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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/03/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 4725/2022 R.G.
UDIENZA 20/3/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.15;
- che, alle ore 11.10, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso,
il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 20/3/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4725, Ruolo Generale
dell'anno 2022, all'udienza del 20/3/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Maria Rita Roselli, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
E
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso _1
gli Avv.ti Maria Ester Balduini e Loredana Evangelista, in forza di procura speciale in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare l'integrale svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia al ricorso introduttivo, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Il ricorrente citata in giudizio nella Parte_1 _1 qualità di proprietaria della Casa di Cura ICOT di Latina, allegava che, all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo nrg
5229/2020, era emerso come la struttura ospedaliera fosse responsabile delle lesioni patite dall'esponente, quali dettagliatamente indicate nell'atto introduttivo.
Concludeva, pertanto, per la ravvisata responsabilità contrattuale ed aquiliana di , con richiesta di risarcimento dei danni. _1
La resistente, costituendosi, concludeva per il rigetto della domanda ricorrente.
Mutato il rito da sommario ad ordinario, la causa era istruita con produzione documentale;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma IA (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
Ciò detto, la domanda ricorrente è fondata e va pertanto accolta, nei limiti di cui in motivazione.
Richiamato quanto esposto in precedenza e constatato che il ricorrente ha agito nei confronti della struttura ospedaliera in cui era stato ricoverato (cfr. cartella clinica, documentazione sanitaria e perizia medico-legale in documenti prodotti dal ricorrente), la pretesa risarcitoria deve essere vista in relazione agli allegati errori ed omissioni ascritti ai sanitari operanti nei trattamenti praticati al ricorrente presso la suindicata struttura.
Pagina 4 Dott. Renato Buzi Tanto premesso in punto di fatto, è altresì necessario inquadrare giuridicamente la fattispecie oggetto di causa.
Anzitutto, va premesso che, in ambito civile, le disposizioni delle leggi n. 189/12 e n. 24/17 non sono applicabili ai fatti pregressi e ai processi in corso, a motivo della naturale irretroattività della legge — di per sé prevista dall'art. 11 delle preleggi — e per non provocare la lesione dell'affidamento del cittadino per l'improvviso mutamento delle regole del gioco.
Sulla scorta di tale impostazione, va quindi esclusa l'applicabilità delle disposizioni innovative contenute nella predetta legge n. 24/17 al caso di specie, relative ad asserita responsabilità dell'ente ospedaliero convenuto per i trattamenti incriminati.
Ciò detto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass.
10297/04, ma è orientamento costante;
Cass. 21090/15) è nel senso di inquadrare la responsabilità dell'ente ospedaliero, sia pubblico che privato, nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.
Analogamente anche l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, benché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (Cass.
589/99; Cass. 19670/16), così superando vecchi orientamenti sulla distinzione fra responsabilità contrattuale dell'ospedale ed extracontrattuale del medico (cfr. Cass. 1716/79).
In tale contesto, accanto alla distinta ipotesi di responsabilità dell'Ente per inadempimento di obbligazioni direttamente a suo carico
(cfr. Cass. 10743/09), appare evidente che in tanto si possa ipotizzare una responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera in relazione alle prestazioni sanitarie rese in quanto sia stata positivamente accertata la responsabilità del medico dipendente nella causazione del danno, così come previsto dall'art. 1228 c.c. (cfr. Cass. 6386/01; Cass.
13066/04).
Dunque, la responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione sia il regime proprio di questo tipo di responsabilità in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che i principi delle
Pagina 5 Dott. Renato Buzi obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza ed al grado della colpa.
Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata, ex art. 1176, comma 2, c.c., con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
è inoltre previsto dall'art. 2236 c.c. che, se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave.
Va poi ricordato, come ulteriore discorso di carattere generale, che l'obbligazione assunta dal sanitario consiste - di regola, differente può infatti essere il discorso p. es. sulla medicina estetica - in un'obbligazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato, con l'ovvia conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato non determina di per sé inadempimento (cfr. Cass. 4400/04).
L'inadempimento (o l'inesatto adempimento) consiste pertanto nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può - a tutto concedere - costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Punto fondamentale, condizionato evidentemente dall'inquadramento di cui si è detto, è costituito dal riparto degli oneri allegatori e probatori nelle cause di responsabilità professionale del medico.
Al riguardo, può affermarsi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto (ovvero il 'contatto') e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) nonché (Cass. 2044/00; Cass. 6537/06) il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del personale sanitario, di cui
è sufficiente allegare l'inadempimento, restando poi a carico dell'obbligato (sia esso il sanitario o la struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'esistenza di un evento imprevisto ed imprevedibile quale causa dell'evento dannoso verificatosi ovvero ancora che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante (v. Cass. 10297/04; Cass. S.U. 577/08; Cass.
15993/11).
Il porre a carico del sanitario e/o dell'ente ospedaliero la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica si ricollega a quella
Pagina 6 Dott. Renato Buzi linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.
Fornita tale prova si ritiene per l'appunto che la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie in conseguenza della prestazione medica sia idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, a norma dell'art. 1218 c.c.: l'inadempimento del sanitario in relazione alla propria obbligazione deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale (art. 1176, comma 2, c.c.), parametro che in subiecta materia deroga al tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia.
Spetta a questo punto all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo idoneo e diligente ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante ovvero ancora che i lamentati esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale (cfr. Cass. 3492/02).
Inoltre, nel caso in cui la prestazione resa implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il cui onere allegatorio e probatorio continua a gravare sul sanitario (v. Cass. 15404/02; Cass.
2042/05), costui è tenuto al risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico, ai sensi dell'art. 2236 c.c. (cfr. Cass. 2466/95).
Dunque, è fondamentale provare l'esistenza del ricordato nesso causale fra danni lamentati e prestazione sanitaria (Cass. 10743/09).
Tale accertamento costituisce un prius logico rispetto ad altre questioni attinenti all'aspetto soggettivo della condotta del sanitario, con l'affermata conseguenza (cfr. citata Cass. 2044/00) che, in caso di difetto di prova su detto nesso, viene meno la necessità di accertare se l'esecuzione dell'intervento sia facile e abituale ovvero implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Tanto premesso, tornando al caso di specie, è fondamentale accertare se effettivamente, come allegato dal ricorrente, il personale sanitario,
Pagina 7 Dott. Renato Buzi eseguendo l'intervento incriminato, si sia reso responsabili degli errori dettagliati in ricorso.
Come specificato nell'atto introduttivo, il ricorrente, prima dell'introduzione del presente giudizio, ha avviato il suindicato procedimento ex art. 696-bis c.p.c., nel cui corso è stata disposta
C.t.u. medico-legale.
Pacifica è l'utilizzabilità di tale consulenza: “Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (Cass. 9843/14).
Nella relazione depositata in atti, gli Ausiliari del Giudice, previo attento esame della documentazione medica prodotta, hanno concluso, in modo immune da vizi logici o scientifici o di impostazione metodologica e pienamente condiviso da questo Giudice in quanto perfettamente basato sul quadro clinico del per la sussistenza di elementi di censura PT nei confronti dei sanitari della struttura nello svolgimento dei trattamenti praticati, quali già dettagliati nel ricorso introduttivo sopra riportato, così concludendo:
Pagina 8 Dott. Renato Buzi
Pagina 9 Dott. Renato Buzi
Illustrate le risultanze dell'articolato lavoro svolto dall'organo
Ausiliario, va esclusa ogni ipotesi di rinnovazione della C.t.u.
Infatti, l'invocata misura, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del C.t.u. medesimo, dell'incarico conferito.
L'istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale del C.t.u. e quelli della relazione dei tecnici di parte, tanto più se, come nel caso di specie, è stato offerto ampio spazio, alle parti
Pagina 10 Dott. Renato Buzi interessate, per il deposito di osservazioni, cui è stata fornita esaustiva risposta (v. C.t.u. in atti).
A questo punto si tratta di accertare l'ammontare del danno risarcibile.
L'organo Ausiliare del Giudice ha concluso nel senso che dal fatto erano derivati: incapacità temporanea totale di giorni 240; incapacità temporanea parziale di giorni 180; esiti funzionali permanenti con invalidità nella complessiva misura del 45%.
La suddetta C.t.u., esaustiva ed immune da vizi logici o scientifici anche in merito alla quantificazione del danno, va condivisa da questo
Giudice, in quanto perfettamente basata sul quadro clinico del . PT
Ciò posto, ai fini della quantificazione dell'ammontare del risarcimento dovuto deve, peraltro, osservarsi che ad avviso della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi (che qui ci occupa) di danno cd. "iatrogeno differenziale" - consistente nell'aggravamento della patologia, o in una nuova patologia, conseguenza dell'inadempimento del sanitario, che si sarebbe verificata in misura minore in ragione della preesistente condizione del paziente al momento dell'accettazione - non può procedersi al calcolo del danno semplicemente sottraendo dalla percentuale di invalidità permanente in concreto verificatasi a seguito dell'errore medico la percentuale che comunque si sarebbe venuta a determinare anche in assenza di malpractice dei sanitari ed associando il valore monetario derivante dall'applicazione delle tabelle alla risultante così ottenuta.
Al riguardo, è stato, infatti, osservato che "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario" (Cass. 6341/14; v.
Cass. 21261/24).
È errato, in sostanza, calcolare l'importo del danno effettuando l'operazione aritmetica sulle percentuali di invalidità, in quanto l'operazione corretta va fatta sul montante risarcitorio ricavabile
Pagina 11 Dott. Renato Buzi dall'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, posto che in tali ipotesi l'ammontare del danno riconducibile alla responsabilità dei sanitari non corrisponde al punto risultante dalla differenza tra le due percentuali, ma va stabilito operando, per l'appunto, la differenza tra il montante risarcitorio contemplato dal sistema tabellare milanese per l'invalidità di cui è in concreto portatore il paziente e quello corrispondente all'invalidità ineliminabile e normalmente risultante dal trattamento medico
(intervento chirurgico o altro): in tale prospettiva si rende, pertanto, necessario "prima" liquidare il danno in euro "poi" effettuare le operazioni aritmetiche, non già effettuare i calcoli utilizzando i numeri delle percentuali di invalidità.
Ciò posto e venendo al caso di specie, il quadro clinico del ricorrente ha evidenziato - a seguito dell'inadempimento dei sanitari della Casa di
Cura - un danno biologico permanente del 45%, mentre l'invalidità che sarebbe comunque residuata quand'anche il trattamento medico fosse stato eseguito in modo conforme alle regole dell'arte corrispondeva al 7%:
l'incremento dello stato invalidante è quindi del 38% (v. citata C.t.u. medico-legale).
È errato, tuttavia, procedere nel seguente modo: 45 - 7 = 38 = cifra in euro;
è corretto, viceversa, procedere traducendo in euro le percentuali e quindi effettuare la sottrazione.
In applicazione delle sopra indicate coordinate ermeneutiche occorrerà, allora, in prima battuta procedere alla traduzione in termini monetari dell'invalidità permanente "effettiva" riscontrata dal C.T.U. in capo al danneggiato in misura pari, appunto, al 45%: invalidità che tenuto conto dell'età della p.o. all'epoca dei fatti di causa ed in applicazione delle citate tabelle milanesi, determinerebbe l'importo di € 270.952,00 all'attualità.
Può quindi passarsi a calcolare l'importo corrispondente all'invalidità del 7%, che sarebbe residuata in capo al Siraco se il trattamento fosse stato correttamente eseguito, che risulterebbe - sempre in applicazione delle tabelle milanesi - pari a € 10.789,00 all'attualità.
