli arredi e suppellettili sita in Angri (SA) alla via E. Fermi n. 34, di proprietà esclusiva del sig. , alla sig.ra , fino a quando le figlie Parte_1 Parte_2 ivi vi coabiteranno insieme alla madre;
b. Tutti gli arredi e suppellettili della casa coniugale restano pertanto nella disponibilità della sig.ra che ne avrà il mero uso oltre che la dovuta cura nel rispetto del principio generale Pt_2 dell'ordinaria diligenza, precisando altresì, come tra l'altro già indicato nel ricorso per separazione, che i soli mobili della sala da pranzo sono stati acquistati dalla Dott.ssa ; Pt_2
c. Disporre che il sig. , a titolo di concorso con la Dott.ssa per il mantenimento delle Pt_1 Pt_2 figlie, (si ripete, ancora oggi studentesse, non economicamente autosufficienti e conviventi con la madre), provveda al mantenimento in via indiretta di e mediante versamento Per_1 Per_2 alla madre, la sig.ra , dell'importo complessivo di € 910,80, (ovvero € 455,40 per Parte_2 ciascuna delle figlie), comprensivo anche della rivalutazione Istat di € 10,80 da maggio 2024. Tale importo verrà versato in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, su apposito conto corrente intestato alla dott.ssa su Deutsche Bank le cui coordinate IBAN sono le seguenti: Parte_2
[...] e rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Tale importo è comprensivo anche delle spese di gestione di tutte le utenze domestiche e della TARES (o altra denominazione della tassa sui rifiuti solidi urbani), della gestione degli impianti ed elettrodomestici dell'abitazione e delle spese condominiali ordinarie. d. Tutte le spese straordinarie sanitarie e mediche non coperte dal SSN, dentistiche, ludiche, scolastiche ed extra scolastiche, ricreative nell'interesse delle figlie, verranno divise al 50% tra i coniugi, sempre se necessarie, documentate e concordate tra i genitori. Il tutto previa richiesta formulata dal genitore, anche a mezzo mail e/o sms, all'altro genitore e accordo tra gli stessi. Secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano si intendono per:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito trascritti:
“e. Nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzio dal Dott. alla Dott.ssa Parte_1 Parte_2
che espressamente vi rinuncia in quanto economicamente autosufficiente;
[...]
f. Nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzio dalla Dott.ssa al Dott. Parte_2 Pt_1
che espressamente vi rinuncia in quanto economicamente autosufficiente;
[...]
g. I signori e espressamente si esonerano reciprocamente dal deposito della copia Pt_2 Pt_1 degli estratti dei conti correnti e/o rapporti finanziari degli ultimi 3 anni, impegnandosi a produrli in caso di richiesta dell'Ill.mo Tribunale”.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.11.2025 Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 387/2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”, tra:
rappresentato e difeso dall'avv. LIGUORI TINA e presso lo studio ultimo del Parte_1 quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e rappresentata e difesa dall'avv. MANZO ROBERTO e presso lo studio ultimo Parte_2 del quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale del 04.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10/07/2002 in SALERNO di cui all'atto di matrimonio n. 205 del 2002, parte II, Serie A, Uff. 1, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di SALERNO.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 09.11.2023), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse delle figlie nata a [...] l'[...], e , nata a [...] il Per_1 Per_2
20.11.2006, ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10/07/2002 in SALERNO di cui all'atto di matrimonio n. 205 del 2002, parte II, Serie A, Uff. 1, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di SALERNO;
tra: nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Parte_2
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“a. Assegnare la casa familiare con gli arredi e suppellettili sita in Angri (SA) alla via E. Fermi n. 34, di proprietà esclusiva del sig. , alla sig.ra , fino a quando le figlie Parte_1 Parte_2 ivi vi coabiteranno insieme alla madre;
b. Tutti gli arredi e suppellettili della casa coniugale restano pertanto nella disponibilità della sig.ra che ne avrà il mero uso oltre che la dovuta cura nel rispetto del principio generale Pt_2 dell'ordinaria diligenza, precisando altresì, come tra l'altro già indicato nel ricorso per separazione, che i soli mobili della sala da pranzo sono stati acquistati dalla Dott.ssa ; Pt_2
c. Disporre che il sig. , a titolo di concorso con la Dott.ssa per il mantenimento delle Pt_1 Pt_2 figlie, (si ripete, ancora oggi studentesse, non economicamente autosufficienti e conviventi con la madre), provveda al mantenimento in via indiretta di e mediante versamento Per_1 Per_2 alla madre, la sig.ra , dell'importo complessivo di € 910,80, (ovvero € 455,40 per Parte_2 ciascuna delle figlie), comprensivo anche della rivalutazione Istat di € 10,80 da maggio 2024. Tale importo verrà versato in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, su apposito conto corrente intestato alla dott.ssa su Deutsche Bank le cui coordinate IBAN sono le seguenti: Parte_2
[...] e rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Tale importo è comprensivo anche delle spese di gestione di tutte le utenze domestiche e della TARES (o altra denominazione della tassa sui rifiuti solidi urbani), della gestione degli impianti ed elettrodomestici dell'abitazione e delle spese condominiali ordinarie. d. Tutte le spese straordinarie sanitarie e mediche non coperte dal SSN, dentistiche, ludiche, scolastiche ed extra scolastiche, ricreative nell'interesse delle figlie, verranno divise al 50% tra i coniugi, sempre se necessarie, documentate e concordate tra i genitori. Il tutto previa richiesta formulata dal genitore, anche a mezzo mail e/o sms, all'altro genitore e accordo tra gli stessi. Secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano si intendono per:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito trascritti:
“e. Nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzio dal Dott. alla Dott.ssa Parte_1 Parte_2
che espressamente vi rinuncia in quanto economicamente autosufficiente;
[...]
f. Nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzio dalla Dott.ssa al Dott. Parte_2 Pt_1
che espressamente vi rinuncia in quanto economicamente autosufficiente;
[...]
g. I signori e espressamente si esonerano reciprocamente dal deposito della copia Pt_2 Pt_1 degli estratti dei conti correnti e/o rapporti finanziari degli ultimi 3 anni, impegnandosi a produrli in caso di richiesta dell'Ill.mo Tribunale”.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.11.2025 Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire