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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/11/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1651/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniela Parte_1 C.F._1
Mincione, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BI De Massis, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 14 OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.7.25 – svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
La ricorrente: “il sottoscritto Difensore conclude riportandosi a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nel ricorso introduttivo del giudizio, nelle memorie ex art. 183 cpc., nei verbali di udienza, nelle note autorizzate e nelle memorie difensive depositate medio tempore e, nel tornare a contestare tutte le avverse istanze, eccezioni, deduzioni e richieste conclude affinchè il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, pronunci con sentenza la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, unitisi in matrimonio in NA il 25 Marzo 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
-tenuto conto della disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, porsi a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 versare, in favore della moglie la somma di € 1.500,00, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli indici Istat e con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale;
-porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 provvedere al pagamento delle spese mediche e sanitarie sostenute dalla moglie, comprese quelle ortodontiche e fisioterapiche, come documentate, a decorrere dalla domanda giudiziale;
con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa”
Il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Chieti, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda di separazione con addebito e la richiesta di corresponsione di un assegno di 1500,00 € volendo limitare il sostegno economico alla cifra di 500,00 € mensili ovvero di diversa somma ritenuta di giustizia”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. e si unirono in matrimonio concordatario il 25.3.2001 in Parte_1 Controparte_1
NA (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile al n. 7, parte 2°, serie C). Entrambi avevano avuto un precedente matrimonio, da cui erano nati figli (due alla uno al Parte_1
. CP_1
pagina 2 di 14 2. Con ricorso depositato in data 3.11.22, ha chiesto all'adito Tribunale di: “[…] Parte_1
a) pronunziare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale e con addebito esclusivo al marito, , per violazione degli obblighi che nascono dal matrimonio, di cui Controparte_1 all'art. 143 c.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
b) disporre che l'Ing. sia tenuto Controparte_1 al pagamento di tutte le utenze domestiche della casa familiare;
c) porre a carico dell'Ing. CP_1
l'obbligo di versare, in favore della moglie, la somma mensile di € 1.500,00, ovvero di quella
[...] diversa somma ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente alla medesima intestato, con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli indici Istat e con decorrenza dalla data della domanda;
d) porre a carico dell'Ing. , l'obbligo di provvedere al pagamento Controparte_1 delle spese mediche (medicinali ed accertamenti diagnostici) e di tutte le terapie sanitarie, comprese quelle ortodontiche e fisioterapiche, di cui necessiti la moglie, comprese le spese maturate sino ad oggi
e non ancora pagate, pari ad € 1.198,09, s.e. e o.; e) con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa”.
A sostegno di tali domande, la ha dedotto, per quanto qui interessa, che: ella aveva Parte_1 convissuto con il al 1982 e, da allora, aveva lasciato la propria professione di docente di CP_1 ruolo - così accettando per il futuro di percepire una pensione minima - per dedicarsi ai bisogni del resistente, il quale – di professione ingegnere e docente universitario – aveva di conseguenza potuto coltivare la propria carriera;
ella nel 2008 – a seguito della ripetuta violazione, da parte del marito, dei doveri di assistenza materiale e morale nei suoi confronti - aveva presentato un ricorso per separazione giudiziale, successivamente non coltivato, per le rassicurazioni di cambiamento dei propri comportamenti datele dal coniuge, il quale tuttavia, a partire da dicembre 2021, da un lato, la aveva lasciata priva di mezzi di sussistenza, così impedendole altresì di effettuare gli accertamenti medici necessarie per curare i propri problemi di salute, dall'altro aveva omesso o ritardato il pagamento delle utenze domestiche della casa coniugale, oltre che omesso di darle informazioni sulla situazione economica della famiglia e della società STI sas di cui entrambi erano soci;
ella percepiva una pensione mensile di €. 1.100,00 (erosa ad €. 468,00 per alcuni finanziamenti da lei contratti per pagare le spese mediche e assolvere alle “obbligazioni familiari”) ed era titolare soltanto dell'usufrutto al 50% sulla casa familiare;
il marito, invece, percepiva due pensioni (l'una come ingegnere, l'altra come docente) dell'importo complessivo di €. 3.000,00 mensili, oltre ai lauti compensi della avviata attività professionale che lo stesso continuava a svolgere, nonché era titolare di beni immobili e di quote di una società di famiglia;
il tenore di vita della coppia durante il matrimonio era stato “buono” ed il marito le pagina 3 di 14 aveva sempre corrisposto mensilmente la somma di €. 800,00 (da alcuni mesi scesa ad €. 500,00) per integrare la sua modesta pensione;
la considerazione delle summenzionate circostanze legittimava l'accoglimento delle domande proposte.
3. Il – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 13.12.22 – ha chiesto al CP_1
Tribunale di “rigettare la domanda di separazione con addebito e la richiesta di corresponsione di un assegno di 1500,00 € volendo limitare il sostegno economico alla cifra di 500,00 € mensili ovvero di diversa somma ritenuta di giustizia”.
A sostegno di tali domande, il resistente ha controdedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: egli aveva sempre provveduto al sostentamento economico della moglie, nonostante la sopravvenienza della pandemia da Covid 19 e la esistenza di debiti con il fisco e con le banche avessero contratto le sue disponibilità finanziarie;
il suo patrimonio immobiliare derivava in parte dalla eredità familiare, in parte da acquisti fatti prima del matrimonio con la a cui, peraltro, egli aveva donato – nel corso Pt_1 della vita coniugale – il 50% dell'immobile adibito a casa familiare;
la valutazione delle superiori risultanze legittimava il riconoscimento giudiziale della congruità dell'assegno di €. 500,00 che egli mensilmente da tempo versava alla consorte.
4. Al termine della fase presidenziale e delle relative statuizioni, adottate con ordinanza del 4.12.2022
(con cui è stato posto a carico del resistente un assegno di mantenimento della ricorrente pari ad €.
800,00 mensili, oltre rivalutazione Istat), il giudizio – originariamente assegnato ad altro Giudice e successivamente al sottoscritto Presidente Istruttore – è proseguito nelle fasi della trattazione (in cui è stata formulata la proposta ex art. 185 bis c.p.c. di determinazione ad €. 1.100,00 mensili dell'assegno di separazione, proposta accettata dalla ricorrente e rifiutata dal resistente) e di istruttoria (nella quale sono state disposte indagini tributarie sui coniugi, a mezzo della UA di ZA).
Dopo la udienza di precisazione delle conclusioni del 7.7.25 ed il decorso dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., la causa giunge alla odierna decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La pronuncia sullo status della separazione coniugale
1. Sussistono, innanzitutto, le condizioni per pronunziare in via immediata la separazione personale dei coniugi, posto che:
pagina 4 di 14 -) l'intervenuta ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla sia dal senza soluzione di continuità, in tutti i Parte_1 CP_1 rispettivi atti processuali;
-) peraltro, ad ulteriore, inequivocabile conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione sia della domanda della ricorrente di addebito della separazione al resistente, sia del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale alla prima udienza di comparizione del 19.12.22.
2. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status.
B. La infondatezza della domanda della ricorrente di addebito della separazione al resistente
1. Deve essere previamente ribadito come “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 40795 del
20/12/2021).
2. Nella specie, si deve osservare, in primo luogo, come gli addebiti mossi dalla ricorrente al resistente ed in forza dei quali la prima invoca una pronuncia di addebito al secondo della separazione – quand' anche fossero stati dimostrati (vd. infra) - non integrano fatti idonei ad addebitare (in diritto) al marito il fallimento della vita matrimoniale.
Infatti, al riguardo la si è limitata a denunciare alcune condotte asseritamente tenute dal Parte_1 marito a far data da dicembre 2021 (omesso pagamento delle bollette domestiche e delle spese e cure mediche necessarie alla ricorrente, mancanza di informazioni circa la situazione economica della società STI SAS di cui i coniugi sono soci, etc.) che tuttavia – e con evidenza - non integrano comportamenti di tale gravità da assurgere, giuridicamente, a causa della definitiva disgregazione della affectio coniugalis.
3. Si deve rilevare, in secondo luogo, come tali comportamenti siano stati descritti dalla Parte_1 in modo assolutamente generico: ella, infatti, non ha mai indicato (non soltanto nel thema decidendum) pagina 5 di 14 quando, dove e come ella avrebbe richiesto, invano, al notizie sulla società di famiglia, nè CP_1 quali utenze domestiche non siano state pagate dal marito, nè quando sarebbe avvenuto quel “sovente” distacco delle relative forniture da parte del distributore, nè a quali cure mediche ella avrebbe dovuto rinunciare perché “impeditele” dal marito (cfr. gli atti introduttivi e la cd. appendice scritta di trattazione di cui alle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.; per il generale principio per cui
“l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta
l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000).
4. Si deve evidenziare, in terzo luogo, che l'assunto della per cui, da dicembre 2021, il Parte_1
- con i comportamenti sopra (genericamente) descritti – le avrebbe fatto mancare i CP_1 necessari mezzi di sussistenza stride con la ammissione della stessa ricorrente per cui il marito, sempre da dicembre 2021, aveva continuato a corrisponderle (spontaneamente) la somma mensile di €. 500,00
(ancorchè inferiore a quella di €. 800,00 che, sempre a dire della stessa, quello sino ad allora le aveva da sempre corrisposto) per soddisfare le proprie esigenze quotidiane, in aggiunta alla pensione di circa
€. 1100,00 mensili di cui la donna beneficia. Anche da tale circostanza deve dunque inferirsi la non configurabilità, nella specie, di una situazione di impossibilità della ricorrente di curare le proprie esigenze di assistenza morale e materiale imputabili al marito.
5. Pertanto, la valutazione congiunta delle superiori risultanze esclude la addebitabilità della separazione al CP_1
C. La misura dell'assegno di mantenimento spettante alla ricorrente
1. E' in discussione tra la ricorrente ed il resistente non già la spettanza alla prima di un assegno mensile di mantenimento a carico del secondo, bensì soltanto la misura di esso: infatti, mentre la
[...] ne invoca la determinazione nell'importo di €. 1.500,00 (pur nella disponibilità - dalla stessa Pt_1 manifestata nel corso del processo - ad accettare la proposta conciliativa del Presidente Istruttore, rifiutata dal di determinarlo in €. 1.100,00), quest'ultimo ne invoca la quantificazione CP_1 nella somma di €. 500,00.
2. L 'art. 156, primo comma 1, c.c., stabilisce che «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri».
2.1 Com'è noto, “in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al pagina 6 di 14 tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del 07/01/2025).
Dall'esame della summenzionata disciplina codicistica della separazione “si evince con chiarezza che ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).
2.2 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato” (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).
Pertanto, “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso
l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006; Cass. ez. 1,
Sentenza n. 25618 del 07/12/2007; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
2.3 A tal fine – si sottolinea (cfr. per tutte Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024 e le altre sentenze citate nella relativa motivazione) – “il Giudice, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso
(così, tra le tante, Cass. n. 9915/2007), quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle pagina 7 di 14 esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (Cass. n. 9915-2007), a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria (Cass. n.22616/2022) e l'espletamento di una consulenza tecnica”.
Infatti, “le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie”
(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18196 del 16/09/2015: in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato;
Civ. Sez l 12/06/2006 n.
13592).
3. Tanto premesso in diritto e venendo al caso di specie, il fatto che - nel corso della lunga vita matrimoniale (durata, dopo un pluriennale periodo di convivenza more uxorio, dal 2001 al 2021, sino alla definitiva disgregazione coniugale) - il tenore di vita della coppia sia stato elevato e lo sia stato per effetto delle rilevanti capacità reddituali, patrimoniali e finanziarie del marito, può ritenersi un fatto processualmente acclarato, posto che:
-) l'elevato tenore di vita coniugale, derivante dalle capacità professionali e reddituali del CP_1
(di professione ingegnere libero professionista e docente universitario), è stato espressamente dedotto dalla ricorrente, sin dal ricorso, per fondare la propria richiesta di assegno di mantenimento;
-) un tale elevato tenore di vita coniugale è stato espressamente riconosciuto dal resistente, senza soluzione di continuità, nel corso dell'intero processo (cfr. la memoria depositata il 13.3.23: “[…] In primo luogo si precisa che il resistente ha come unica colpa quella di essere stato spesso assente stante il fatto che lavora da sempre e continua a farlo, nonostante l'età, per la capacità reddituale che ha e che negli anni si è resa necessaria per sostenere il tenore di vita alto della famiglia […]; cfr. la comparsa conclusionale depositata il 23.10.25: “[…] In tutti gli anni di matrimonio, altresì, il sig. ha sempre, e da solo, provveduto al pagamento delle utenze e di quanto necessario Controparte_1
pagina 8 di 14 alla conservazione dell'immobile così come ha sostenuto i costi dei bisogni famigliari quali vacanze, spese straordinarie etc. […]”);
-) del resto, non è contestato nel processo tra i coniugi che gli stessi decisero di comune accordo, sin dal 1983 (e, dunque, appena un anno dopo dall'inizio della loro convivenza), quando la Parte_1 aveva 35 anni e lavorava come insegnante di ruolo, che la stessa andasse in pre-pensionamento, per dedicarsi al e tutelare, in tal modo, le aspettative di carriera di quest'ultimo (cfr. la CP_1 assoluta mancanza di contestazione di tali circostanze da parte del resistente;
per il generale principio per cui “la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del
05/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del
25/05/2004; per il corollario per cui, “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi”, cfr. Cass. sez. VI, 07/02/2019, n. 3680);
-) la elevatissima qualificazione professionale del sia come libero professionista, sia CP_1 come docente, emerge dalla lettura del curriculum del medesimo, in atti, comprovante altresì la molteplicità ed importanza degli incarichi professionali che lo stesso svolse, senza soluzione di continuità, nel corso della sua lunga carriera;
-) grazie alle capacità reddituali e patrimoniali del resistente, la coppia, nel corso della convivenza matrimoniale e come dedotto dallo stesso resistente: ha potuto godere della possibilità di vivere in un immobile di pregio sito in Chieti, Via Valsecchi (adibito a casa familiare), acquistato con denaro del
(intestato alla società S.T.I. del Dott.Ing. Enrico Ciampoli & C. s.a.s. di cui i coniugi CP_1 sono soci paritariamente e che ha come usufruttuari al 50% i coniugi stesso) ed “interamente ristrutturato con esborsi esclusivi del marito, “con una spesa di anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
1995 di circa 250 milioni di lire” (cfr. la memoria del del 9.9.23); ha goduto, sin dal CP_1
1980, di un appartamento in Madonna di Campiglio, acquistato dal in comproprietà CP_1
(circostanza dedotta dalla ricorrente e mai contestata dal resistente); ha goduto di viaggi e vacanze
“in località turistiche rinomate” (circostanza dedotta dalla ricorrente e mai contestata dal resistente).
pagina 9 di 14 4. E' inoltre pacifico che oggi la (quasi settantottenne): - può contare – dal punto di vista Parte_1
“reddituale” – soltanto sulla sua modesta pensione, pari a circa €. 1.100,00 mensili (cfr. la autocertificazione in atti;
cfr. le dichiarazioni dei redditi in atti;
cfr. la mancanza di contestazione); - subisce la erosione mensile, per diverse centinaia di euro, del predetto importo di tale pensione, per effetto delle rate di rimborso di finanziamenti contratti per il pagamento di spese mediche e per soddisfare esigenze personali (cfr. la documentazione in atti); - non è titolare della proprietà di beni immobili, bensì soltanto di quote della società condivisa con il marito, società della cui redditività o meno nessuno dei coniugi ha dedotto, nè documentato alcunchè; - è mera usufruttuaria dell'immobile ex casa coniugale;
- ha problemi di salute, come comprovato dalla documentazione sanitaria in atti.
5. Per quel che riguarda il (oggi settantottenne), va evidenziato che egli percepisce una CP_1 pensione mensile complessiva di circa 3.000,00 euro (una come docente, l'altra come libero professionista: cfr. la autocertificazione in atti;
cfr. la documentazione in atti, nonché la relazione della
UA di ZA).
5.1 Inoltre, è pacifico (sia perché dedotto dallo stesso resistente, sia perché documentato in atti e verificato dalla UA di ZA) che il – anche dopo la separazione di fatto dalla CP_1 [...]
- ha sempre continuato a svolgere la libera professione di ingegnere, conservando la piena Pt_1 attività professionale, con il suo staff di collaboratori, nello studio di Via Campania a Pescara, di proprietà dello stesso (dotato di garage di pertinenza) ed avente un valore commerciale di €. 330.000,00 circa (valore indicato dalla ricorrente in ricorso e mai contestato dal resistente).
5.2 Il fatto che si tratti di attività professionale ancora assai avviata e remunerativa (nonostante l'età avanzata del è dimostrata dalla considerazione dei seguenti aspetti: CP_1
-) il resistente – nel costituirsi in giudizio (nel dicembre 2022, quando ancora vi era la pandemia da
Covid 19) – aveva dedotto che la redditività di tale attività si fosse contratta per effetto “dei minori incassi professionali che hanno caratterizzato il periodo Covid e post Covid” (cfr. la comparsa di risposta).
Tuttavia, va a riguardo osservato, per un verso, che nonostante il Covid, egli, negli anni 2020 e 2021
(dunque, nel periodo di totale emergenza pandemica), aveva comunque conseguito redditi professionali lordi di 85.000,00 euro circa per ciascuno dei predetti anni, per altro verso che ormai da diversi anni è cessata la pandemia e – con essa – l'esclusivo ostacolo alla normale redditività della professione che il resistente aveva dedotto di avere subito, rispetto agli anni della vita matrimoniale;
pagina 10 di 14 -) la conferma del “ritorno” dell'attività libero professionale del gli standards pre Covid CP_1 si rinviene nelle stesse deduzioni rese da quello nel corso del processo, in cui lo stesso ha dichiarato di essere “impegnato in molti cantieri presso L'Aquila, i cd. cantieri della ricostruzione post sisma”
(cfr. la memoria depositata il 13.3.23);
-) dall'esame della documentazione fiscale e bancaria acquisita dalla UA di ZA (relativa agli anni dal 2021 in poi) è altresì emerso come il bbia ricevuto ed espletato, nel periodo in CP_1 oggetto, plurimi incarichi professionali, conferitigli da molteplici datori di lavoro e/o committenti, percependo compensi di rilievo (ad ex: €. 124.097,00 lordi da “Cons. Obbl. Aggr”; €. 14.502,00 lordi,
€. 20.874,00 lordi ed €. 49.449,00 lordi da Scarcella;
€. 107.039,00 lordi da €. 17.000,00 Pt_2 lordi, €. 16.000,00 lordi ed €. 1000,00 lordi dal Comune di Bussi;
€. 7000,00 lordi dal Condominio
Viale Kennedy;
€. 2138,00, lordi da Trabucco Gomme srl, etc.);
-) del resto, costituisce fatto notorio (ex art. 115 c.p.c.) il “boom” post Covid delle attività edilizie (e, con esse, di quelle libero professionali legate ad esse, come quella del per effetto dei CP_1 bonus governativi destinati a tale settore.
6. Risulta altresì dagli atti che il (parimenti non gravato da oneri di alloggio, come la CP_1 moglie) ha delle esposizioni debitorie maturate con il fisco e con le banche, alcune delle quali estinte, altre di recente rateizzate (cfr. la documentazione in atti), molte delle quali tuttavia (quali i debiti Iva e
Inarcassa) derivanti da omessi versamenti tributari, come tali imputabili al contribuente.
7. Peraltro, si tratta di debiti per buona parte pregressi, che non hanno impedito al resistente, nel corso della vita matrimoniale e sino a pochi mesi prima del ricorso per separazione, di destinare mensilmente alla moglie, un contributo di €. 800,00, per integrare la sua modesta pensione (cfr. l'omessa contestazione da parte del i tale circostanza, dedotta dalla sin dal ricorso;
CP_1 Parte_1 cfr. le deduzioni del resistente rese nella memoria depositata il 13.3.23: “Non ha mai negato alcunchè alla moglie prof.ssa le ha sempre consentito discrete somme di appannaggio per Parte_1 provvedere alle necessità derivanti dalla convivenza maritale, ha sempre lasciato che la stessa disponesse come meglio credeva della pensione a Lei intestata […]”).
Inoltre, lo stesso resistente ha specificato che l'accumulo dei debiti in questione è derivato dalla sopravvenienza del Covid e dagli effetti negativi che esso aveva prodotto sulla propria attività professionale e sui pagamenti da parte dei propri clienti delle proprie prestazioni professionali, aggiungendo che non appena avesse riscosso i propri crediti professionali, avrebbe potuto prontamente estinguere le proprie esposizioni debitorie (cfr. la memoria depositata il 13.3.23 “[…] I pagamenti pagina 11 di 14 relativi all'impegno lavorativo e progettuale personali e del proprio staff sono bloccati da poco prima del covid, ponendo lo stesso in gravi difficoltà economiche finanziarie alle quali riesce a far fronte grazie alle pensioni che ha e a qualche parcella prontamente pagata. Di certo appena verranno liquidate le parcelle sarà in grado di tamponare ed estinguere la situazione debitoria e godersi il meritato riposo”).
Inoltre, il resistente non ha fornito prova del fatto (pur dedotto) di sostenere effettivamente i rimborsi oggetto di rateizzazione, che ha sostenuto incidano sulle sue disponibilità e liquidità.
8. Orbene, la valutazione congiunta di tutte le circostanze sino ad ora evidenziate conduce il Collegio a ritenere che l'assegno mensile da porsi a carico del per il mantenimento della CP_1 [...] debba determinarsi (come peraltro proposto ex art. 185 bis c.p.c. dal Presidente Istruttore nel Pt_1 corso del processo) nella somma mensile di €. 1.100,00, dal deposito del ricorso, oltre rivalutazione annuale Istat FOI da gennaio 2026.
8. Le utenze domestiche della ex casa coniugale – oggi occupata dalla – vanno poste a Parte_1 carico del (come richiesto dalla prima), in ragione del descritto, notevole divario di CP_1 capacità reddituale e patrimoniale tra i due coniugi, dal quale deriverebbe – nel caso di diversa disciplina delle spese in questione – una non irrilevante elisione della quota dell'assegno di mantenimento ad ella destinato per la conservazione tendenziale del tenore di vita coniugale. Del resto, anche una tale disciplina risulta coerente con il mantenimento del predetto tenore di vita coniugale, essendo pacifico (perché ammesso da entrambe le parti) che per tutta la durata della convivenza matrimoniale è stato il sostenere in proprio tutte le spese in parola. CP_1
Tale disciplina opererà dal mese di dicembre p.v., essendo stata adottata alla luce della considerazione della attuale situazione personale e reddituale delle parti e mancando elementi per poter quantificare l'importo delle spese pregresse.
9. Non è per contro accoglibile la ulteriore domanda della di porre a carico del resistente Parte_1 anche le spese mediche passate e future che la riguardano: infatti, la domanda di rimborso delle spese mediche sino ad ora sostenute esula dalla competenza del Tribunale della separazione, mentre quella di condanna al pagamento delle spese sanitarie future è inaccoglibile, dovendosi ritenere che la disciplina dei rapporti patrimoniali della separazione, qui adottata (presa d'atto della concorde assegnazione della ex casa coniugale interamente alla moglie, con imposizione giudiziale delle utenze a carico del marito;
determinazione in €. 1100,00 della misura dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
considerazione della titolarità in capo a quest'ultima di una pensione), soddisfi le pagina 12 di 14 esigenze di mantenimento della ricorrente, con conseguente esclusione della legittimità di altre imposizioni patrimoniali da quella invocate a carico del resistente.
D. La disciplina delle spese processuali
1. Sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di lite, rappresentati sia dalla utilità per entrambe le parti della sentenza sullo status, sia dalla loro parziale reciproca soccombenza.
*****
Infine, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1651/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 25.3.2001 in NA (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile al n. 7, parte 2°, serie C);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NA di procedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa;
- pone a carico del resistente – a decorrere da novembre 2022 – un assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente di €. 1.100,00, oltre rivalutazione annuale Istat FOI da gennaio 2026;
- pone a carico del resistente l'obbligo di pagamento delle spese per le utenze domestiche della ex casa coniugale – abitata dalla ricorrente e meglio descritta in atti – a decorrere da quelle da dicembre 2025 in poi;
- rigetta le altre domande, eccezioni e domande riconvenzionali;
- dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 21.11.25. pagina 13 di 14 Chieti, 23.11.25
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1651/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniela Parte_1 C.F._1
Mincione, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BI De Massis, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 14 OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.7.25 – svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
La ricorrente: “il sottoscritto Difensore conclude riportandosi a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nel ricorso introduttivo del giudizio, nelle memorie ex art. 183 cpc., nei verbali di udienza, nelle note autorizzate e nelle memorie difensive depositate medio tempore e, nel tornare a contestare tutte le avverse istanze, eccezioni, deduzioni e richieste conclude affinchè il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, pronunci con sentenza la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, unitisi in matrimonio in NA il 25 Marzo 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
-tenuto conto della disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, porsi a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 versare, in favore della moglie la somma di € 1.500,00, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli indici Istat e con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale;
-porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 provvedere al pagamento delle spese mediche e sanitarie sostenute dalla moglie, comprese quelle ortodontiche e fisioterapiche, come documentate, a decorrere dalla domanda giudiziale;
con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa”
Il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Chieti, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda di separazione con addebito e la richiesta di corresponsione di un assegno di 1500,00 € volendo limitare il sostegno economico alla cifra di 500,00 € mensili ovvero di diversa somma ritenuta di giustizia”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. e si unirono in matrimonio concordatario il 25.3.2001 in Parte_1 Controparte_1
NA (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile al n. 7, parte 2°, serie C). Entrambi avevano avuto un precedente matrimonio, da cui erano nati figli (due alla uno al Parte_1
. CP_1
pagina 2 di 14 2. Con ricorso depositato in data 3.11.22, ha chiesto all'adito Tribunale di: “[…] Parte_1
a) pronunziare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale e con addebito esclusivo al marito, , per violazione degli obblighi che nascono dal matrimonio, di cui Controparte_1 all'art. 143 c.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
b) disporre che l'Ing. sia tenuto Controparte_1 al pagamento di tutte le utenze domestiche della casa familiare;
c) porre a carico dell'Ing. CP_1
l'obbligo di versare, in favore della moglie, la somma mensile di € 1.500,00, ovvero di quella
[...] diversa somma ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente alla medesima intestato, con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli indici Istat e con decorrenza dalla data della domanda;
d) porre a carico dell'Ing. , l'obbligo di provvedere al pagamento Controparte_1 delle spese mediche (medicinali ed accertamenti diagnostici) e di tutte le terapie sanitarie, comprese quelle ortodontiche e fisioterapiche, di cui necessiti la moglie, comprese le spese maturate sino ad oggi
e non ancora pagate, pari ad € 1.198,09, s.e. e o.; e) con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa”.
A sostegno di tali domande, la ha dedotto, per quanto qui interessa, che: ella aveva Parte_1 convissuto con il al 1982 e, da allora, aveva lasciato la propria professione di docente di CP_1 ruolo - così accettando per il futuro di percepire una pensione minima - per dedicarsi ai bisogni del resistente, il quale – di professione ingegnere e docente universitario – aveva di conseguenza potuto coltivare la propria carriera;
ella nel 2008 – a seguito della ripetuta violazione, da parte del marito, dei doveri di assistenza materiale e morale nei suoi confronti - aveva presentato un ricorso per separazione giudiziale, successivamente non coltivato, per le rassicurazioni di cambiamento dei propri comportamenti datele dal coniuge, il quale tuttavia, a partire da dicembre 2021, da un lato, la aveva lasciata priva di mezzi di sussistenza, così impedendole altresì di effettuare gli accertamenti medici necessarie per curare i propri problemi di salute, dall'altro aveva omesso o ritardato il pagamento delle utenze domestiche della casa coniugale, oltre che omesso di darle informazioni sulla situazione economica della famiglia e della società STI sas di cui entrambi erano soci;
ella percepiva una pensione mensile di €. 1.100,00 (erosa ad €. 468,00 per alcuni finanziamenti da lei contratti per pagare le spese mediche e assolvere alle “obbligazioni familiari”) ed era titolare soltanto dell'usufrutto al 50% sulla casa familiare;
il marito, invece, percepiva due pensioni (l'una come ingegnere, l'altra come docente) dell'importo complessivo di €. 3.000,00 mensili, oltre ai lauti compensi della avviata attività professionale che lo stesso continuava a svolgere, nonché era titolare di beni immobili e di quote di una società di famiglia;
il tenore di vita della coppia durante il matrimonio era stato “buono” ed il marito le pagina 3 di 14 aveva sempre corrisposto mensilmente la somma di €. 800,00 (da alcuni mesi scesa ad €. 500,00) per integrare la sua modesta pensione;
la considerazione delle summenzionate circostanze legittimava l'accoglimento delle domande proposte.
3. Il – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 13.12.22 – ha chiesto al CP_1
Tribunale di “rigettare la domanda di separazione con addebito e la richiesta di corresponsione di un assegno di 1500,00 € volendo limitare il sostegno economico alla cifra di 500,00 € mensili ovvero di diversa somma ritenuta di giustizia”.
A sostegno di tali domande, il resistente ha controdedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: egli aveva sempre provveduto al sostentamento economico della moglie, nonostante la sopravvenienza della pandemia da Covid 19 e la esistenza di debiti con il fisco e con le banche avessero contratto le sue disponibilità finanziarie;
il suo patrimonio immobiliare derivava in parte dalla eredità familiare, in parte da acquisti fatti prima del matrimonio con la a cui, peraltro, egli aveva donato – nel corso Pt_1 della vita coniugale – il 50% dell'immobile adibito a casa familiare;
la valutazione delle superiori risultanze legittimava il riconoscimento giudiziale della congruità dell'assegno di €. 500,00 che egli mensilmente da tempo versava alla consorte.
4. Al termine della fase presidenziale e delle relative statuizioni, adottate con ordinanza del 4.12.2022
(con cui è stato posto a carico del resistente un assegno di mantenimento della ricorrente pari ad €.
800,00 mensili, oltre rivalutazione Istat), il giudizio – originariamente assegnato ad altro Giudice e successivamente al sottoscritto Presidente Istruttore – è proseguito nelle fasi della trattazione (in cui è stata formulata la proposta ex art. 185 bis c.p.c. di determinazione ad €. 1.100,00 mensili dell'assegno di separazione, proposta accettata dalla ricorrente e rifiutata dal resistente) e di istruttoria (nella quale sono state disposte indagini tributarie sui coniugi, a mezzo della UA di ZA).
Dopo la udienza di precisazione delle conclusioni del 7.7.25 ed il decorso dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., la causa giunge alla odierna decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La pronuncia sullo status della separazione coniugale
1. Sussistono, innanzitutto, le condizioni per pronunziare in via immediata la separazione personale dei coniugi, posto che:
pagina 4 di 14 -) l'intervenuta ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla sia dal senza soluzione di continuità, in tutti i Parte_1 CP_1 rispettivi atti processuali;
-) peraltro, ad ulteriore, inequivocabile conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione sia della domanda della ricorrente di addebito della separazione al resistente, sia del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale alla prima udienza di comparizione del 19.12.22.
2. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status.
B. La infondatezza della domanda della ricorrente di addebito della separazione al resistente
1. Deve essere previamente ribadito come “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 40795 del
20/12/2021).
2. Nella specie, si deve osservare, in primo luogo, come gli addebiti mossi dalla ricorrente al resistente ed in forza dei quali la prima invoca una pronuncia di addebito al secondo della separazione – quand' anche fossero stati dimostrati (vd. infra) - non integrano fatti idonei ad addebitare (in diritto) al marito il fallimento della vita matrimoniale.
Infatti, al riguardo la si è limitata a denunciare alcune condotte asseritamente tenute dal Parte_1 marito a far data da dicembre 2021 (omesso pagamento delle bollette domestiche e delle spese e cure mediche necessarie alla ricorrente, mancanza di informazioni circa la situazione economica della società STI SAS di cui i coniugi sono soci, etc.) che tuttavia – e con evidenza - non integrano comportamenti di tale gravità da assurgere, giuridicamente, a causa della definitiva disgregazione della affectio coniugalis.
3. Si deve rilevare, in secondo luogo, come tali comportamenti siano stati descritti dalla Parte_1 in modo assolutamente generico: ella, infatti, non ha mai indicato (non soltanto nel thema decidendum) pagina 5 di 14 quando, dove e come ella avrebbe richiesto, invano, al notizie sulla società di famiglia, nè CP_1 quali utenze domestiche non siano state pagate dal marito, nè quando sarebbe avvenuto quel “sovente” distacco delle relative forniture da parte del distributore, nè a quali cure mediche ella avrebbe dovuto rinunciare perché “impeditele” dal marito (cfr. gli atti introduttivi e la cd. appendice scritta di trattazione di cui alle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.; per il generale principio per cui
“l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta
l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000).
4. Si deve evidenziare, in terzo luogo, che l'assunto della per cui, da dicembre 2021, il Parte_1
- con i comportamenti sopra (genericamente) descritti – le avrebbe fatto mancare i CP_1 necessari mezzi di sussistenza stride con la ammissione della stessa ricorrente per cui il marito, sempre da dicembre 2021, aveva continuato a corrisponderle (spontaneamente) la somma mensile di €. 500,00
(ancorchè inferiore a quella di €. 800,00 che, sempre a dire della stessa, quello sino ad allora le aveva da sempre corrisposto) per soddisfare le proprie esigenze quotidiane, in aggiunta alla pensione di circa
€. 1100,00 mensili di cui la donna beneficia. Anche da tale circostanza deve dunque inferirsi la non configurabilità, nella specie, di una situazione di impossibilità della ricorrente di curare le proprie esigenze di assistenza morale e materiale imputabili al marito.
5. Pertanto, la valutazione congiunta delle superiori risultanze esclude la addebitabilità della separazione al CP_1
C. La misura dell'assegno di mantenimento spettante alla ricorrente
1. E' in discussione tra la ricorrente ed il resistente non già la spettanza alla prima di un assegno mensile di mantenimento a carico del secondo, bensì soltanto la misura di esso: infatti, mentre la
[...] ne invoca la determinazione nell'importo di €. 1.500,00 (pur nella disponibilità - dalla stessa Pt_1 manifestata nel corso del processo - ad accettare la proposta conciliativa del Presidente Istruttore, rifiutata dal di determinarlo in €. 1.100,00), quest'ultimo ne invoca la quantificazione CP_1 nella somma di €. 500,00.
2. L 'art. 156, primo comma 1, c.c., stabilisce che «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri».
2.1 Com'è noto, “in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al pagina 6 di 14 tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del 07/01/2025).
Dall'esame della summenzionata disciplina codicistica della separazione “si evince con chiarezza che ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).
2.2 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato” (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).
Pertanto, “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso
l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006; Cass. ez. 1,
Sentenza n. 25618 del 07/12/2007; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
2.3 A tal fine – si sottolinea (cfr. per tutte Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024 e le altre sentenze citate nella relativa motivazione) – “il Giudice, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso
(così, tra le tante, Cass. n. 9915/2007), quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle pagina 7 di 14 esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (Cass. n. 9915-2007), a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria (Cass. n.22616/2022) e l'espletamento di una consulenza tecnica”.
Infatti, “le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie”
(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18196 del 16/09/2015: in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato;
Civ. Sez l 12/06/2006 n.
13592).
3. Tanto premesso in diritto e venendo al caso di specie, il fatto che - nel corso della lunga vita matrimoniale (durata, dopo un pluriennale periodo di convivenza more uxorio, dal 2001 al 2021, sino alla definitiva disgregazione coniugale) - il tenore di vita della coppia sia stato elevato e lo sia stato per effetto delle rilevanti capacità reddituali, patrimoniali e finanziarie del marito, può ritenersi un fatto processualmente acclarato, posto che:
-) l'elevato tenore di vita coniugale, derivante dalle capacità professionali e reddituali del CP_1
(di professione ingegnere libero professionista e docente universitario), è stato espressamente dedotto dalla ricorrente, sin dal ricorso, per fondare la propria richiesta di assegno di mantenimento;
-) un tale elevato tenore di vita coniugale è stato espressamente riconosciuto dal resistente, senza soluzione di continuità, nel corso dell'intero processo (cfr. la memoria depositata il 13.3.23: “[…] In primo luogo si precisa che il resistente ha come unica colpa quella di essere stato spesso assente stante il fatto che lavora da sempre e continua a farlo, nonostante l'età, per la capacità reddituale che ha e che negli anni si è resa necessaria per sostenere il tenore di vita alto della famiglia […]; cfr. la comparsa conclusionale depositata il 23.10.25: “[…] In tutti gli anni di matrimonio, altresì, il sig. ha sempre, e da solo, provveduto al pagamento delle utenze e di quanto necessario Controparte_1
pagina 8 di 14 alla conservazione dell'immobile così come ha sostenuto i costi dei bisogni famigliari quali vacanze, spese straordinarie etc. […]”);
-) del resto, non è contestato nel processo tra i coniugi che gli stessi decisero di comune accordo, sin dal 1983 (e, dunque, appena un anno dopo dall'inizio della loro convivenza), quando la Parte_1 aveva 35 anni e lavorava come insegnante di ruolo, che la stessa andasse in pre-pensionamento, per dedicarsi al e tutelare, in tal modo, le aspettative di carriera di quest'ultimo (cfr. la CP_1 assoluta mancanza di contestazione di tali circostanze da parte del resistente;
per il generale principio per cui “la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del
05/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del
25/05/2004; per il corollario per cui, “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi”, cfr. Cass. sez. VI, 07/02/2019, n. 3680);
-) la elevatissima qualificazione professionale del sia come libero professionista, sia CP_1 come docente, emerge dalla lettura del curriculum del medesimo, in atti, comprovante altresì la molteplicità ed importanza degli incarichi professionali che lo stesso svolse, senza soluzione di continuità, nel corso della sua lunga carriera;
-) grazie alle capacità reddituali e patrimoniali del resistente, la coppia, nel corso della convivenza matrimoniale e come dedotto dallo stesso resistente: ha potuto godere della possibilità di vivere in un immobile di pregio sito in Chieti, Via Valsecchi (adibito a casa familiare), acquistato con denaro del
(intestato alla società S.T.I. del Dott.Ing. Enrico Ciampoli & C. s.a.s. di cui i coniugi CP_1 sono soci paritariamente e che ha come usufruttuari al 50% i coniugi stesso) ed “interamente ristrutturato con esborsi esclusivi del marito, “con una spesa di anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
1995 di circa 250 milioni di lire” (cfr. la memoria del del 9.9.23); ha goduto, sin dal CP_1
1980, di un appartamento in Madonna di Campiglio, acquistato dal in comproprietà CP_1
(circostanza dedotta dalla ricorrente e mai contestata dal resistente); ha goduto di viaggi e vacanze
“in località turistiche rinomate” (circostanza dedotta dalla ricorrente e mai contestata dal resistente).
pagina 9 di 14 4. E' inoltre pacifico che oggi la (quasi settantottenne): - può contare – dal punto di vista Parte_1
“reddituale” – soltanto sulla sua modesta pensione, pari a circa €. 1.100,00 mensili (cfr. la autocertificazione in atti;
cfr. le dichiarazioni dei redditi in atti;
cfr. la mancanza di contestazione); - subisce la erosione mensile, per diverse centinaia di euro, del predetto importo di tale pensione, per effetto delle rate di rimborso di finanziamenti contratti per il pagamento di spese mediche e per soddisfare esigenze personali (cfr. la documentazione in atti); - non è titolare della proprietà di beni immobili, bensì soltanto di quote della società condivisa con il marito, società della cui redditività o meno nessuno dei coniugi ha dedotto, nè documentato alcunchè; - è mera usufruttuaria dell'immobile ex casa coniugale;
- ha problemi di salute, come comprovato dalla documentazione sanitaria in atti.
5. Per quel che riguarda il (oggi settantottenne), va evidenziato che egli percepisce una CP_1 pensione mensile complessiva di circa 3.000,00 euro (una come docente, l'altra come libero professionista: cfr. la autocertificazione in atti;
cfr. la documentazione in atti, nonché la relazione della
UA di ZA).
5.1 Inoltre, è pacifico (sia perché dedotto dallo stesso resistente, sia perché documentato in atti e verificato dalla UA di ZA) che il – anche dopo la separazione di fatto dalla CP_1 [...]
- ha sempre continuato a svolgere la libera professione di ingegnere, conservando la piena Pt_1 attività professionale, con il suo staff di collaboratori, nello studio di Via Campania a Pescara, di proprietà dello stesso (dotato di garage di pertinenza) ed avente un valore commerciale di €. 330.000,00 circa (valore indicato dalla ricorrente in ricorso e mai contestato dal resistente).
5.2 Il fatto che si tratti di attività professionale ancora assai avviata e remunerativa (nonostante l'età avanzata del è dimostrata dalla considerazione dei seguenti aspetti: CP_1
-) il resistente – nel costituirsi in giudizio (nel dicembre 2022, quando ancora vi era la pandemia da
Covid 19) – aveva dedotto che la redditività di tale attività si fosse contratta per effetto “dei minori incassi professionali che hanno caratterizzato il periodo Covid e post Covid” (cfr. la comparsa di risposta).
Tuttavia, va a riguardo osservato, per un verso, che nonostante il Covid, egli, negli anni 2020 e 2021
(dunque, nel periodo di totale emergenza pandemica), aveva comunque conseguito redditi professionali lordi di 85.000,00 euro circa per ciascuno dei predetti anni, per altro verso che ormai da diversi anni è cessata la pandemia e – con essa – l'esclusivo ostacolo alla normale redditività della professione che il resistente aveva dedotto di avere subito, rispetto agli anni della vita matrimoniale;
pagina 10 di 14 -) la conferma del “ritorno” dell'attività libero professionale del gli standards pre Covid CP_1 si rinviene nelle stesse deduzioni rese da quello nel corso del processo, in cui lo stesso ha dichiarato di essere “impegnato in molti cantieri presso L'Aquila, i cd. cantieri della ricostruzione post sisma”
(cfr. la memoria depositata il 13.3.23);
-) dall'esame della documentazione fiscale e bancaria acquisita dalla UA di ZA (relativa agli anni dal 2021 in poi) è altresì emerso come il bbia ricevuto ed espletato, nel periodo in CP_1 oggetto, plurimi incarichi professionali, conferitigli da molteplici datori di lavoro e/o committenti, percependo compensi di rilievo (ad ex: €. 124.097,00 lordi da “Cons. Obbl. Aggr”; €. 14.502,00 lordi,
€. 20.874,00 lordi ed €. 49.449,00 lordi da Scarcella;
€. 107.039,00 lordi da €. 17.000,00 Pt_2 lordi, €. 16.000,00 lordi ed €. 1000,00 lordi dal Comune di Bussi;
€. 7000,00 lordi dal Condominio
Viale Kennedy;
€. 2138,00, lordi da Trabucco Gomme srl, etc.);
-) del resto, costituisce fatto notorio (ex art. 115 c.p.c.) il “boom” post Covid delle attività edilizie (e, con esse, di quelle libero professionali legate ad esse, come quella del per effetto dei CP_1 bonus governativi destinati a tale settore.
6. Risulta altresì dagli atti che il (parimenti non gravato da oneri di alloggio, come la CP_1 moglie) ha delle esposizioni debitorie maturate con il fisco e con le banche, alcune delle quali estinte, altre di recente rateizzate (cfr. la documentazione in atti), molte delle quali tuttavia (quali i debiti Iva e
Inarcassa) derivanti da omessi versamenti tributari, come tali imputabili al contribuente.
7. Peraltro, si tratta di debiti per buona parte pregressi, che non hanno impedito al resistente, nel corso della vita matrimoniale e sino a pochi mesi prima del ricorso per separazione, di destinare mensilmente alla moglie, un contributo di €. 800,00, per integrare la sua modesta pensione (cfr. l'omessa contestazione da parte del i tale circostanza, dedotta dalla sin dal ricorso;
CP_1 Parte_1 cfr. le deduzioni del resistente rese nella memoria depositata il 13.3.23: “Non ha mai negato alcunchè alla moglie prof.ssa le ha sempre consentito discrete somme di appannaggio per Parte_1 provvedere alle necessità derivanti dalla convivenza maritale, ha sempre lasciato che la stessa disponesse come meglio credeva della pensione a Lei intestata […]”).
Inoltre, lo stesso resistente ha specificato che l'accumulo dei debiti in questione è derivato dalla sopravvenienza del Covid e dagli effetti negativi che esso aveva prodotto sulla propria attività professionale e sui pagamenti da parte dei propri clienti delle proprie prestazioni professionali, aggiungendo che non appena avesse riscosso i propri crediti professionali, avrebbe potuto prontamente estinguere le proprie esposizioni debitorie (cfr. la memoria depositata il 13.3.23 “[…] I pagamenti pagina 11 di 14 relativi all'impegno lavorativo e progettuale personali e del proprio staff sono bloccati da poco prima del covid, ponendo lo stesso in gravi difficoltà economiche finanziarie alle quali riesce a far fronte grazie alle pensioni che ha e a qualche parcella prontamente pagata. Di certo appena verranno liquidate le parcelle sarà in grado di tamponare ed estinguere la situazione debitoria e godersi il meritato riposo”).
Inoltre, il resistente non ha fornito prova del fatto (pur dedotto) di sostenere effettivamente i rimborsi oggetto di rateizzazione, che ha sostenuto incidano sulle sue disponibilità e liquidità.
8. Orbene, la valutazione congiunta di tutte le circostanze sino ad ora evidenziate conduce il Collegio a ritenere che l'assegno mensile da porsi a carico del per il mantenimento della CP_1 [...] debba determinarsi (come peraltro proposto ex art. 185 bis c.p.c. dal Presidente Istruttore nel Pt_1 corso del processo) nella somma mensile di €. 1.100,00, dal deposito del ricorso, oltre rivalutazione annuale Istat FOI da gennaio 2026.
8. Le utenze domestiche della ex casa coniugale – oggi occupata dalla – vanno poste a Parte_1 carico del (come richiesto dalla prima), in ragione del descritto, notevole divario di CP_1 capacità reddituale e patrimoniale tra i due coniugi, dal quale deriverebbe – nel caso di diversa disciplina delle spese in questione – una non irrilevante elisione della quota dell'assegno di mantenimento ad ella destinato per la conservazione tendenziale del tenore di vita coniugale. Del resto, anche una tale disciplina risulta coerente con il mantenimento del predetto tenore di vita coniugale, essendo pacifico (perché ammesso da entrambe le parti) che per tutta la durata della convivenza matrimoniale è stato il sostenere in proprio tutte le spese in parola. CP_1
Tale disciplina opererà dal mese di dicembre p.v., essendo stata adottata alla luce della considerazione della attuale situazione personale e reddituale delle parti e mancando elementi per poter quantificare l'importo delle spese pregresse.
9. Non è per contro accoglibile la ulteriore domanda della di porre a carico del resistente Parte_1 anche le spese mediche passate e future che la riguardano: infatti, la domanda di rimborso delle spese mediche sino ad ora sostenute esula dalla competenza del Tribunale della separazione, mentre quella di condanna al pagamento delle spese sanitarie future è inaccoglibile, dovendosi ritenere che la disciplina dei rapporti patrimoniali della separazione, qui adottata (presa d'atto della concorde assegnazione della ex casa coniugale interamente alla moglie, con imposizione giudiziale delle utenze a carico del marito;
determinazione in €. 1100,00 della misura dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
considerazione della titolarità in capo a quest'ultima di una pensione), soddisfi le pagina 12 di 14 esigenze di mantenimento della ricorrente, con conseguente esclusione della legittimità di altre imposizioni patrimoniali da quella invocate a carico del resistente.
D. La disciplina delle spese processuali
1. Sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di lite, rappresentati sia dalla utilità per entrambe le parti della sentenza sullo status, sia dalla loro parziale reciproca soccombenza.
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Infine, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1651/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 25.3.2001 in NA (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile al n. 7, parte 2°, serie C);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NA di procedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa;
- pone a carico del resistente – a decorrere da novembre 2022 – un assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente di €. 1.100,00, oltre rivalutazione annuale Istat FOI da gennaio 2026;
- pone a carico del resistente l'obbligo di pagamento delle spese per le utenze domestiche della ex casa coniugale – abitata dalla ricorrente e meglio descritta in atti – a decorrere da quelle da dicembre 2025 in poi;
- rigetta le altre domande, eccezioni e domande riconvenzionali;
- dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 21.11.25. pagina 13 di 14 Chieti, 23.11.25
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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