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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 988/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240003335437000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1061/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01720240003335437000 notificata in data 15 marzo 2024, dell'importo di euro 348,21 per mancato pagamento del bollo auto anno di imposta 2018 in relazione al veicolo targato Targa_1
A sostegno del ricorso, l'istante ha eccepito la infondatezza della pretesa per essere il Ricorrente_1 diventato intestatario dell'auto in data 1 ottobre 2018, mentre la tassa automobilistica aveva la propria scadenza nell'agosto 2018.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito e la inammissibilità del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania che ha eccepito l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n.546 del 1992.
Al contribuente è stato ritualmente notificato, correttamente, l'avviso di accertamento n 834335241945 in data 13 settembre 2021 e avverso detto atto non risulta essere stata proposta impugnazione;
, il credito azionato è divenuto, quindi, definitivo.
In ogni caso, non vi è prova in atti della tesi sostenuta dal contribuente della non debenza della tassa.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispsositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'atto impugnato è stato emesso dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione di Benevento.
Infondata è l'eccezione sollevata dall'Agente della Riscossione di incompetenza territoriale del giudice adito.
Nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal D.P.R. 29/9/1973, n. 602 (cosiddetta “riscossione mediante ruolo”), l'attribuzione della competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost..
In forza della normativa di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 ( artt. 12, 24, 46) l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti col domicilio fiscale del contribuente (cfr., Cass.- Ordinanza 31 ottobre
2019, n. 28064; Ordinanza n. 33862 del 2022, Rv. 666416; Sez. 5, Sentenza n. 8049 del 29/03/2017, Rv.
643601-01 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 4/8/2017).
La Corte di Cassazione ha statuito che “la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio
… che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività̀ del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché́ in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività̀ amministrativa” (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7996 del 2019; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 2014, Rv. 632921-01).
Nel caso in esame, il ricorrente, residente nella provincia di Benevento, ha impugnato, correttamente innanzi a questa Corte di Giustizia, la cartella di pagamento che gli è stata notificata dall'Agente per la riscossione di Benevento, in ragione della mancata notificazione dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto (invocando, così, l'applicazione dell'art. 19, comma 3 del Decreto legislativo n. 5546 del 1992.
La competenza territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DPR n. 546 del 1992, spetta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che (ma non è questo il caso) la riscossione riguardi tributi degli enti locali (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28064 del 2019).
In applicazione del predetto principio, la competenza appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento.
Nel merito, si osserva che, a seguito della notificazione dell'avviso di accertamento n. 834335241945 riferito al periodo di imposta settembre 2018 - agosto 2019, non risulta che l'atto sia stato impugnato con rituale ricorso innanzi al Giudice Tributario;
la pretesa si è pertanto, cristallizzata.
Il ricorso va respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 70,00 per ciascuna parte resistente costituita, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 988/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240003335437000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1061/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01720240003335437000 notificata in data 15 marzo 2024, dell'importo di euro 348,21 per mancato pagamento del bollo auto anno di imposta 2018 in relazione al veicolo targato Targa_1
A sostegno del ricorso, l'istante ha eccepito la infondatezza della pretesa per essere il Ricorrente_1 diventato intestatario dell'auto in data 1 ottobre 2018, mentre la tassa automobilistica aveva la propria scadenza nell'agosto 2018.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito e la inammissibilità del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania che ha eccepito l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n.546 del 1992.
Al contribuente è stato ritualmente notificato, correttamente, l'avviso di accertamento n 834335241945 in data 13 settembre 2021 e avverso detto atto non risulta essere stata proposta impugnazione;
, il credito azionato è divenuto, quindi, definitivo.
In ogni caso, non vi è prova in atti della tesi sostenuta dal contribuente della non debenza della tassa.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispsositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'atto impugnato è stato emesso dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione di Benevento.
Infondata è l'eccezione sollevata dall'Agente della Riscossione di incompetenza territoriale del giudice adito.
Nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal D.P.R. 29/9/1973, n. 602 (cosiddetta “riscossione mediante ruolo”), l'attribuzione della competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost..
In forza della normativa di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 ( artt. 12, 24, 46) l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti col domicilio fiscale del contribuente (cfr., Cass.- Ordinanza 31 ottobre
2019, n. 28064; Ordinanza n. 33862 del 2022, Rv. 666416; Sez. 5, Sentenza n. 8049 del 29/03/2017, Rv.
643601-01 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 4/8/2017).
La Corte di Cassazione ha statuito che “la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio
… che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività̀ del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché́ in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività̀ amministrativa” (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7996 del 2019; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 2014, Rv. 632921-01).
Nel caso in esame, il ricorrente, residente nella provincia di Benevento, ha impugnato, correttamente innanzi a questa Corte di Giustizia, la cartella di pagamento che gli è stata notificata dall'Agente per la riscossione di Benevento, in ragione della mancata notificazione dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto (invocando, così, l'applicazione dell'art. 19, comma 3 del Decreto legislativo n. 5546 del 1992.
La competenza territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DPR n. 546 del 1992, spetta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che (ma non è questo il caso) la riscossione riguardi tributi degli enti locali (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28064 del 2019).
In applicazione del predetto principio, la competenza appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento.
Nel merito, si osserva che, a seguito della notificazione dell'avviso di accertamento n. 834335241945 riferito al periodo di imposta settembre 2018 - agosto 2019, non risulta che l'atto sia stato impugnato con rituale ricorso innanzi al Giudice Tributario;
la pretesa si è pertanto, cristallizzata.
Il ricorso va respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 70,00 per ciascuna parte resistente costituita, oltre accessori di legge se dovuti.