A questo punto, si rende necessario effettuare la sottrazione tra le predette somme, la cui risultante di € 260.163,00 costituisce, in definitiva, l'importo del danno non patrimoniale liquidabile a tale titolo all'attualità in favore del quale conseguenza dalla PT
Pagina 12 Dott. Renato Buzi accertata lesione dell'integrità psicofisica in termini di aggravamento dell'invalidità permanente già in essere in capo ad esso.
In conclusione, dovendosi fare riferimento alle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano - anno 2024 – (Cass. 14402/11), si ritiene che nel caso di specie, tenuto conto dell'età del e dell'invalidità PT permanente accertata e in difetto di allegazione di profili soggettivi particolari, vada liquidata, a titolo di danno biologico e ai valori attuali, la somma di € 260.163,00.
Per quanto riguarda il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, da riconoscere nella misura di giorni 240, va liquidata, sempre ai valori attuali, la somma di € 27.600,00; per il danno biologico da invalidità temporanea al 50%, da riconoscere nella misura di giorni 180, va liquidata, sempre ai valori attuali, la somma di €
10.350,00; il tutto come da tabelle in uso presso il Tribunale di Milano
(anno 2024).
Per inciso si rammenta che nel c.d. biologico rientra il danno estetico e il danno alla capacità lavorativa generica nonché alla vita di relazione, come emerge dalla definizione legislativa che privilegia una valutazione in chiave dinamica e non statica del bene salute.
In relazione al richiesto risarcimento del danno morale, esso deve ritenersi liquidato congiuntamente al danno biologico secondo le tabelle
"milanesi" (cfr. Cass. 18641/11).
Dunque, va condannata al pagamento, in favore di _1 PT
, della complessiva somma, ai valori attuali e a titolo di danno
[...] non patrimoniale, di € 298.113,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Incidentalmente si evidenzia che sul debito di valore, liquidato ai valori attuali, non vengono riconosciuti, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi fin dal sinistro per difetto di allegazione e prova su di un eventuale danno da ritardo ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (v. Cass.
12452/03).
Non risulta fornita prova certa e tranquillante di altre voci di danno.
In particolare, non è stato comprovato danno alla capacità lavorativa specifica del (v. citata C.t.u. medico-legale); al riguardo, in PT ogni caso, non è stata offerta prova che le lesioni riportate abbiano avuto in concreto ripercussione sull'attività lavorativa del
Pagina 13 Dott. Renato Buzi danneggiato, determinandone la contrazione del reddito, per cui nulla è dovuto a tale titolo (v. Cass. 5840/04; Cass. 14517/15).
Compendiando, stante l'emersa responsabilità dei medici operatori e quindi della struttura sanitaria di appartenenza, va _1 condannata al pagamento, in favore del ricorrente e a titolo di risarcimento del danno (non patrimoniale), della somma come sopra complessivamente liquidata.
Le spese di lite vanno poste a carico della società resistente per la soccombenza. Esse si liquidano - applicati i parametri tariffari minimi
- in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.
Le spese di c.t.u. svolta nel separato giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste per l'intero definitivamente a carico di _1
, tenuta a rimborsare al ricorrente quanto dallo stesso
[...] eventualmente già versato agli Ausiliari.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) riconosciuta la piena responsabilità dei sanitari operatori di _1
per i fatti dedotti in giudizio, la condanna al pagamento, in
[...] favore di della complessiva somma, ai valori attuali e a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale, di € 298.113,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda del ricorrente quanto al resto;
3) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 11.229,00 per compenso e in € 600,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. Ordina la distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di C.t.u., svolta nel separato e suindicato giudizio di accertamento tecnico preventivo nrg 5229/2020, per l'intero e definitivamente a carico della società resistente, tenuta a rimborsare al ricorrente quanto dallo stesso eventualmente già versato agli
Ausiliari.
Velletri, 20/3/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 14 Dott. Renato Buzi