Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 873/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 873/2025 R.G. promosso da
) (avv. BECHERI ROSETTA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. BECHERI ROSETTA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1-Affidamento del figlio minore nato a [...]_1 in data 03.06.2022 ad entrambi i genitori secondo le forme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso l'abitazione in Castenedolo (BS), Via Enrica Lombardi n.
46 già di esclusiva proprietà della Sig.ra Ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di Parte_1 ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza con il figlio;
le decisioni di maggior importanza dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
2-I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente se di necessità anche con esperti di fiducia delle parti. Il padre terrà con sé il minore, secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i genitori
nel fine settimana di competenza della madre, il padre terrà con sé due giorni infrasettimanali comprensivi del pernotto indicativamente il Martedì dalle 17.30 sino Per_1 al Mercoledì allorquando lo riaccompagnerà al nido il Venerdì sino al Sabato mattina;
nella settimana in cui il week end è di competenza del padre il Sig. terrà con sé il minore il Martedì dalle ore 17.30 al Parte_2
Mercoledì mattina. trascorrerà altresì con il padre congrui periodi durante le vacanze estive e le Per_1 festività scolastiche e quindi indicativamente sette giorni durante le vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01), tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno le festività principali,
2/3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il mese di maggio per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi. Le restanti festività̀ e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori.
3-Resta inteso che le parti sono libere di modificare il calendario secondo le diverse esigenze del minore ed i loro impegni lavorativi, previo e preavviso non inferiore a 24 ore, impegnandosi affinché possa avere Per_1 un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
4-Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, su Parte_2 Parte_1
c/c bancario intestato alla stessa entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00
(euro cinquecento); allorquando inizierà la scuola primaria l'importo dovuto a titolo di contributo nel Per_1 suo mantenimento verrà aumentato ad € 600,00 (euro seicento) mensili, somma in ogni caso dovuta per dodici mensilità e soggetta a rivalutazione di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del minore;
5-Ciascuno genitore si impegna a sostenere e/o rimborsare il 50% delle spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per il figlio e che dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 10 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che le reti dichiarano di avere visionato, sono, a titolo indicativo, le seguenti: Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari che sarebbero erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale da eseguirsi presso strutture private;
IV) farmaci particolari
(omeopatia, fitoterapia, etc.); Spese per l'istruzione: spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I)attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II)corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le parti concordano che le spese relative alla retta del nido per il figlio e sino al mese di luglio del corrente anno saranno suddivise al 50% detratto il bonus nido percepito dalla Sig.ra Parte_1
6. Le parti concordano che l'assegno unico universale per il figlio verrà percepito per l'intero dalla madre, così anche i benefici derivanti delle detrazioni fiscali;
7. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del documento d'identità e del passaporto del figlio minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 3/6/2022) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi